Rappresentante legale non sempre legittimato ad agire

Il rappresentante legale della società, se è imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente, non può proporre ricorso né sottoscrivere atti di costituzione in giudizio.

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 29930/2011 depositata il 26 luglio, ha sottolineato che il rappresentante legale della società, se è imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente, non può proporre ricorso e neppure sottoscrivere atti di costituzione in giudizio.La fattispecie. Somme di denaro, beni immobili e mobili, per un valore di 58.972.680 euro, posti sotto sequestro - ai fini della confisca ex articolo 19, comma 2, e 53 d.lgs. numero 231/2001 - per il reato di corruzione in atti giudiziari articolo 319 ter c.p. . Nello specifico si tratta di corruzione in atti giudiziari da parte del rappresentante legale di una società, in concorso con il commercialista, nei confronti di un giudice tributario presso la Commissione Regionale.Intercettazioni ambientali ancora sotto accusa. Il ricorso per cassazione viene proposto principalmente per dedurre l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali perché eseguite presso lo studio del difensore della società e quindi in un luogo di privata dimora, quando ormai la condotta criminosa risultava esaurita. In più, osserva ancora la parte ricorrente, il presunto profitto, che occorre per disporre il sequestro, deve essere un ricavo positivo nel caso di specie, il profitto è atteso trattandosi di un c.d. risparmio di spesa e, comunque, non si tratta di profitto liquido ed esigibile richiesto dalla norma del d.lgs. disciplinante la responsabilità degli enti articolo 19, comma 2, d.lgs. numero 231/2001 .Se il rappresentante legale è anche imputato non può rappresentare in giudizio la società coinvolta. La Corte Suprema richiama la norma sulla rappresentanza dell'ente evidenziando che l'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo articolo 39, comma 1, d.lgs. numero 231/2001 quindi l'atto di costituzione in giudizio non può essere valido. L'atto di costituzione in giudizio della società è invalido. Il rappresentante legale, in quanto imputato, non poteva sottoscrivere tale atto perché privo dei poteri di rappresentanza.La S.C. condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, al pagamento di euro 1000 in favore della cassa delle ammende e ribadisce che la società, una volta regolarmente costituitasi, potrà esercitare l'azione che ritiene più opportuna per far valere l'insussistenza del provvedimento di sequestro.Sullo stesso argomento, leggi anche - Confisca dei beni anche per illeciti fiscali, DirittoeGiustizi@ 22 luglio 2011- Anche la holding risponde dei reati ma senza automatismi sanzionatori, di Fabrizio D'Arcangelo, DirittoeGiustizi@ 16 luglio 2011- Confisca del profitto limitata dalla 231, DirittoeGiustizi@ 5 maggio 2011

