E’ legittimo l'avviso di liquidazione per il recupero della maggiore imposta notificato in considerazione dell'apporto di beni in fondi patrimoniali attraverso operazioni commercialmente sospette e conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale.
Non è una fattispecie di elusione fiscale tipizzata l'apporto irregolare del bene nel fondo immobiliare che sconta quindi l'imposta di registro in misura proporzionale, e non fissa, ma la cui contestazione non necessita del contraddittorio preventivo con il contribuente previsto invece dall'articolo 37 bis, dpr numero 600/1973. La norma contenuta nel testo unico sull'imposta di registro articolo 20, dpr numero 131/1986 , è norma che, quand'anche ispirata pure a finalità genericamente antielusive, non configura disposizione antielusiva e non pone, come, invece, fa in relazione a situazioni specifiche l'articolo 37 bis, dpr 600/1973, una generale clausola antielusiva di chiusura, tesa a rendere comunque inopponibili all'amministrazione finanziaria atti, fatti e negozi, che risultassero privi di valide ragioni economiche e diretti solo ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario. Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 15319 del 19 giugno 2013. Il caso. Le Commissioni tributarie di merito hanno ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione per il recupero della maggiore imposta notificato in considerazione dell'apporto di beni in fondi patrimoniali attraverso operazioni commercialmente sospette e conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale. Le ricorrenti hanno lamentato il mancato espletamento del contraddittorio preventivo con le società prescritto ai sensi dell'articolo 37 bis del dpr 600/1973. E pertanto avevano sostenuto che poiché l'articolo 20 del dpr 131/1986 costituisce norma antielusiva, era necessaria la preventiva audizione dei legali rappresentanti. Contraddittorio preventivo escluso. I giudici di Cassazione, con la sentenza numero 15319 del 19 giugno 2013, hanno rigettato il ricorso. Secondo gli Ermellini l'articolo 20 dpr 131/1986 sull'apporto irregolare del bene nel fondo immobiliare, anche se ispirato a finalità genericamente antielusive, non costituisce una fattispecie di elusione fiscale tipizzata ne consegue la non necessità del contraddittorio preventivo con il contribuente. Interpretazione degli atti. In particolare, in tema di imposta di registro, l'articolo 20, D.P.R. 26 aprile 1986, numero 131, attribuisce prevalenza, ai fini dell'interpretazione degli atti registrati, alla natura intrinseca e agli effetti giuridici degli stessi sul loro titolo e sulla loro forma apparente e in tal senso vincola l'interprete a privilegiare il dato giuridico reale rispetto ai dati formalmente enunciati - anche frazionatamente - in uno o più atti. Pertanto una pluralità di operazioni societarie e/o di negozi, strutturalmente e funzionalmente collegati al fine di produrre un unico effetto giuridico finale costituito dal trasferimento della proprietà di beni immobili, vanno considerati, ai fini dell'imposta di registro, come un fenomeno unitario, anche in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva Cass. numero 14150/2013 . Inoltre, la scelta compiuta dal legislatore con l'articolo 20 TUIR, che dispone che l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente , di privilegiare, nella contrapposizione fra la intrinseca natura e gli effetti giuridici e il titolo o la forma apparente di essi, il primo termine, unitariamente considerato, implica che gli stessi concetti privatistici sull’autonomia negoziale regrediscano a semplici elementi della fattispecie tributaria Cass. numero 23584/2012 . Infine, va ricordato che in tema d'interpretazione degli atti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, il criterio fissato dall'articolo 20, D.P.R. numero 131/1986, per cui rilevano l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli stessi, al di là del titolo e della forma apparente, comporta che, nella qualificazione di un negozio, deve attribuirsi rilievo preminente alla sua causa reale ed alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti cosicché l'intenzione effettiva dei contraenti di trasferire, non un singolo bene o parte di esso, ma l'intera azienda o parte di essa come risultato finale della complessa negoziazione - caso in cui deve applicarsi l'imposta proporzionale di registro - deve essere accertata dal giudice tributario di merito, previa riunione di tutte le cause aventi ad oggetto i singoli contratti, attraverso l'esame congiunto delle singole pattuizioni, stipulate contestualmente o non contestualmente ciò a prescindere dalla sussistenza o insussistenza di un intento elusivo Cass. numero 9163/2010 .
