La norma è chiarissima ed è costituita dall’articolo 19, l. 20 settembre 1980, numero 576 che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa Forense ove viene individuato un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell’obbligato modello 5 sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso omissione dell’invio del modello 5 l’ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale e oggi quinquennale.
Pur tuttavia Cassa Forense, stante la difficoltà di procedere agli accertamenti reddituali dei suoi iscritti, insiste nel sostenere che la prescrizione dei crediti contributivi decorre dall’invio della dichiarazione reddituale anche nel caso in cui contenga dati difformi. La questione è nota alla Suprema Corte di Cassazione che l’ha già affrontata e risolta in numerosi precedenti rappresentati da Cass. civile, sez. Lavoro, numero 9113/2007, Cass. Civile, sez. Lavoro, numero 18130/2010, Cass. Civile, sez. VI, numero 6259/2011, esattamente sovrapponibile a Cassazione, sez. VI Civile, numero 4107/2012, qui in commento. La questione è talmente chiara che la Suprema Corte, negli ultimi due precedenti citati, l’ha addirittura risolta in Camera di Consiglio, ex articolo 380 bis c.p.c., stante la manifesta infondatezza del ricorso di Cassa Forense. Se la comunicazione è infedele. È pacifico infatti che l’invio del modello 5, ancorché difforme dal vero rispetto alla dichiarazione fiscale, non impediva alla Cassa di controllare la veridicità dei dati trasmessi, acquisendo le necessarie informazioni dai competenti uffici finanziari ai sensi della legge numero 576/1980, articolo 17, penultimo comma. In proposito, la giurisprudenza della Cassazione ha più volte affermato che l’inoperatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all’articolo 2941, numero 8, c.c., ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito Cass., numero 10592/1998, numero 1222/2004, numero 9291/2005 stabilendo così un criterio che non impone certo di far riferimento ad una impossibilità assoluta di superare l’ostacolo posto dalla condotta del debitore, ma richiede di considerare l’effetto dell’occultamento in termini di impedimento non sormontabile con normali controlli. La Suprema Corte dà però atto delle difficoltà per Cassa Forense di procedere agli accertamenti reddituali dei suoi iscritti, stante il numero sempre più rilevante e, tra le righe, suggerisce la modifica della normativa di riferimento, ben possibile attraverso l’autonomia normativa. Chi ha orecchi per intendereintenda! In buona sostanza se l’iscritto ha inviato il modello 5 la Cassa aveva l’onere di controllarlo nel quinquennio anche se si trattava di dati infedeli rispetto alle dichiarazioni fiscali. Resta però ferma ‘la linea del Piave’, nel senso che se il modello 5 non è stato inviato la prescrizione non inizia a decorrere.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 3 febbraio – 14 marzo 2012, numero 4107 Presidente Battimiello – Relatore La Terza Fatto e diritto Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano confermava la statuizione di primo grado, con cui era stata annullata la cartella di pagamento, notificata nel maggio 2002 concernente i contributi richiesti dalla Cassa di Previdenza Assistenza Forense all'avv. T. per l'anno 1987 ritenendo che si fosse maturata la prescrizione, facendo decorrere il termine, ex articolo 19 comma 2 legge 576/80, dalla data di trasmissione alla Cassa della dichiarazione di cui agli articolo 17 e 23 della stessa legge, ancorché fossero stati denunziati redditi inferiori al vero, come la Cassa era venuta a sapere successivamente. La Corte territoriale disattendeva la tesi della Cassa, per cui il termine doveva invece decorrere dalla conoscenza che il reddito effettivo imponibile per quegli anni era superiore a quello dichiarato, perché l'ignoranza del titolare del diritto costituisce impedimento di mero fatto a farlo valere e quindi non incide sulla prescrizione, anche tenendo conto del fatto che la Cassa ha in ogni momento la possibilità di acquisire informazioni dal fisco. Avverso detta sentenza la Cassa ricorre con un motivo, mentre l'avv. T. resiste con controricorso. La Cassa ricorrente censura la sentenza per avere affermato che la prescrizione dei crediti contributivi decorra dall'invio della dichiarazione reddituale anche nel caso in cui contenga dati difformi, e inferiori, rispetto a quelli dichiarati al fisco e sostiene che, in tal caso, la prescrizione inizia a decorrere solo quando la Cassa creditrice viene a conoscenza della parte di reddito non dichiarato, ovvero che, ai sensi dell'articolo 2941 cod. civ. il termine dovrebbe restare sospeso sino alla scoperta del reddito non dichiarato. Letta la relazione resa ex articolo 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso Letta la memoria critica del ricorrente Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili e non validamente contraddetti in memoria Il ricorso è manifestamente infondato, ancorché si debba convenire sulla difficoltà per la Cassa di procedere agli accertamenti reddituali dei suoi iscritti, stante il numero sempre più rilevante. Tuttavia la normativa non è stata modificata in ragione dell'ampliamento della platea degli assicurati, per cui la decorrenza del termine prescrizionale è rimasta pur sempre determinata ex articolo 17 e 23 della legge del 1980, mentre fissarla dal diverso termine in cui la Cassa viene a conoscenza dei maggiori redditi, introdurrebbe nell'ordinamento una pericolosa incertezza ed un indubbio margine di arbitrio sui tempi dei controlli. Questa Corte peraltro si è già espressa in tal senso con la sentenza numero 9113 del 17/04/2007 in cui si è affermato che L'articolo 19 della legge 20 settembre 1980, numero 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa nazionale forense, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli articolo 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione”. In quel caso la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza con la quale era stata accolta l'eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali azionati dalla Cassa nazionale forense nei confronti di alcuni avvocati sul presupposto che l'erroneità e l'infedeltà della comunicazione effettuata dai professionisti non avrebbe potuto determinare lo spostamento del termine iniziale di decorrenza della prescrizione di cui all'articolo 19 della citata legge numero 576 del 1980, riferito dalla data di trasmissione della comunicazione prevista dall'articolo 17 della medesima legge. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro venti per esborsi e mille per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA.