In tema di reati per i quali è emesso decreto penale di condanna, all’estinzione del reato, per mancata commissione di ulteriori illeciti penali nel termine di cinque anni dal delitto o nel termine di due anni dalla contravvenzione , non consegue l’effetto della eliminazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale, stante la funzione di informazione di quest’ultimo, la quale svolge finalità conoscitive che non possono essere adeguatamente soddisfatte con l’acquisizione dei provvedimenti emessi.
Lo ha ribadito la Prima sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza numero 25041, depositata il 22 giugno 2012. Gli effetti penali della condanna. La pronuncia in esame prende le mosse dal controverso tema dell’esatta individuazione degli effetti penali della condanna, con particolare riferimento alla disciplina dell’estinzione del reato per il quale fu emesso decreto penale articolo 460, quinto comma, c.p.p. . La categoria degli effetti penali della condanna non è legislativamente determinata, né il vigente ordinamento contiene una espressa definizione al riguardo. Spetta pertanto all’interprete tentare di ricostruire una nozione, sulla base delle norme del codice penale, con specifico riferimento a quelle che regolano la punibilità, le conseguenze del reato e le tipologie di sanzioni in esso previste. In primo luogo, può affermarsi che gli effetti penali si distinguono dalla categoria delle pene principali articolo 17 c.p. e dalle misure di sicurezza articolo 199 ss. c.p. , le quali costituiscono istituti a sé stanti ed autonomamente disciplinati dal codice penale. Si può inoltre affermare che, così come per le pene accessorie, anche gli effetti penali, oltre a non costituire un numerus clausus , conseguono di diritto alla sentenza di condanna, non essendo pertanto necessariamente vincolati ad una espressa pronuncia da parte del giudice. Gli effetti penali della condanna si differenziano, peraltro, dalle pene accessorie, in quanto sono dotati di una maggiore «resistenza» all’efficacia estintiva delle varie cause di estinzione della punibilità. La disciplina del procedimento per decreto penale di condanna Preliminarmente, giova ricordare che il decreto penale consegue al rito speciale previsto e disciplinato dagli articolo 459 ss. c.p.p Caratteristiche principali di tale procedimento sono l’omissione dell’udienza preliminare ove prevista e del dibattimento, oltre che la richiesta del Pubblico Ministero al Giudice per le Indagini Preliminari di emissione del decreto di condanna a pena pecuniaria salvo che debba applicarsi misura di sicurezza personale , entro sei mesi dall’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro generale. Il G.I.P. decide dunque in base agli atti del fascicolo del Pubblico Ministero. Sul piano delle conseguenze dell’adozione di tale rito, giova altresì ricordare che il decreto penale di condanna non fa stato nel giudizio civile o amministrativo, né comporta l’applicazione di pene accessorie ed il pagamento delle spese processuali. Inoltre, il reato è estinto se l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole nei cinque anni dal delitto, o nei due anni dalla contravvenzione, con conseguente estinzione di ogni effetto penale. non consente l’eliminazione dell’iscrizione dal casellario giudiziale. Dissentendo in toto dalla ricostruzione operata dal Giudice per le indagini preliminari sul punto, nel caso di specie la Suprema Corte, ribadendo un orientamento giurisprudenziale già consolidatosi nel vigore della precedente normativa articolo 687, vecchia formulazione, c.p.p. ha escluso che l’estinzione del reato possa produrre l’effetto dell’eliminazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale. Ciò in quanto l’eliminazione dell’iscrizione per i provvedimenti giudiziari di condanna è prevista ratione materiae con riguardo ai reati di competenza del Giudice di Pace, mentre, per tutti gli altri reati, essa si ha soltanto a seguito di revisione della condanna articolo 630 ss. c.p.p. o di abolitio criminis articolo 673 c.p.p. , come disposto dal Testo Unico vigente in materia, D.P.R. numero 313/2002. In altri termini, per la Suprema Corte, l’esistenza di una precisa ratio legis sottesa alla disciplina speciale dell’eliminazione dell’iscrizione giudiziale preclude un’applicazione analogica a ipotesi diverse da quelle normativamente previste.