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 31 maggio - 26 luglio 2011, numero 29930Presidente Mannino - Relatore ContiRitenuto in fatto1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bari, adito ex articolo 324 c.p.p., confermava il decreto di sequestro emesso ex articolo 19, comma 2, e 53 d.lgs. numero 231 del 2001 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 29 ottobre 2010 avente ad oggetto somme di denaro, e beni immobili e mobili, fino al raggiungimento di Euro 58.972.680, in relazione al reato di cui agli articolo 319-ter e 321 c.p. ascritto ad A.O.A.M., per avere, in concorso con G G., dottore commercialista, interessato in ricorsi pendenti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale Puglia, sede di ., remunerato con denaro o altre utilità O Q., giudice tributario presso la predetta Commissione Regionale, perché compisse atti contrari ai suoi doveri di ufficio al fine di influire sull'esito di ricorsi interessanti la Ingross Levante s.p.a., di cui l'A. era legale rappresentante capo 1 della rubrica in Bari, dal 4 marzo 2009 e in epoca successiva .Osservava il Tribunale che il sequestro era stato operato nell'ambito di una più vasta indagine relativa a riscontrate anomalie nella gestione di ricorsi pendenti innanzi alle Commissioni tributarie Provinciale e Regionale di Bari, condotta attraverso intercettazioni ambientali, servizi di osservazione e pedinamento della p.g., acquisizioni di fonti testimoniali e documentali, dalla quale emergevano in particolare rapporti corruttivi tra il G. e il Q., tra cui quelli relativi a contenziosi in cui era interessata la predetta società e, per essa, l'A Sulla base di tale quadro indiziario, sussistevano, secondo il Tribunale, i presupposti per l'adozione del sequestro, funzionale alla confisca, di somme equivalenti al prezzo o al profitto del reato, a norma degli articolo 19 e 53 d.lgs. numero 231 del 2001, a carico della società Ingross Levante.Quanto alla entità della somma sottoposta a sequestro, essa era correlata al mancato pagamento da parte di detta società della pretesa erariale derivante dalle cartelle esattoriali relative agli anni di imposta 1999-2003, oggetto della sentenza pilotata dal Q., che aveva annullato gli accertamenti fiscali.2. Ricorre per cassazione la predetta società, con un unico atto sottoscritto dal legale rappresentante A., dal presidente del collegio sindacale V. e dal difensore avv. Leonardo Iannone, esponendo i seguenti motivi.2.1. Inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, c.p.p., in quanto eseguite presso lo studio del Dott. G G., difensore della società nei giudizi tributari a carico della stessa.2.2. Inutilizzabilità delle stesse intercettazioni, ai sensi dell'articolo 266, comma 3, c.p.p., in quanto captate il giorno 8 aprile 2009 nello studio del difensore e quindi in luogo di privata dimora, quando l'attività criminosa, che sarebbe stata commessa nel marzo 2009, si era ormai esaurita.2.3. Non configurabilità del reato, non essendovi elementi per ritenere che la decisione cui fa riferimento l'imputazione fosse frutto di collusione con il giudice Q., e conseguente illegittima determinazione del profitto nella somma sottoposta a sequestro.2.4. Erronea identificazione dell'ingiusto profitto nel c.d. risparmio di spesa, dal momento che la controversia concernente la pretesa erariale era ancora in corso, essendo stata la sentenza in questione impugnata dall'Amministrazione con ricorso per cassazione e in ogni caso la sentenza non aveva affatto annullato gli accertamenti fiscali , ma aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione contro l'annullamento disposto in primo grado. In realtà con ciò si è operata una illegittima applicazione analogica dell'articolo 322 ter c.p 2.5. Violazione dell'articolo 19, comma 2, del d.lgs. numero 231 del 2001, in quanto per eseguire una confisca per equivalente occorre che il presunto profitto, trattandosi di un ricavo positivo, sia entrato nel patrimonio della società confondendosi in esso mentre nel caso in esame il profitto era da considerare al più come atteso ed era connotato in termini di negatività, perché non costituito da beni acquisiti dalla società, ed in ogni caso non era né certo né liquido né immediatamente esigibile.2.6. Inosservanza dell'articolo 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, numero 244 Legge finanziaria 2008 , non potendosi estendere la confisca per equivalente in tema di reati finanziari o tributari a reati commessi negli anni dal 1999 al 2004 e quindi in epoca antecedente alla data di entrata in vigore dei detta legge.3. Con successivo motivo nuovo l'avv. Leonardo Iannone denuncia la violazione degli articolo 268 e 271 c.p.p., per omesso rilascio di copia delle registrazioni delle conversazioni intercettate il giorno 8 aprile 2009 presso lo studio del G., tempestivamente richiesta al pubblico ministero in data 4 novembre 2010, con conseguente inutilizzabilità del contenuto delle stesse vizio eccepito davanti al tribunale del riesame, che non lo ha preso in alcuna considerazione.4. Con ulteriore motivo nuovo il medesimo difensore denuncia la erronea applicazione della legge penale in riferimento agli articolo 19 e 53, comma 2, d.lgs. numero 231 del 2001, in quanto il risparmio di spesa di Euro 58.972.680 costituisce una somma che deve essere versata all'Amministrazione finanziaria e in quanto tale non sequestrabile e confiscabile, a pena di introduzione di una irragionevole duplicazione di esborsi.Considerato in diritto1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato.2. In base all'articolo 39 d.lgs. 8 giugno 2001, numero 231, l'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo comma 1 e la costituzione nel procedimento deve avvenire mediante deposito nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente di una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità, tra l'altro, il nome e cognome del difensore e l'indicazione della procura comma 2 .3. Nella specie, come si desume dagli atti, a seguito della emissione del sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari con ordinanza in data 29 ottobre 2010 e della informazione di garanzia emessa dal Procuratore della Repubblica in data 2 novembre 2010, diretta alla s.p.a. Ingross Levante nella quale si richiamavano espressamente le formalità di cui al citato articolo 39 , la società in questione depositava in data 11 novembre 2010 atto di costituzione in persona dell'Amministratore unico O.A.M A. nonché del Presidente del collegio sindacale V V., cui era unito atto di conferimento di procura speciale, a firma dei medesimi predetti soggetti e nella stessa riferita qualità, agli avvocati Leonardo Iannone e Francesco Logrieco.Il successivo 12 novembre 2010 la predetta società presentava richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, con atto sottoscritto dall'A., dal V. e dai due riferiti avvocati.3. Da quanto sopra deriva l'invalidità dell'atto di costituzione della società Ingross Levante, almeno ai fini della procedura di cui qui si discute, essendo esso stato sottoscritto dallo stesso indagato, che, pur essendo legale rappresentante della società, era inabilitato a rappresentare l'ente in giudizio, per il divieto di cui al riferito comma 1 dell'articolo 39 d.lgs. numero 231 del 2001 v. Sez. 6, numero 41398 del 19/06/2009, Caporello, Rv. 244405 e Rv. 244406, anche per la manifesta infondatezza della relativa questione di costituzionalità nonché sottoscritto dal Presidente del collegio sindacale V V., che non ha fornito alcuna documentazione dei suoi poteri di rappresentanza e che quindi deve ritenersi soggetto non legittimato.Inoltre, anche il conferimento della procura speciale ai predetti difensori, proveniente dai medesimi soggetti, deve ritenersi invalido sez. 6, sent. Caporello, cit. Rv. 244409 .Infine, per le stesse ragioni, l'atto di riesame, come sopra formalizzato, e il successivo ricorso per cassazione a firma dell'A., del V. e dell'avv. Iannone deve ritenersi inammissibile v. Sez. 6, sent. Caporello, cit., Rv. 244408 v. anche Sez. 6, numero 15689 del 05/02/2008, Soc. A.FU. International, Rv. 241011 .4. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro mille.Resta fermo che la società Ingross Levante, una volta regolarmente costituitasi, potrà esercitare ogni iniziativa diretta a far valere la insussistenza dei presupposti per il provvedimento di sequestro emesso a suo carico.P.Q.M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.