E’ illegittimo l’atto impositivo se la rettifica trae origine dal mero scostamento dei dati dichiarati dal contribuente rispetto alle risultanze degli studi di settore, senza che l’ufficio procedente abbia suffragato la propria pretesa con ulteriori elementi.
La vicenda. Nella decisione impugnata, la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente il ricorso di un contribuente contro un avviso di accertamento Irpef, Iva e Irap per il periodo di imposta 2001, fondato sulle risultanze degli studi di settore. Secondo il Giudice del gravame, la rettifica del reddito di impresa operata dall’ufficio era in parte smentita dal contribuente attraverso «concreti e convincenti elementi» non è meglio specificato in motivazione . Accogliendo il ricorso del contribuente per manifesta fondatezza, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione cassa con rinvio la pronuncia impugnata. Le risultanze degli studi di settore devono essere suffragate da ulteriori elementi. La Suprema Corte ritiene che l’atto impositivo sia illegittimo perché la rettifica ha tratto origine dal mero scostamento dei dati dichiarati dal contribuente rispetto alle risultanze degli studi di settore, senza che l’ufficio procedente abbia suffragato la propria pretesa con ulteriori elementi. Studi di settore, parametri e percentuali di ricarico. Il Collegio rafforza la propria motivazione attingendo a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di parametri e percentuali di ricarico. Quanto ai parametri di cui all’articolo 3, commi 181 ss., l. numero 549 del 1995, vengono richiamate sia le pronunce delle Sezioni Unite del Natale 2009 Cass., sez. unite civ. pres. Carbone, rel. Botta , 18 dicembre 2009, numero 26635, in CED Cass. , Rv. 610692 , sia la sentenza costituzionale numero 105 del 2003, ove la Consulta, dando una lettura costituzionalmente orientata della disciplina de qua , ha chiarito che le risultanze dei parametri devono essere personalizzate «in modo da tenere conto della probabilità di errore nella stima, considerando le diverse situazioni gestionali e l’influenza della localizzazione per la parte non colta dalla stima». La Corte di Cassazione svolge altresì un parallelo con le percentuali di ricarico anche con riferimento a questo strumento di accertamento di matrice statistica, il Collegio riconosce la necessità di adattare la rettifica alla situazione del singolo contribuente, raccogliendo elementi ulteriori, tra i quali, ad esempio, l‘abnormità e l’irragionevolezza della difformità tra la media di settore e la percentuale di ricarico applicata dal contribuente per tutte, si veda Cass., sez. trib., 9 settembre 2005, numero 18038, in CED Cass. , Rv. 584596 .
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 26 settembre - 17 ottobre 2012, numero 17804 Presidente Cicala – Relatore Di Blasi Svolgimento del processo e motivi della decisione Nel ricorso iscritto a R.G. numero 13716/2010 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1 - E' chiesta la cassazione della sentenza numero 201/06/2009, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione numero 06 il 29.10.2009 e DEPOSITATA il 25 novembre 2009. Con tale decisione, la C.T.R. ha riformato, parzialmente, la decisione di primo grado, rideterminando il reddito netto d'impresa. 2 -Il ricorso, che attiene ad impugnazione dell'accertamento, relativo ad IRPEF, IVA ed IRAP dell'anno 2001, è affidato a più mezzi, con i quali la decisione di appello viene censurata sia per violazione di legge sia pure per vizio di motivazione. 3- L'intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa sede. 4- La CTR ha ritenuto, parzialmente, legittimo l'accertamento operato dall'Ufficio sulla base degli Studi di Settore, argomentando che, alla stregua della documentazione in atti, il contribuente avesse portato concreti e convincenti elementi, idonei a giustificare un parziale scostamento dei minori ricavi dichiarati, rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore. 4 bis La questione di merito posta con il ricorse, sembra possa definirsi, richiamando, anzitutto, quanto affermato dalla Corte Costituzionale Sent.numero 105/2003 , la quale, dando una lettura costituzionalmente orientata del quadro normativo in tema di parametri, ha avuto modo di chiarire sia che a differenza dei coefficienti presuntivi, i parametri prevedono un sistema basata su presunzioni semplici, la cui idoneità probatoria è rimessa alla valutazione del giudice di merito, in assenza di previsioni procedimentalizzate , sia pure che - dovendo i parametri essere elaborati in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta cosi l'art.134 citato -, è necessario un fattore di adeguamento personalizzato in modo da tenere conto della probabilità di errore nella stima, considerando le diverse situazioni gestionali e l’influenza della localizzazione per la parte non colta dalla stima . Il quesito trova, altresì, risposta nelle pronunce, rese da questa Corte in assonanza con la Consulta, nelle quali, in tema di accertamento effettuato sulla base dei parametri di cui all'art.3, commi 184 e 186 della Legge numero 549/1995, è stato affermato che il solo rilievo dell'applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza - posto che le medie di settore non costituiscono un & lt fatto noto& gt , storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, quello ignoto da provare, ma soltanto il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei - non configura gli estremi di una prova per presunzioni, ma occorre, invece, che risulti qualche elemento ulteriore - tra cui, ad esempio, l'abnormità e l’ irragionevolezza della difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la media di settore - incidente sull'attendibilità complessiva della dichiarazione, ovverosia la concreta ricorrenza di circostanze gravi, precise e concordanti, e senza peraltro che il richiamo a tale regola di esperienza comporti un'inversione dell'onere della prova, addossando al contribuente l'onere di dimostrare le ragioni specifiche della divergenza dei propri dati da quelli medi Cass. numero 19556/2007, numero 10960/2007, numero 14252/2007, numero 26388/2005, numero 18038/2005 . Alla stregua di tale orientamento giurisprudenziale, che ha trovato riscontro in Cass. numero 23602, 26459 e 27648 del 2008 e numero 4148/2009, nonché in SS.UU. numero 26635/2009, sembra doversi ritenere viziato da illegittimità l’avviso di accertamento il quale tragga origine dal mere scostamento dei dati reali dichiarati dal contribuente rispetto a quelli relativi alla media del settore senza che l'Amministrazione finanziaria, sulla quale grava il relativo onere, suffraghi la pretesa fiscale con ulteriori elementi ed indizi tali da supportare l'inattendibilità dei dati riscontrati, rispetto all'ausilio statistico, e senza che la medesima amministrazione abbia argomentato in ordine alle giustificazioni prospettate dal contribuente. 5 - Data la delineata realtà processuale, sulla base dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la causa in Camera di Consiglio e di accogliere il ricorso, per manifesta fondatezza, nei sensi anzi esplicitati, assorbite o disattese le diverse deduzioni. La Corte, Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione Considerato che alla stregua delle svolte considerazioni e dei richiamati principi, il ricorso va accolto per manifesta fondatezza, e conseguentemente, che va cassata con rinvio l'impugnata decisione Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR del Lazio, procederà al riesame e, adeguandosi ai trascritti principi, deciderà nel merito e sulle spese del giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione Visti gli artt.375 e 380 bis cpc P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.