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 11 gennaio – 22 giugno 2012, numero 25041 Presidente Giordano – Relatore Tardio Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19 novembre 2010 il G.i.p. del Tribunale di Rieti, decidendo in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 460, comma 5, cod. proc. penumero l'estinzione del reato con ogni connesso effetto penale, inclusa l'iscrizione nel casellario giudiziale , di cui al decreto penale di condanna del 16 settembre 2000, esecutivo il 22 febbraio 2002, a carico di A.M. , rilevando che lo stesso non aveva commesso reati della stessa Indole nel quinquennio successivo, come si evinceva dall'esame del certificato del casellario giudiziale. 2. Avverse detta decisione, emessa de plano, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con unico motivo, violazione degli articolo 460 cod. proc. penumero e 5 d.P.R. 14 novembre 2002 numero 313, nella parte in cui include tra gli effetti penali della eliminazione del reato l'Iscrizione nel casellario giudiziale”. Secondo il ricorrente, l'estinzione del reato al sensi dell'articolo 460, comma 5, cod. proc. penumero non è prevista tra le cause di eliminazione della iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale e non è applicabile in via analogica il disposto di cui all'articolo 5, lett. g e h , d.P.R. numero 313 del 2002, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, che prevede l'eliminazione della iscrizione ratione materiae, per i casi tassativamente indicati, rientranti nella competenza del giudice di pace e per altre ipotesi specificatamente indicate. Peraltro, ad avviso del ricorrente, ai di fuori delle ipotesi per le quali è espressamente prevista la sua eliminazione, l'iscrizione della condanna nel casellario assolve a una funzione di informazione che non è esclusa dalla mera estinzione del reato e degli effetti penali della condanna, senza che, in contrasto con la stessa funzione del casellario, le finalità conoscitive possano essere adeguatamente soddisfatte con l'acquisizione dei provvedimenti emessi. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, chiedendo annullarsi senza rinvio l'impugnata ordinanza nella parte in cui dispone l'eliminazione della iscrizione nel casellario giudiziale. 4. Con memoria del 9 gennaio 2012 il difensore del condannato A.M. , avv. Angela Boncompagni, ha eccepito l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, del ricorso del Procuratore detta Repubblica di Rieti perché tardivo rispetto alla data della comunicazione del provvedimento, avvenuta a mezzo fax il 23 novembre 2010, da parte della cancelleria dei G.i.p. di Rieti alla segreteria del Pubblico Ministero. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Rieti il 28 dicembre 2010 è ammissibile, poiché al rilievo della ritualità della sua proposizione non osta la dedotta comunicazione dei provvedimento a mezzo fax in data 23 novembre 2010 da parte della cancelleria dell'Ufficio G.i.p. alla segreteria dei Pubblico Ministero. L'articolo 64, comma 4, disp. att. cod. proc. penumero dispone che, ai fini delle comunicazioni previste dai commi precedenti, la copia può essere anche trasmessa con mezzi tecnici idonei, a condizione che il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l'atto vi attesti in calce di avere trasmesso il testo originale. 1.1. Questa Corte ha già affermato che, In base alla detta disposizione, la copia può essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, corredati dalla indicata attestazione, anche ai fini dalla comunicazione di un atto del giudice al pubblico ministero, e che è legittimo l'uso del mezzo tecnico di trasmissione mediante fax, documentando le indicazioni dell'apparecchiatura trasmittente l'avvenuta comunicazione dell'atto tra le altre, Sez. 5, numero 2798 del 05/06/1996, dep. 24/06/1996, P.M. In proc. Sisca, Rv. 205518 Sez. 6, numero 34860 del 19/09/2002, dep. 17/10/2002, Flsheku, Rv. 222578 , ma, non offrendo in sé il mezzo in questione la certezza che la comunicazione sia regolarmente giunta a destinazione, grava sul soggetto trasmittente l'onere di assicurarsi di tale circostanza, dovendosi, in difetto, escludere che la notifica sia stata regolarmente effettuata Sez. 6, numero 2116 del 08/05/2000, dep. 14/07/2000, Krasniqi, Rv. 216728 . 