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 28 febbraio - 19 giugno 2013, numero 15319 Presidente Merone – Relatore Cappabianca Svolgimento del processo I.1 - Con atto notarile del 26 giugno 2007 -registrato il successivo 13 luglio presso l'Ufficio di Rho dell'Agenzia delle Entrate - Tamerice Immobiliare s.r.l. stipulò, con un gruppo di banche, contratto di finanziamento di complessivi € 563.460.000,00. Ciò con riferimento ad immobili da apportare al Fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso denominato R. & amp E. , gestito da P. & amp C. Real Estate O. S.G.R. s.p.a poi fusa per incorporazione in P. & amp C. Real Estate S.G.R. s.p.a. ed oggi denominata P. S.G.R. s.p.a, . Al contratto di finanziamento partecipò anche P. & amp C. Real Estate O. S.G.R., nella qualità di società di promozione e gestione del Fondo immobiliare di destinazione degli immobili in relazione ai quali veniva richiesto finanziamento. Con atto notarile del 28 giugno 2007 - registrato il successivo 13 luglio presso l’Ufficio di Rho dell'Agenzia delle Entrate Tamerice apportò 23 immobili di tipo industriale locati ad UPIM al Fondo immobiliare indicato in precedenza, verso contestuale accollo liberatorio, da parte della società di gestione del Fondo, del finanziamento precedentemente acceso e, altresì, attribuzione di quote di partecipazione al Fondo, del valore dì e 46.500.000, che, come da pregressi accordi, furono tutte cedute, nel giro di pochi giorni, ad altri partecipanti al Fondo ed investitori istituzionali qualificati. All' atto di apporto furono applicate le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 8, comma 1 bis, d.l. 351/2001, convertito in l. 410/2001. 2 - Sulla base di tali presupposti di fatto - che la narrativa della decisione impugnata e quelle degli atti di parte rivelano oggettivamente riscontrati e, peraltro, non controversi - l'Agenzia considerò che l’atto dì apporto in oggetto s'inquadrava in una più ampia fattispecie di collegamento negoziale, di cui identificò il dato giuridico reale negli effetti tipici di una vendita immobiliare nella prospettiva di cui all'articolo 20 d.p.r. 131/1986 richiamato in tema di imposte ipotecaria e catastale dall'articolo 13 d.lgs. 347/1990 , applicò, quindi, la regola ordinaria dell'imposizione in misura proporzionale. Per quanto, in particolare, attiene all' oggetto del presente giudizio, l’Agenzia notificò, conseguentemente, a cessionaria e, per questa, all'incorporante P. & amp C. Real Estate S.G.R. s.p.a. e cedente, in quanto obbligate in solido, avviso di liquidazione intimante il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale per l’importo di € 28.640.000 - definito mediante applicazione, rispettivamente, dell'aliquota del 3% e di quella dell'1%, su di un valore degli immobili determinato ex articolo 51 d.p.r. 131/1986 in € 716.000.000 - oltre interessi con la puntualizzazione, ai fini della decorrenza di questi ultimi, che la maggiore imposta dovuta doveva intendersi, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, d.p.r. 131/1986 richiamato dall'articolo 13 d.lgs. 347/1990 , di tipo complementare. 3 - Avverso tale avviso di liquidazione, P. & amp C. Real Estate S.G.R. e Tamerice proposero distinti ricorsi. L'adita commissione provinciale respinse i ricorsi delle società contribuenti, con sentenze nnumero 185 e 186 del 2011 , che, in esito agli appelli di dette società e previa relativa riunione, sono state confermate dalla commissione regionale con la sentenza numero 1 del 2012 qui impugnata. Nel respingere le impugnative delle società contribuenti in sostanziale adesione all' impostazione dei primi giudici, i giudici di appello hanno a riconosciuto la competenza dell'Ufficio di Rho dell'Agenzia delle Entrate ad emettere l'avviso di liquidazione opposto b ritenuto la correttezza della valutazione operata dall'Agenzia, alla stregua del combinato disposto dagli articolo 20 d.p.r. 131/1986 e 13 d.lgs. 347/1990, circa l’intrinseca natura ed i reali effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione c conseguentemente negato l'allegata estraneità, all'atto suddetto ed alla correlativa imposizione, di P. S.G.R e la connessa contraddittorietà dell'azione fiscale d affermato l'inapplicabilità, alla fattispecie, della previsione di cui all'articolo 37 bis, comma 4, d.p.r. 600/1973, in tema di contraddittorio preventivo in sede di contestazione di comportamenti elusivi e considerato correttamente definito ex articolo 51, comma 2, d.p.r. 131/1986, ai fini della determinazione dell'imponibile, il valore degli immobili trasferiti f reputato inapplicabile la previsione dell'articolo 35, comma 10-ter, d.l. 223/2006 convertito in l. 248/2006, in tema di riduzione alla metà delle aliquote delle imposte ipotecaria e catastale g affermato la natura complementare, e non suppletiva, dell' imposta richiesta e conseguentemente la legittimità della richiesta di interessi sulle maggior imposte liquidate. Contro la sentenza di