Fallimento: l'ICI è un credito privilegiato

di Leda Rita Corrado

di Leda Rita Corrado *La fattispecie. Un Comune presentava domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento di una s.r.l., nei confronti della quale l'ente vantava un credito in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.Il Tribunale, confermando il provvedimento del Giudice delegato, ammetteva il credito in via chirografaria.Nell'ordinanza numero 7826 del 5 aprile 2011, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Comune contro il decreto del Tribunale e, decidendo nel merito, ammette il credito de quo come privilegiato ex articolo 2752 c.c.La disciplina. L'articolo 2752 c.c., rubricato Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali , dispone quanto segue 1. Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2771 iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente. 2. Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto. 3. Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni .La pronuncia della Corte. Il Giudice di legittimità risolve la controversia richiamando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza del 17 maggio 2010, numero 11930.Nella pronuncia richiamata, le Sezioni Unite hanno affermato che il credito Ici è assistito da privilegio generale sui beni mobili del creditore.L'articolo 2752, comma 3, c.c. attribuisce questo trattamento ai tributi comunali previsti dalla legge sulla finanza locale.Il Legislatore del 1942 intendeva riferirsi al r.d. 14 settembre 1931, numero 1175 Testo unico per la finanza locale , costituente all'epoca il testo normativo che rappresentava una legislazione organica in materia di tributi locali.Il credito Ici è assistito da privilegio generale sui beni mobili del debitore. L'Imposta Comunale sugli Immobili è stata introdotta nell'ordinamento con il d.lgs. 30 dicembre 1992, numero 504, vale a dire in un momento successivo rispetto al r.d. numero 1175 del 1931.Secondo le Sezioni Unite, ciò non impedisce l'applicazione dell'articolo 2752 c.c. ai crediti dei Comuni relativi all'Imposta Comunale sugli Immobili.Fin dalla sua introduzione, l'articolo 2752 c.c. è stato strutturato in modo tale da non rivolgersi ad una legge specifica istitutiva della singola imposta - tanto meno coincidente con il solo r.d. numero 1175 del 1931 - ma di rinviare all'atto astrattamente generatore dell'imposizione nella sua lata eccezione, al fine di consentire l'aggregazione successiva di norme ulteriori i tributi istituiti successivamente al r.d. numero 1175 del 1931 non risultano quindi esclusi dall'ambito applicativo del privilegio. L'articolo 2752 c.c. contiene in sé tutti gli elementi necessari per la sua applicazione anche ai mutamenti successivamente intervenuti nella disciplina dei tributi locali, e quindi anche a quelli di nuova istituzione, compresa l'Imposta Comunale sugli Immobili.L'interpretazione estensiva della norma. Le Sezioni Unite hanno altresì statuito che le norme del Codice Civile che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti possono essere oggetto di interpretazione estensiva, vale a dire di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale e di identificare l'effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell'intenzione del Legislatore, e soprattutto dalla causa del credito che, ai sensi dell'articolo 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio .* Giornalista pubblicista

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 20 dicembre 2010 - 5 aprile 2011, numero 7826Presidente Proto - Relatore ZanichelliSvolgimento del processoIl Comune di Fabriano ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe con il quale il tribunale, adito in opposizione a stato passivo, ha confermato il provvedimento del giudice delegato che ha ammesso al passivo il credito per ICI in via chirografaria.L'intimata curatela non ha proposto difese.La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all'articolo 375 c.p.c Motivi della decisioneL'unico motivo di ricorso con cui si censura l'impugnato decreto deducendosi violazione dell'articolo 2752 c.c. per essere stato negato il rango privilegiato al credito per ICI è manifestamente fondato, avendo la Corte affermato il principio secondo cui Le norme dei codice civile che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti possono essere oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, e di individuare l'effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell'intenzione del legislatore, e soprattutto della causa del credito che, ai sensi dell'articolo 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio. Con al conseguenza che il privilegio generale suo mobili istituito dall'articolo 2745, c.c. sui crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni previsti dalla legge per la finanza locale, deve essere riconosciuto anche per i crediti dei comuni relativi all'imposta comunale sugli immobili ICI introdotta dal d.lgs. numero 504 del 1992, pur se successiva e quindi non compresa tra i tributi contemplati dal R.D. numero 1175 del 1931 Cass. civ. SSUU, 17 maggio 2010 numero 11930 .I ricorso deve dunque esser accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto ammesso il credito de quo in via privilegiata.L'epoca in cui si è formata la richiamata giurisprudenza induce alla compensazione delle spese di entrambe le fasi del giudizio.P.Q.M.la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette allo stato passivo del fallimento MGL s.r.l. il privilegio di cui all'articolo 2752 c.c., comma 1 in relazione al credito per ICI compensa le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.