RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 7 MARZO 2012, N. 3537 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA IMPOSTA DI CONSUMO SUL . Esenzione per consumo mensile superiore a 1,2 milioni kWh in autoproduzione - Riferimento a più imprese di un unico comprensorio industriale - Esclusione - Disaggregazione dei consumi mensili di ogni singola azienda - Necessità - Fondamento. L’esenzione dall’imposta erariale sull’energia elettrica, concessa dall’art. 52, comma 2, lett. o bis , del D.Lgs. 504/1995 nella fattispecie di consumo mensile superiore a 1,2 milioni di chilowattora in regime di autoproduzione, non può riferirsi al consumo complessivo di una pluralità di aziende solo perchè incluse nello stesso comprensorio industriale nella specie, polo petrolchimico di Porto Marghera in tal caso, occorre viceversa disaggregare, ai fini del riconoscimento del beneficio, i consumi mensili di ogni singola azienda, in conformità alla natura sostanzialmente regressiva della tariffazione. In precedenza - Sez. 5, Sentenza 23529/2008 in tema di addizionale all’imposta sul consumo di energia elettrica, l’art. 6 del Dl 511/1988, convertito in legge 20/1989, nel testo vigente per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, prevede l’esenzione dalle addizionali locali soltanto in relazione all’energia elettrica autoprodotta ed impiegata per uso proprio, statuendo espressamente che essa si applica nel caso di esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, e non può, pertanto, intendersi riferita anche all’energia proveniente da un consorzio autoproduttore ed utilizzata da imprese aderenti al consorzio, in quanto persone giuridiche diverse dal produttore. - Sez. 5, Sentenza 24687/2011 le aliquote dell’imposta erariale sul consumo dell’energia elettrica di cui all’art. 17 del Dl 41/1995 convertito in legge 85/1995 e le relative addizionali degli enti locali di cui all’art. 6 del Dl 511/1988 convertito in legge 20/1989 , per il riferimento alle forniture effettuate in favore dell’officina contenuto nell’art. 54 del D.Lgs. 504/1995, sono congegnate in base ad un meccanismo di tariffazione regressivo per il quale, dovendo essere perseguite strategie aziendali e di politica commerciale volte ad incentivare i consumi, a maggiori utilizzi corrispondono prezzi inferiori ne consegue che le tariffe devono essere commisurate ai consumi delle singole unità produttive e non a quelli effettuati, in cumulo, da tutti gli stabilimenti che portano a conclusione le lavorazioni dell’unico processo produttivo poiché, altrimenti, non potrebbero essere versate le addizionali agli enti territoriali in cui sono ubicati i singoli impianti e si acuirebbe il divario tra imprese di diverse dimensioni, potendo solo quelle più grandi cumulare tutti i consumi e attingere più facilmente a tariffe economicamente più favorevoli, con indubbie ricadute sul principio di parità di trattamento. SEZIONE QUINTA 2 MARZO 2012, N. 3293 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani istituita dall’art. 49 del D.Lgs. 22/1997 - Applicabilità dell’IVA - Esclusione - Fondamento - Natura tributaria - Distinzione dalla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani istituita dall’art. 238 del D.Lgs. 152/2006. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE. Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani istituita dall’art. 49 del D.Lgs. 22/1997 - Applicabilità dell’IVA - Esclusione - Fondamento - Natura tributaria - Distinzione dalla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani istituita dall’art. 238 del D.Lgs. 152/2006. La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dall’art. 49 del D.Lgs. 22/1997, non è assoggettabile ad IVA, in quanto essa ha natura tributaria, mentre l’imposta sul valore aggiunto mira a colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con la previsione di cui all’art. 3 del Dpr 633/1972, non quando si paga un’imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente inoltre l’art. 14, comma 33, del Dl 78/2010, convertito in legge 122/2010, pur avendo attribuito natura non tributaria alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani introdotta dall’art. 238 del D.Lgs. 152/2006, non può intendersi riferito, in assenza di esplicita disposizione, anche a quella di cui all’art. 49 del D.Lgs. 22/1997, avendo la prestazione prevista nel 2006 carattere innovativo e natura ontologicamente diversa rispetto a quella, tipicamente tributaria, regolata nel 1997. Si richiamano - Sez. U, Ordinanza interlocutoria 13894/2009 non è manifestamente infondata, in riferimento all’art. 102, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 bis del Dl 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge 248/2005, nella parte in cui devolve alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto il canone per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, introdotto dall’art. 49 del D.Lgs. 22/1997, istitutivo della tariffa di igiene ambientale TIA , poi sostituita dalla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, prevista dall’art. 238 del D.Lgs. 152/2006. A tale prestazione non può infatti riconoscersi natura tributaria, configurandosi essa come corrispettivo per il servizio reso, alla stregua di una pluralità di elementi, quali la sua commisurazione ai costi del servizio, l’assenza di norme riguardanti l’accertamento, il contenzioso e la riscossione, l’assoggettamento del relativo importo ad IVA e l’affidamento della riscossione al soggetto incaricato del servizio, il quale opera come impresa esercente una vera e propria attività commerciale, senza che sia individuabile un atto impositivo suscettibile di impugnazione. - Sez. U, Ordinanza 14903/2010 in tema di riparto di giurisdizione, spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale TIA , in quanto, come evidenziato anche dall’ordinanza della Corte costituzionale 64/2010, tale tariffa non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal Dpr 507/1993, di cui conserva la qualifica di tributo. SEZIONE QUINTA 2 MARZO 2012, N. 3282 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI. Utilizzo di oli lubrificanti e combustibili in esenzione di accisa - Restituzione dell’imposta versata - Ammissibilità - Presupposti - Approvvigionamento di carburante presso gli impianti per la distribuzione dei prodotti petroliferi a regime agevolato - Necessità. In tema di rimborso relativo all’utilizzo di oli lubrificanti e combustibili in esenzione di accisa, la restituzione dell’imposta versata, quand’anche mediante la procedura di accredito prevista dall’art. 14 del Dl 331/1993,convertito nella legge 427/1993 , presuppone che l’approvvigionamento del carburante, destinato alle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie, avvenga presso gli impianti per la distribuzione dei prodotti petroliferi a regime agevolato, con la conseguenza che il rimborso deve essere escluso qualora siano utilizzati prodotti non defiscalizzati. Nulla in termini.