appello, P. S.G.R. nuova denominazione di P. & amp C. Real Estate S.G.R. e Tamerice promuovono separati ricorsi, sulla base di dieci motivi comuni e di un motivo esclusivamente proposto da P L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorsi. Motivi della decisione I. 1 - I fondi immobiliari regolati dal d.lgs. 58/1998 e successive modificazioni e dalla normativa secondaria emanata in base ad esso dd.mm. 228/1999, 47/2003 e, poi, 197/2010 sono fondi comuni d'investimento dedicati al settore immobiliare. Quali compendi di beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari, sul piano economico, detti fondi assumono la funzione di garantire i vantaggi che, in termini di maggior redditività, può offrire una gestione collettiva in monte e professionale dell' investimento ed, altresì, quella di trasformare l’investimento immobiliare in quote di attività finanziarie suscettibili di negoziazione non dissimile da quella propria degli ordinari strumenti finanziari mobiliari più agevole rispetto a quella dei beni che rappresentano. Sul piano giuridico, essendo privi di autonoma soggettività giuridica, essi configurano patrimoni separati della società S.G.R. di promozione e/o di gestione, sicché è a questa che fanno capo i rapporti giuridici che li riguardano cfr. Cass. 16605/10 . Nel nostro ordinamento, i fondi immobiliari sono fondi di tipo chiuso , nel senso che, dopo la costituzione, la consistenza dei relativo patrimonio è tendenzialmente insuscettibile di modificazione sino alla prevista data di scadenza, permettendo all'investitore di ottenere il rimborso delle quote solo a scadenze predeterminate, salva la possibilità di negoziarle nel mercato finanziario. La costituzione del fondo immobiliare può avvenire o mediante acquisto di beni immobili, diritti immobiliari e partecipazioni in società immobiliari successivamente alla sottoscrizione o mediante apporto - ossia conferimento di immobili e diritti immobiliari - da parte di enti pubblici fondi ad apporto pubblico] o di società private fondi ad apporto privato , che ne divengono partecipanti. Come la nozione di conferimento si ricollega al ruolo di socio, così, dunque, quella di apporto si relaziona al ruolo di partecipante al fondo e alla titolarità delle relative quote. Le due indicate modalità di costituzione mediante acquisto o mediante apporto possono anche concorrere. Quanto alla fiscalità da imposte d'atto imposte di registro, ipotecaria e catastale , mentre gli apporti immobiliari pubblici godono di regime di particolare favore previsto dall'articolo 9, comma 2, d.lgs. 351/01 convertito in 1. 401/2001 , per quelli privati vigono le disposizioni ordinarie, salva l'applicazione d'imposizione in misura fissa, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 bis, del citato testo normativo, agli apporti costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento del conferimento apporti che peraltro, quanto a regime iva, sono equiparati alle operazioni di conferimento di azienda o di rami di azienda, escluse dall' imposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 lettera b, d.p.r. 633/1972 . 2 - Nel suo aspetto più saliente, la controversia ruota intorno al tema dell'applicabilità, all'atto di apporto del 28 giugno 2007 registrato il successivo 13 luglio, della previsione di cui all' articolo 8, comma 1 bis, d.lgs. 351/01, convertito in l. 410/2001, e dell'imposizione in misura fissa ivi prevista applicabilità che i giudici di merito hanno ritenuto legittimamente negata dall' Agenzia in funzione di qualificazione dell'atto operata, in rapporto a riscontrata ipotesi di collegamento negoziale, ai sensi delle prescrizioni di cui agli articolo 20 d.p.r. 131/1986 e 13 d.lgs. 347/1990. II. 1 - Con la prima comune doglianza, Tamerice e P. - deducendo violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articolo 53 bis d.p.r. 131/1986 nella versione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 35, comma 24, lett. a, d.l. 223/2006, convertito in 1. 248/2006 , e 31, comma 2, d.p.r. 600/1973 - censurano la decisione impugnata per non aver rilevato, secondo quanto eccepito anche in appello, l'illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato, in quanto emesso da un ufficio territorialmente incompetente. Ciò sul presupposto che, alla stregua della riqualificazione posta a fondamento dell' impugnata liquidazione, l'ultimo atto del collegamento negoziale unitariamente assunto a base dell'imposizione fiscale era costituito dalle cessioni, ad altri partecipanti al Fondo e a investitori istituzionali, delle quote di partecipazione al Fondo conseguite da Tamerice a seguito dell' apporto nonché in forza della considerazione che dette cessioni, non essendo soggette ad obbligo di registrazione, poiché intervenute mediante scambio di corrispondenza, comportavano, ai sensi degli articolo 21, comma 2, d.p.r. 600/1973 e 53 bis d.p.r. 131/1986 avendo all'epoca Tamerice domicilio fiscale in Milano via Piero e Alberto P. numero 21 , la competenza territoriale dell'Ufficio di Milano 2 dell'Agenzia delle Entrate. 2 - La censura è infondata. In proposito, occorre premettere che - come emergerà dall'analisi dei successivi motivi di ricorso la prospettazione delle società contribuenti non appare, al riguardo, cogliere gli esatti termini della riqualificazione negoziale posta alla base del contestato atto impositivo. Tralasciando, per il momento, tale rilievo, deve, comunque, osservarsi che - poiché l’atto di apporto, poi riqualificato, fu registrato presso l'Ufficio di Rho, che, conseguentemente, provvide alla liquidazione, in via principale, delle imposte ipotecaria e catastale - del tutto correttamente i giudici del merito hanno riconosciuto la competenza del suddetto ufficio anche sulla definitiva liquidazione qui contestata delle medesime imposte. III. 1 - Con il secondo ed il sesto comune motivo di ricorso e con l’unico motivo di ricorso proposto in via esclusiva da P., le società contribuenti censurano la decisione impugnata per non aver riscontrato, in adesione ad altrettanti corrispondenti motivi di appello, l’infondatezza della pretesa espressa nell'avviso impugnato, in quanto frutto del malgoverno della previsione dell'articolo 20 d.p.r. 131/1986 e di conseguente errata riqualificazione dell'atto registrato e, peraltro, espressione di scorretto uso del potere impositivo. In particolare, con riguardo al secondo profilo, le società contribuenti - deducendo violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articolo 3, 21 octies 1. 241/1990, e 7 1. 212/2000 - censurano la decisione impugnata per non aver ritenuto la contrastata azione fiscale viziata da eccesso di potere. Ciò per l'insanabile contraddittorietà riscontrabile nel fatto che l'avviso impugnato, per un verso, riqualifica i negozi assoggettati ad imposizione quale vendita immobiliare diretta ad altri partecipanti al Fondo e ad investitori istituzionali cessionari delle quote del Fondo conseguite da Tamerice per effetto dell' apporto, e, per l'altro, ritiene solidalmente responsabile, per il pagamento delle imposte, il gestore del Fondo P. & amp C. Real Estate O., ora P., S.G.R.} soggetto questo, che invece, in base alla stessa riqualificazione negoziale operata dall'Agenzia, dovrebbe reputarsi estraneo al rapporto fiscale dedotto in controversia, non costituendo terminale soggettivo del ritenuto reale effetto traslativo. Corrispondentemente, con l’unico esclusivo motivo di ricorso, P. - deducendo violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articolo 57, comma 1, d.p.r. 131/1986 e 1414, comma 1, c.c. -lamenta il mancato riscontro da parte del giudice a quo della propria carenza di legittimazione sostanziale passiva. 2.1 - Le doglianze - che, in quanto strettamente connesse, possono essere congiuntamente esaminate vanno disattese. 2.1.1 - L'articolo 20 d.p.r. 131/1986, richiamato ai fini dell'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale dall'articolo 13 d.lgs. 347/1990, recita L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente . Proclamando, ai fini dell'applicazione delle imposte in rassegna, la preminenza del reale dato giuridico, dell'effettiva causa negoziale la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto sottoposto a registrazione, rispetto al relativo assetto cartolare il titolo o la forma apparente , la disposizione in esame, in combinazione con quella di cui all'articolo 1 del medesimo testo di legge, esprime la precisa scelta normativa di assumere, quale oggetto del rapporto giuridico tributario inerente a dette imposte, gli atti registrati, in considerazione, non della loro consistenza documentale, ma degli effetti giuridici prodotti v. Cass. 10273/07, 2713/02 . La scelta - coerente con la storica evoluzione della prestazioni tributarie in rassegna cfr. Cass. 2713/02 dal regime di tassa avente, come oggetto, l'atto da registrare, quale documento, e funzione tendenzialmente corrispettiva del servizio di registrazione e dei servizi ad essa connessi a quello d'imposta avente, come oggetto, l'atto da registrare, in funzione delle potenzialità economiche espresse dai relativi effetti - non risulta, in tale prospettiva, concettualmente incompatibile con la nozione di imposta d'atto . Peraltro - promanando testualmente dalla legge in termini inequivocabili - essa non si pone in contrasto con il principio costituzionale sancito dall' articolo 2 3 Cost. né con quello di cui all' articolo 41 Cost., mantenendo i soggetti integra la propria autonomia privata, fermo restando la sottoposizione della loro attività negoziale, alle imposte in rassegna, in funzione dei relativi effetti giuridici. Per altro verso, la scelta si rivela * rispondente, nel modo più adeguato, al criterio di cui all'articolo 53 Cost. cfr. Cass. 2713/02 . 