Paninoteca sotto casa rumorosa: il reato c’è, ma solo se il disturbo è percepito da un numero indeterminato di persone

Per ritenersi configurato il reato di disturbo alle occupazioni o del riposo delle persone, deve essere oggettivamente possibile il disturbo di un numero indeterminato di persone.

Una paninoteca sotto casa può tornare utile, soprattutto quando non si ha molta voglia di cucinare. Diventa, invece, meno piacevole quando dai locali della stessa provengono forti e incessanti rumori che disturbano gli abitanti dell’appartamento appena sopra, abitato da due coniugi. È il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 17614, depositata il 17 aprile 2013. La fattispecie. Per i rumori molesti, quindi, la proprietaria della paninoteca viene condannata alla pena di 250 euro di ammenda, più il risarcimento nei confronti dei due coniugi costituitisi parti civili. A conferma dell’effettivo disturbo, ci sono anche i rilievi fonometrici 6 decibel, il doppio di quello consentito. L’imputata si rivolge dunque alla Corte di Cassazione la quale, nell’accogliere il ricorso, ritiene che il Tribunale si sia basato su un indirizzo giurisprudenziale ormai superato. Il disturbo alle occupazioni o del riposo delle persone è un reato di pericolo. Infatti – chiariscono gli Ermellini –per la configurabilità delle contravvenzione di disturbo alle occupazioni o del riposo delle persone articolo 659 c.p. «è necessario che i rumori, gli schiamazzi e le altre fonti sonore indicate nella norma superino la normale tollerabilità ed abbiano, anche in relazione alla loro intensità, l’attitudine a propagarsi ed a disturbare un numero indeterminato di persone». Ciò, comunque, a prescindere che le persone siano state effettivamente disturbate. Deve essere oggettivamente possibile il disturbo di un numero indeterminato di persone. Ed è proprio per questo - ovvero il fatto che sia oggettivamente impossibile, nella fattispecie, il disturbo di un numero indeterminato di persone – che la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza di condanna il fatto non sussiste.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 29 novembre 2012 – 17 aprile 2013, numero 17614 Presidente Chieffi – Relatore Caiazzo Rilevato in fatto Con sentenza in data 13.7.2010 il Tribunale di Sassari, sezione distaccata di Alghero, condannava M.G. per il reato di cui all'articolo 659 c.p. perché, mediante rumori provenienti dal pubblico esercizio denominato POLDO, disturbava il riposo di Ma.Ma.Anumero e N.A. , reato commesso fino al , e condannava l'imputata alla pena di Euro 250,00 di ammenda nonché a risarcire i danni a favore dei predetti Ma. e N. , costituiti parti civili. Il giudice accertava che l'imputata gestiva una paninoteca nel piano sottostante all'appartamento abitato dai coniugi N. -Ma. dai locali provenivano forti e incessanti rumori che disturbavano i suddetti coniugi nella palazzina vi erano altri appartamenti, ma gli stessi erano occupati solo nel periodo estivo, mentre il N. e la Ma. risiedevano tutto l'anno nel suddetto appartamento. Da rilievi fonometrici, effettuati in periodo di scarsa affluenza di avventori, fuori dalla stagione estiva, era risultato che nell'appartamento suddetto il rumore era di sei decibel, il doppio di quello consentito. Secondo il Tribunale, il disturbo delle occupazioni e del riposo è configurabile non solo quando la condotta sia tale da disturbare un indeterminato numero di persone, anche se la lamentela proviene da una sola, ma anche quando sia leso l'interesse di una singola persona, dal momento che la violazione della sua tranquillità può avere riflessi negativi sulla tranquillità pubblica. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, chiedendone l'annullamento per erronea applicazione dell'articolo 659 c.p., in quanto detta norma sarebbe applicabile solo quando i presunti rumori molesti disturbano le occupazioni o il riposo della generalità dei consociati, mentre il fatto in oggetto disturbava solo i coniugi N. -Ma. e non era stato in alcun modo provata la potenzialità a disturbare anche il riposo di altre persone. Secondo il ricorrente, non era neppure applicabile il secondo comma dell'articolo 659 c.p., essendo il superamento dei limiti derivanti da mestieri rumorosi un illecito amministrativo previsto dall'articolo 10/2 legge 447/1995 e non essendo stata contestata alla ricorrente la violazione di disposizioni di legge o prescrizioni dell'Autorità per l'esercizio della propria attività commerciale. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. All'imputata è stata addebitata l'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 659 c.p., poiché nel capo di imputazione si contestano rumori provenienti dal pubblico esercizio gestito dalla M. che disturbavano il riposo di Ma.Ma.Anumero e N.A. , senza alcun riferimento a un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell’autorità. Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante i rumori provenienti dal predetto esercizio disturbassero solo i coniugi indicati nel capo di imputazione e non potessero disturbare altre persone, sussisteva il reato contestato dal momento che la violazione della tranquillità anche di una sola persona può avere riflessi negativi sulla tranquillità pubblica. È stata seguita dal Tribunale, nell'affermare il suddetto principio, una giurisprudenza V. Sez. 1 sentenza numero 2486 del 24.5.1993, Rv. 196915 ormai superata, avendo questa Corte da tempo affermato nella materia de qua che per la configurabilità della contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone articolo 659 cod. penumero è necessario che i rumori, gli schiamazzi e le altre fonti sonore indicate nella norma superino la normale tollerabilità ed abbiano, anche in relazione allo loro intensità, l'attitudine a propagarsi ed a disturbare un numero indeterminato di persone, e ciò a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate invero, trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente che la condotta dell'agente abbia l'attitudine a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ed è indifferente che la lesione del bene si sia in concreto verificata. Ne consegue che la contravvenzione non è configurabile nei casi in cui le emissioni rumorose non superino la normale tollerabilità ed in quelli in cui sia oggetti va mente impossibile il disturbo di un numero indeterminato di persone, ma siano offesi solamente i soggetti che si trovano in un luogo contiguo a quello da cui provengono i rumori in tale ultima ipotesi il fatto non assume invero rilievo penale, ma deve essere inquadrato nell'ambito dei rapporti di vicinato tra immobili confinanti, disciplinato dal codice civile V. Sez. 1 sentenza numero 5714 del 24.4.1996, Rv. 205274 Sez. 1 sentenza numero 40393 dell'8.10.2004, Rv. 230643 Sez. 1 sentenza numero 7748 del 24.1.2012, Rv. 252075 . Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché, mancando uno degli elementi costitutivi del reato, il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.