1.2. Nella specie, dalla copia del rapporto fax in calce al provvedimento impugnato, allegato alla memoria difensiva con l'attestazione in calce del funzionario della trasmissione dell'originale, non risultano né la indicazione del destinatario, né la identificazione del telefono ricevente con quello della segreteria del Pubblico Ministero, né l'attestazione specifica della ricezione dell'atto da parte del destinatario ricorrente, che ha indicato nel 14 dicembre 2010 la diversa data di conoscenza dell'atto. 1.3. Al difetto di prova della comunicazione dell'atto consegue che il 23 novembre 2010 non può essere considerato il dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione e che il ricorso deve essere considerato tempestivamente proposto. 2. Il ricorso è anche fondato nel merito. 2.1. L'articolo 5 del d.P.R. numero 313 del 2002, contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale e altro, regolamenta la materia della eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale, già disciplinata dal l'articolo 687 cod. proc. penumero , abrogato dall'articolo 52, comma 1, dello stesso Testo Unico. Detta norma, che non prevede l'estinzione del reato, ai sensi dell'articolo 460, comma 5, cod. proc. penumero , tra le cause di eliminazione della iscrizione, dispone al secondo comma che sono eliminate le iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è Infinta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata infinta una pena diversa, se nel periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato lettera g , e ai provvedimenti giudiziari relativi a reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è infinta fa pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato lett. h . 2.2. Questa Corte ha già rilevato, intervenendo con riferimento all'analoga disposizione di cui all'articolo 445, comma 2, cod. proc. penumero , che, in forza della indicata limitazione normativa, la eliminazione della iscrizione per i provvedimenti giudiziari di condanna è prevista ratione materiae, in considerazione della scarsa rilevanza criminale dei fatti attribuiti alla competenza del giudice di pace, e che tale ratio è evidenziata dal rilievo che, per tutti gli altri reati, è prevista quale causa di eliminazione della Iscrizione solo la revoca del provvedimento a seguito di revisione o di abolitio criminis articolo 673 cod. proc. penumero , salvi i casi di eliminazione delle iscrizioni per cause afferenti alle condizioni personali del condannato primo comma o del prosciolto secondo comma, lett. c, e, f , e alle pronunce di condanna per le contravvenzioni, per le quali sia stata inflitta la pena dell'ammenda, senza l'applicazione di benefici secondo comma, lett. d . Si é anche rilevato, in coerenza con la completezza ed esaustività del quadro normativo, che sarebbe in contrasto con la volontà del legislatore una eventuale applicazione delle disposizioni di cui al predetto articolo 5, comma 2, lett. g e h , in via analogica a ipotesi diverse da quelle in esso previste, e si porrebbe in contrasto con la stessa funzione conoscitiva e informativa del casellario la eliminazione della iscrizione della condanna in ipotesi diverse da quelle previste, mentre già nella vigenza dell'abrogato articolo 687 cod. proc. penumero la giurisprudenza di questa Corte era, a parte genetiche e non univoche attribuzioni della qualifica di effetto penale alla iscrizione nel casellario, totalmente orientata a escludere che la estinzione dei reato potesse produrre l'effetto della eliminazione della iscrizione nel casellario Sez. 3, numero 4868 del 20/12/2004, dep. 10/02/2005, Furian, Ry. 230955 Sez. 1, numero 38045 del 01/10/2002, dep. 15/11/2002, Stefanelli, Rv. 222648 Sez. 3, numero 7088 del 15/01/2002 dep. 22/02/2002, Candido G, Rv. 221692 Sez. 6, numero 4315 del 04/11/1997, dep. 03/12/1997, Palazzesi M., Rv. 209216 Sez. 6, numero 402 del 30/01/1997, dep. 14/05/1997, Lacagnina, Rv. 208890 . 3. Alla stregua di tali principi, che il Collegio condivide e riafferma, poiché l'iscrizione nei casellario giudiziale non poteva essere eliminata con la pronuncia di estinzione dei reati di cui al decreto del G.i.p. del Tribunale di Rieti del 16 settembre 2000, esecutivo il 22 febbraio 2002, il ricorso deve essere accolto. L'ordinanza impugnata, che ha disposto detta eliminazione della iscrizione, deve essere annullata limitatamente a detta eliminazione, che va disposta direttamente da questa Corte, a norma dell'articolo 620 lett. l , cod. proc. penumero , non richiedendo alcuna valutazione discrezionale. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla eliminazione della iscrizione nel casellario giudiziale.