2.1.2. - In base a costante e risalente giurisprudenza dì questa Corte, l’applicazione delle imposte in oggetto ai sensi dall'articolo 20 d.p.r. 131/1986, secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, degli atti presentati alla registrazione e, dunque, conferendo preminenza al dato giuridico reale , ha luogo, attesa l'unitarietà della causa, anche in ipotesi di collegamento negoziale di atti, cioè, che, ancorché frazionatamente e non contestualmente, realizzino, sul piano della regolamentazione degli interessi dei contraenti, un preordinato unico risultato, identificabile in funzione di valutazione complessiva cfr., tra le altre, Cass. 15192/10, 9162/10, 11769/08, 8098/06, 2713/02, 14900/01 . Del resto, il fenomeno del collegamento negoziale non è ignorato dalla normativa sulle imposte d'atto e, in particolare, dall' articolo 21, comma 2, d.p.r. 131/1986, che è di certo rilevante ai finì della lettura della disposizione precedente ed, a tali fini, la sua considerazione è, peraltro, imposta dal rilievo che, altrimenti, la sostituzione ad unico strumento giuridico di più contenitori negoziali produttivi dell'identico risultato, indurrebbe, sul piano della sostanziale fattispecie tributaria risultati, irragionevolmente differenziati nella prospettiva di cui agli articolo 3 e 53 Cost. cfr. Cass. 14900/01 . 2.2 - Dagli esposti criteri non si è discostato il giudice del merito, che pertanto, diversamente da quanto sostengono le ricorrenti, non ha fatto malgoverno della previsione di cui all'articolo 20 d.p.r. 131/1986. Sulla scorta degli elementi fattuali incontrovertitamente acquisiti cfr. parte narrativa, sub I., 1 e 2 , il giudice del merito ha, infatti, coerentemente riscontrato, a sostegno della legittimità dell'atto impositivo impugnato, che la successione in rapidissima sequenza dei diversi atti - stipulazione di contratto di finanziamento di € 563.4 60.000,00 ad opera di Tamerice con la partecipazione della S.G.R., P. £ C. Real Estate O. ora P. , di promozione e gestione del Fondo Retali & amp Intertaiment apporto del patrimonio immobiliare di Tamerice al Fondo suddetto verso accollo liberatorio, da parte della società di promozione e gestione del Fondo medesimo, dell' intero predetto finanziamento nonché attribuzione di quote di partecipazioni al Fondo pari ad € 46.500.000 di valore, quindi, di gran lunga inferiore a quello del finanziamento accollato pressoché contestuale cessione di dette quote, come da pregressi accordi bilateralmente vincolanti la sentenza impugnata, p. 5 , ad altri partecipanti al Fondo ed investitori istituzionali qualificati evidenzia che la regolamentazione degli interessi che i contraenti dell'apporto Tamerice e P. & amp C. Real Estate O. ora P. hanno in effetti realizzato con l'intervenuta negoziazione, non è, in realtà, consistita nell' apporto e, cioè, nel conferimento del patrimonio immobiliare di Tamerice al Fondo immobiliare, onde parteciparvi e conseguirne redditività mediante gestione collettiva e specializzata, quanto, piuttosto, nell'unico effetto giuridico finale del trasferimento oneroso, e quindi della vendita, del patrimonio immobiliare di Tamerice alla società di promozione e gestione del Fondo, per la successiva acquisizione al Fondo suo patrimonio separato v. Cass. 1660 5/10 , Sostanzialmente Tamerice è, infatti, sempre restata estranea al Fondo e non ne è mai divenuta partecipante , poiché ha immediatamente conseguito, in corrispettivo del trasferimento dei beni, l'accollo liberatorio del finanziamento per un importo pari ad oltre nove decimi dell' intero valore degli immobili trasferiti e solo in parte percentualmente assai più modesta, quote di partecipazione al fondo, peraltro, subito esitate, secondo precedenti impegni, ad altri partecipanti al Fondo ed investitori ufficiali. Se, dunque, l’effetto giuridico finale degli atti presentati alla registrazione, visti in collegamento negoziale, va identificato nel trasferimento oneroso dei ventitré immobili di Tamerice a P. & amp C. Real Estate O. ora P. , diversamente da quanto, prospettano le società contribuenti, è alla società di promozione e gestione del Fondo, cui va, semmai, riferita l'effettiva operazione di apporto al Fondo, suscettibile di applicazione delle imposte d'atto in misura fissa, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 bis, D.lgs. 351/2001 dovendo, invece, il trasferimento oneroso degli immobili medesimi da Tamerice alla società di gestione essere assoggettato alle imposte in rassegna secondo l’ordinaria regola della proporzionalità. 