Rinuncia traslativa della proprietà o mero impegno non vincolante? L’interpretazione del giudice di merito è ineccepibile

Per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un negozio giuridico non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni sicché, quando di un negozio sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, nella pronuncia numero 14981 del 14 giugno 2013. Il caso. Due coniugi, affermando di essere comproprietari di un terreno unitamente ad un’altra donna, si rivolgevano all’autorità giudiziaria al fine di ottenere lo scioglimento della comunione costituitasi sul fabbricato ivi costruito. A sostegno della domanda, gli attori producevano una prima scrittura privata, dalla quale emergeva che il terreno era stato venduto ad uno dei coniugi e alla donna, ed una seconda scrittura privata, con la quale quest’ultima, insieme al marito, aveva riconosciuto la comproprietà sul fabbricato. La donna, convenuta in giudizio, contestava la domanda, asserendo di essere unica proprietaria in virtù di atto pubblico di acquisto successivo alla prima scrittura privata, ma antecedente alla seconda. Secondo la tesi difensiva, la scrittura privata successiva era da ritenere del tutto irrilevante, avendo la stessa come contenuto un mero impegno di natura morale, ma non il riconoscimento di una rinunzia traslativa di un mezzo della proprietà. Entrambi i giudici di merito, reputando corrette le tesi della convenuta, rigettavano la domanda attorea. Conseguentemente i coniugi si rivolgevano alla Corte di Cassazione. L’interpretazione dei giudici di merito esclusiva proprietà del terreno in capo alla convenuta. Secondo l’interpretazione fornita dai giudici di merito, non essendo stato impugnato, con rituale domanda di simulazione, l’atto pubblico di vendita posto a base della rivendicazione del diritto di proprietà da parte della convenuta, doveva ritenersi incontestabile l’esclusiva proprietà del terreno in capo a quest’ultima. In virtù dell’accessione, tale diritto era stato esteso al sovrastante fabbricato, indipendentemente da ogni apporto economico dato da terzi per la sua costruzione. I giudici di merito avevano considerato altresì irrilevante l’occupazione dell’immobile da parte degli attori, dal momento che gli stessi non avevano dedotto l’usucapione, mentre l’eventuale ospitalità avrebbe potuto avere come causa il contributo da essi fornito per la costruzione. Quanto alla successiva scrittura privata, in essa era contenuto un impegno di trasferimento, senza che si menzionassero corrispettivo, termini per la cessione o il trasferimento del possesso, sicché non poteva rinvenirsi in essa il riconoscimento della simulazione dell’atto pubblico di acquisto. I giudici di legittimità, dopo aver ribadito che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito Cass. Sez. Lav. numero 17168/2012 Cass., sez. II, numero 17717/2011 , ritengono che l’interpretazione della vicenda negoziale fornita dalla Corte territoriale riposi su una congrua e ponderata valutazione di tutte le risultanze probatorie. Detta interpretazione è ritenuta conforme ai canoni ermeneutici previsti dagli articolo 1362 e ss. c.c., essendosi il giudice di merito basato non solo sul chiaro tenore letterale della seconda scrittura, dalla quale emergeva un mero impegno di trasferimento, ma anche sul senso complessivo della pattuizione. Le diverse possibili interpretazioni del contratto. Peraltro, i due coniugi, nella proposizione del ricorso in Cassazione, si erano limitati a criticare la pronuncia di merito contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione del regolamento negoziale. Invero, secondo quanto ritenuto dai giudici di legittimità, l’interpretazione che fornisce il giudice di merito in relazione ad un determinato negozio giuridico non deve essere l’unica interpretazione possibile, e neppure la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni. Con la conseguenza che, quando di un negozio sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice del merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 24 maggio – 14 giugno 2013, numero 14981 Presidente Goldoni – Relatore Giusti Fatto e diritto Ritenuto che, affermando di essere comproprietari, unitamente a P.M. , di un tratto di terreno sito in , i coniugi P.V. e M.T. chiesero al Tribunale di Sassari lo scioglimento della comunione costituitasi sul fabbricato ivi costruito che, a sostegno della domanda, essi produssero una scrittura privata in data 21 novembre 1961, con la quale il terreno era stato venduto da certo Me.Anumero a P.V. e P.M. , ed una scrittura privata in data omissis , con la quale quest'ultima ed il coniuge Pi.Anumero avrebbero riconosciuto la comproprietà di essi attori sul fabbricato che la convenuta contestò la domanda, asserendo di essere unica proprietaria in virtù di atto pubblico di acquisto in data omissis e negando la rilevanza della successiva scrittura privata, avente come contenuto un mero impegno di natura morale, ma non il riconoscimento di una rinunzia traslativa di un mezzo della proprietà che, con sentenza in data 20 giugno 2006, il Tribunale adito rigettò la domanda, ritenendo corrette le tesi della convenuta, osservando che, non essendo stato impugnato l'atto pubblico di vendita, doveva ritenersi incontestabile l'esclusiva proprietà del terreno in capo ad essa e che, relativamente alla successiva scrittura privata, in essa era contenuto un impegno di trasferimento, senza che si menzionassero corrispettivo, termini per la cessione o il trasferimento del possesso che la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza depositata il 18 marzo 2011, ha respinto il gravame, compensando integralmente tra le parti le spese del primo e del secondo grado che per la cassazione della sentenza della Corte d'appello P.V. e M.T. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 2 maggio 2012, sulla base di quattro motivi che l'intimata ha resistito con controricorso che in prossimità dell'udienza i ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa. Considerato che il Collegio ha deliberato l'adozione di un motivazione semplificata nella redazione della sentenza che il primo motivo denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo per il giudizio, nonché violazione e falsa applicazione degli articolo 1362 e ss. cod. civ. e dei principi generali in tema di ermeneutica negoziale che il secondo motivo lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo per il giudizio che il terzo mezzo censura insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo per il giudizio, in relazione agli articolo 115 e 116 cod. proc. civ. che con il quarto motivo si lamenta nullità della sentenza in relazione all'articolo 112 cod. proc. civ. che i quattro motivi - i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono infondati che la Corte d'appello ha rilevato che, non essendosi formalmente impugnato l'atto pubblico del omissis con rituale domanda di simulazione, è esatta la valutazione operata dal primo giudice, che ha ritenuto provata l'esclusiva proprietà del terreno in capo alla sola P.M. che, in virtù dell'accessione, tale diritto è esteso al sovrastante fabbricato, indipendentemente da ogni apporto economico dato da terzi per la sua costruzione che l'occupazione dell'immobile da parte degli attori non è rilevante, dal momento che non è dedotta in causa l'usucapione, mentre l'eventuale ospitalità avrebbe potuto avere come causa il contributo da essi fornito per la costruzione, motivo dei successivi tentativi di accordo che la scrittura privata del non riconosce la comproprietà sul bene immobile in capo a P.V. e a M.T. , è priva di termini per l'adempimento o di corrispettivi per la cessione e utilizza termini si impegnano e vada che presuppongono un'attività futura e non il riconoscimento della simulazione dell'atto pubblico di acquisto che - posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito Cass., Sez. 2, 31 maggio 2010, numero 13242 Cass., Sez. 2, 29 agosto 2011, numero 17717 Cass., Sez. Lav., 9 ottobre 2012, numero 17168 l'interpretazione della vicenda negoziale data nella specie dalla Corte di Sassari riposa su una congrua e ponderata valutazione di tutte le risultanze probatorie e risulta immune da mende giuridiche, come pure da deficienze o contraddittorietà argomentative che l’interpretazione seguita dalla sentenza impugnata è conforme ai canoni ermeneutici previsti dagli articolo 1362 e seguenti del codice civile, avendo la Corte d'appello basato la propria decisione non solo sul chiaro tenore letterale della scrittura del OMISSIS , ma anche sul senso complessivo della pattuizione che nel contestare le conclusioni della vicenda negoziale alle quali è pervenuto il giudice del merito, i ricorrenti, pur lamentando formalmente una plurima violazione di legge e un decisivo difetto di motivazione, finiscono per proporre una critica che si sostanzia, in realtà, nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione senza considerare che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito non deve essere l'unica interpretazione possibile, e neppure la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni, sicché, quando di un negozio sono possibili due o più interpretazioni possibili , non è consentito - alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice del merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra Cass., Sez. 1, 2 maggio 2006, numero 10131 Cass., Sez. 1, 22 febbraio 2007, numero 4178 Cass., Sez. 3, 20 novembre 2009, numero 24539 Cass., Sez. 3, 25 settembre 2012, numero 16254 che, con specifico riguardo alle prove orali, che il giudice del merito ha ritenuto - oltre che irrilevanti - in ogni caso rinunciate per mancata riproposizione nelle finali conclusioni di primo grado, v'è da rilevare che la doglianza articolata con il quarto mezzo è priva di specificità, perché non trascrive il testo delle conclusioni rassegnate nell'apposita udienza tale trascrizione mancando anche a pag. 6, dove si riporta la narrativa dello svolgimento del processo , e quindi non consente a questa Corte di valutare, in base al ricorso, la censura, mossa alla sentenza impugnata, di avere erroneamente ritenuto non proposte quelle istanze istruttorie che non costituisce contraddizione della motivazione della sentenza impugnata l'avere la Corte distrettuale ritenuto infondato l'appello sulla base degli elementi emergenti dalle scritture in atti ed avere poi ritenuto giustificata la compensazione delle spese tra le parti in ragione della originaria intenzione delle parti di costituire una comunione , essendo il regolamento delle spese espressione dei poteri discrezionali di cui all'articolo 92 cod. proc. civ. che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per compensi, oltre ad accessori di legge.