2.4 - Dovendosi l'atto presentato alla registrazione intendere qualificato in termini di vendita immobiliare diretta da Tamerice a P. Si C. Real Estate O. ora P. S.G.R., del tutto destituite di fondamento si rivelano, d'altro canto, le censure dalle società contribuenti basate sulla asserita estraneità della società di promozione e gestione all'effetto traslativo connesso alla riqualificazione negoziale operata dall'Agenzia e, conseguentemente, al rapporto fiscale controverso. Nel contempo come anticipato sub II, 2 risulta, altresì, chiarito che, il primo comune motivo di ricorso sulla pretesa incompetenza dell'Agenzia di Rho , oltre che infondato per il motivo già esposto, si rivela viziato in radice, in quanto basato su di una prospettazione che non tiene conto degli effettivi termini dell'operata riqualificazione. IV. 1 - Con il terzo comune motivo di ricorso -deducendo violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, 37 bis, comma 4, d.p.r. 600/1973 e 53 bis d.p.r. 131/1986 - le società contribuenti censurano la decisione impugnata per non aver ritenuto la nullità dell'avviso di liquidazione in quanto emesso in assenza del contraddittorio preventivo prescritto dall'articolo 37 bis, comma 4, d.p.r. 600/1973. Con il quarto ed il quinto comune motivo di ricorso - deducendo violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articolo 8, comma I-bis, d. 1. 351/2001 convertito in 1 410/2001 , e 1, comma 1 lett. i, d.lgs. numero 58/1998 nonché motivazione insufficiente in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio - le società contribuenti censurano, poi, la decisione impugnata, rispettivamente, per non aver escluso la ricorrenza, nella fattispecie, di un aggiramento di norme impositive ed, inoltre, per non aver idoneamente motivato l’assunto mancato riscontro di valide ragioni economiche nelle operazioni contestate. 2 - Le censure - che muovono, evidentemente, dal presupposto che la previsione dell'articolo 20 d.p.r. 131/1986 introduca una clausola antielusiva - sono infondate. In proposito, occorre, in primo luogo, rilevare che, disponendo che l'imposta deve essere applicata secondo l’ intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti assoggettati a registrazione cfr. sub III, 2.2.1 , l'articolo 20 d.p.r. 131/1986 è norma che, quand'anche ispirata pure a finalità genericamente antielusive, non configura disposizione antielusiva del resto la sua formulazione, mutuata peraltro da normativa previgente, è storicamente ben precedente al diffondersi del dibattito sull'elusione , giacché, in combinazione con il precedente articolo 1, interviene a delineare positivamente l’ambito oggettivo del rapporto giuridico tributario di riferimento, con specifica opzione per i contenuti sostanziali degli atti registrati rispetto ai relativi profili meramente cartolari v. Cass. 10273/07, 2713/02 , e non pone -come, invece, fa in relazione a situazioni specifiche l'articolo 37 bis d.p.r. 600/1973 - una generale clausola antielusiva di chiusura , tesa a rendere comunque inopponibili all'Amministrazione finanziaria atti, fatti e negozi, che risultassero privi di valide ragioni economiche e diretti solo ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario. Pertanto, nella prospettiva di cui all'articolo 20 d.p.r. 131/1986, si procede alla ricostruzione dell'obiettiva portata, sul piano degli effetti giuridici, dell'attività negoziale posta in essere ai fini dell'applicazione dell'articolo 37 bis d.p.r. 600/1973, si procede, invece, al riscontro della ricorrenza di circostanze in particolare assenza di valide ragioni economiche per la relativa adozione, aggiramento di obblighi o divieti fiscali sintomaticamente denunzianti lo sviamento dì forme negoziali dalla propria specifica funzione ed il loro uso distorto al solo fine del conseguimento d'indebito vantaggio fiscale. Ciò comporta che - mentre la ricorrenza dell' intento elusivo non è essenziale ai fini dell'applicazione della previsione dell'articolo 20 d.p.r. 131/1986 {cfr. Cass. 9162/10, 11769/08, 2713/02, 14900/01 , in considerazione della specifica positiva definizione normativa dell'oggetto del rapporto impositivo - le condizioni prescritte ai fini dell'operatività della previsione dell'articolo 37 bis d.p.r. 600/1973, e in particolare quella attinente all'obbligatorietà del contraddittorio preventivo, non possono ritenersi mutuatili, per l'eterogeneità morfologica e funzionale delle due disposizioni normative, ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 d.p.r. 131/1986. Né, in senso contrario, appare utilmente richiamata dalle società contribuenti la previsione dell'articolo 53 bis d.p.r. 131/1986. Tale norma, infatti, estende al campo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale le attribuzioni ed i poteri riconosciuti agli Uffici dal d.p.r. 600/1973 e, segnatamente, dai relativi articolo 31, 32 e 33 ai fini dell' accertamento delle imposte dirette e non contempla, dunque, alcun richiamo alla disposizione di cui all' articolo 37 bis d.p.r. 600/1973, che è norma che non riguarda suddette attribuzioni e poteri , ma incide sull'oggetto dell' imposizione. D'altro canto, l’esame della previsione dell'articolo 53 bis d.p.r. 131/1986 non lascia trasparire altro che la volontà del legislatore di estendere, all'ambito delle imposte d'atto, i poteri e le attribuzioni riconosciuti all'Amministrazione al fine dell'accertamento delle imposte dirette. Quanto esposto in merito alla natura della disposizione di cui all'articolo 20 d.p.r. 131/1986 e, peraltro, l'estraneità delle imposte d'atto al novero dei tributi armonizzati privano, poi, di ogni rilievo i richiami operati dalle società contribuenti alla normativa ed alla giurisprudenza comunitaria in particolare C.G. 18.12.2009 in causa C-349/07, Sopropé in tema di obbligatorietà del contraddittorio in sede di procedimento amministrativo. in disparte, le esposte ed assorbenti considerazioni e la non conferenza del richiamo all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, che, di per sé, appare riguardare ì rapporti tra cittadini ed Istituzioni dell'Unione , mette conto, per completezza, segnalare che la doglianza si rivela, altresì, manchevole in punto di rilevanza, non risultando specificato quale pregiudizio al diritto di difesa abbiano in concreto subito le società contribuenti a causa del lamentato mancato preventivo invito ad interloquire in sede amministrativa cfr. Cass. 14026/12 e 16874/12 , e risulterebbe, comunque, non condivisibile per le ragioni diffusamente esposte da Cass. 14026/12 in particolare al punto 5 . V. 1. - Con il settimo e l'ottavo comune motivo di ricorso, le società contribuenti - deducendo, rispettivamente violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articolo 3 l. 241/1990 e 7 1. 212/2000 nonché violazione e falsa applicazione dell'art, 51, comma 2, d.p.r. 131/1986 - censurano la decisione impugnata, per non aver rilevato il vizio di motivazione dell'avviso di liquidazione impugnato, quanto ai profili attinenti alla definizione della base imponibile, né la relativa errata determinazione. 2. - Le censure sono infondate. 2.1 - Quanto alla prima doglianza, va, per un verso, rilevato che, dall'accertamento in fatto del giudice del merito, emerge che la motivazione dell' atto impugnato reca, con riguardo alla base imponibile, oltre la determinazione correlativamente assunta, l'indicazione della fonte dei dati presi in considerazione ai fini della determinazione medesima e quella delle valutazioni che a tale determinazione hanno portato. Deve, per altro verso, considerarsi che, in rapporto alla funzione della motivazione dell' atto impositivo, tali indicazioni si rivelano pienamente sufficienti. 2.2 - In merito alla seconda doglianza, deve premettersi a che l'articolo 51, comma 2, d.p.r. 131/1986 dispone che il valore che deve assumersi come base imponibile ai fini dell'imposizione di registro, ipotecaria e catastale, per gli atti che hanno ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per quelli che hanno ad oggetto aziende o diritti reali su di esse, è il valore venale in comune commercio b che il successivo articolo 52, comma 1, stabilisce, che l'ufficio, se ritiene che detti beni o i diritti hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni. Ciò posto occorre osservare che - atteso che, per la parte qui esaminata, la decisione impugnata non si pone in contrasto con i richiamati criteri normativi - la dedotta censura di violazione di legge si rivela del tutto destituita di fondamento. Deve, d'altro canto, considerarsi che, con accertamento in fatto in sé coerente e, del resto, nemmeno censurato sul piano del vizio motivazionale, il giudice del merito cui, entro il limite della coerenza logica, è riservata, quanto ai profili fattuali della fattispecie, l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, all'uopo, la valutazione delle prove, il controllo della relativa attendibilità e concludenza nonché la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03 è pervenuto alla conclusione, qui non più sindacabile, della rispondenza del valore degli immobili oggetto di negoziazione a quello di mercato definito dalla perizia di stima dell'esperto indipendente e non, invece, all'importo del valore convenzionale di apporto come definito dalle parti con l'ulteriore puntualizzazione dell'assenza di elementi tali da giustificare decurtazioni percentuali in base a genericamente evocata, ma non riscontrata, prassi di mercato. V. 1 - Con il nono comune motivo di ricorso, le società contribuenti - deducendo violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articolo 35, comma 10 ter, d.l. 223/2006 e 57, comma 1, d.p. r. 131/1986 - censurano la decisione impugnata per aver respinto il motivo di appello prospettato in via subordinata afferente all'illegittimità parziale dell'avviso di liquidazione, poiché recante un'errata determinazione delle aliquote ed una conseguentemente errata quantificazione delle imposte. 2 - In proposito, occorre premettere che l'articolo 35, comma 10 ter, d.l. 223/2006, convertito in 1. 248/2006, dispone che, a decorrere dall'I ottobre 2006, per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali previste dall'articolo 10, comma 1 numero 8 ter, d.p.r. 633/1972, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 d.l. 58/1998, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale sono ridotte della metà. La riduzione in esame compete, dunque, ove concorrano le seguenti due condizioni a che si tratti dì cessione dì beni immobili strumentali b che di dette cessioni siano parte vi rivestano, cioè, ruolo di acquirente o di alienante fondi immobiliari chiusi e, per essi, le relative società di gestione, posto che, di queste, i fondi costituiscono patrimoni separati cfr. sub I, 1, e Cass. 16605/10 . Alla luce degli esposti rilievi, la censura sì rivela fondata. Ed invero - mentre appare incontroverso tra le parti che l’apporto, poi qualificato in cessione diretta, aveva ad oggetto immobili rientranti nella categoria contemplata nella disposizione - è, in base alla stessa qualificazione operata dall'Agenzia, che della ritenuta cessione onerosa risulta esser stata parte in ruolo di acquirente, per il Fondo immobiliare chiuso R. & amp Intertainment , la relativa società di promozione e gestione Real Estate O. ora P. S.G.R VI. 1 - Con il decimo comune motivo di ricorso, le società contribuenti - deducendo violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articolo 42, comma 1, e 56, comma 2, d.p.r 131/1986 - censurano la decisione impugnata per aver, sul presupposto della natura complementare dell'imposta liquidata, ritenuto la legittimità dell'avviso di liquidazione impugnato nella parte in cui reca la richiesta di interessi sulle maggiori imposte liquidate. Ciò in forza del convincimento che l’imposta liquidata abbia natura di imposta suppletiva, e dunque, ai sensi dell'articolo 56 d.p.r. 131/1986, sia riscuotibile solo dopo il secondo grado di giudizio {non diversamente dall'imposta complementare conseguente all'accertamento di maggior valore dei beni . 2 - La censura è infondata. Deve, invero, rilevarsi che l’articolo 42 d.p.r. 131/1986 espressamente statuisce che è principale l’imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'Ufficio, se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica è suppletiva l'imposta applicata successivamente, se diretta a correggere errori od omissioni dell'Ufficio è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso. Tanto premesso, deve negarsi che l’imposta liquidata possa qualificarsi imposta suppletiva . La liquidazione non è, infatti, intervenuta a correggere errori od omissioni dell'Ufficio, ma a ricostruire a posteriori il reale contenuto giuridico degli atti registrati in ossequio alla previsione dell'articolo 20 d.p.r, 131/1986. Essa ha dato, invece, vita ad un'imposta che non essendo certamente principale deve considerarsi complementare , in quanto appartenente alla categoria residuale e che inoltre, non scaturendo dall' accertamento del maggior valore degli immobili ceduti, è, altresì, estranea all' ambito di applicazione della previsione dell' articolo 56 d.p.r. 131/1986 e del correlativo regime di sospensione della riscossione. VII. - Alla stregua delle considerazioni che precedono, s'impone l’accoglimento del nono comune motivo di ricorso delle società contribuenti ed il rigetto di tutte le altre doglianze. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, in relazione al motivo accolto, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell'articolo 384, comma 1 ult. parte, c.p.c, va decisa nel merito, con l'accoglimento dei ricorsi introduttivi delle società contribuenti, limitatamente alla richiesta riduzione alla metà delle aliquote applicate e corrispondente determinazione delle imposte ipotecaria e catastale dovendosi far riferimento ad una base imponibile di € 716.000.000 l'importo complessivo della liquidazione impugnata va, dunque, ridefinito nella somma complessiva di e 14.320.000 di cui € 10.740.000, per l'imposta ipotecaria all'aliquota dimidiata dell'1,5%, ed € 3.580.000, per l'imposta catastale all'aliquota dimidiata dello 0,5% oltre interessi, con la decorrenza indicata nell'atto di liquidazione. Per la natura e l'esito della controversia, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio. P.Q.M. Accoglie il nono comune motivo di ricorso delle società contribuenti e rigetta tutti altri cassa, in relazione, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie i ricorsi introduttivi delle società contribuenti, limitatamente alla richiesta riduzione alla metà delle aliquote applicate, con corrispondente rideterminazione della liquidazione di cui all' atto impugnato nella somma complessiva di € 14.320.000 oltre interessi compensa le spese dell'intero giudizio.