In materia di illecito aquiliano, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito, procedendo alla necessaria valutazione equitativa di tutte le circostanze del caso concreto, non deve tenere conto della realtà socio-economica nella quale la somma liquidata è destinata ragionevolmente ad essere spesa, poiché tale elemento è estraneo al contenuto dell’illecito.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella pronuncia numero 24201 del 13 novembre 2014. Il caso. Una donna tunisina si rivolge all’Autorità Giudiziaria al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale nel quale suo marito aveva perso la vita. Al termine dei due gradi di merito, l’attrice otteneva la condanna al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta in ragione del riconoscimento del concorso di colpa della vittima. Per di più, l’entità del risarcimento veniva ulteriormente ridotta in considerazione del luogo nel quale le somme liquidate erano destinate ad essere spese, vale a dire la Tunisia, ove il costo della vita è notoriamente inferiore rispetto a quello dell’Italia. La donna si rivolge quindi alla Corte di Cassazione. Irrilevanza del criterio della realtà socio-economica. Oggetto del ricorso è principalmente la decisione dei Giudici di merito di ridurre l’importo del risarcimento in funzione del luogo di svolgimento della vita dei destinatari. A giudizio della ricorrente, tale diversificazione crea un’evidente disparità di trattamento, per di più fondata – nel caso specifico – su semplici criteri presuntivi, quale quello della sua permanenza in Tunisia. Ebbene, nel condividere la censura sollevata dalla donna, la Suprema Corte richiama il precedente di cui alla sentenza numero 7932/2012, in cui i Giudici di legittimità, affrontando il problema in esame, hanno osservato che il criterio della realtà socio-economica in cui vive il danneggiato non può essere in alcun modo preso in considerazione ai fini della liquidazione del danno. Ed invero, soltanto i tre elementi essenziali dell’illecito aquiliano – costituiti da condotta illecita colposa o dolosa, danno e nesso di causalità – sono suscettibili di incidere sulla determinazione del danno, mentre il luogo dove il danneggiato abitualmente vive e presumibilmente spenderà il risarcimento a lui spettante è un elemento esterno e successivo alla fattispecie dell’illecito, come tale ininfluente sulla sua misura. Il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazione. A conferma di tale orientamento, gli Ermellini osservano che una valutazione differenziata risulterebbe in evidente contrasto con l’articolo 3 Cost A tal proposito, la Corte Costituzionale ha più volte ribadito che le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato v. sent. numero 306/2008 . La medesima Corte di Cassazione, sulla scia di quanto indicato dal Giudice delle leggi, ha poi riconosciuto che allo straniero, indipendentemente dalla condizione di reciprocità, compete il risarcimento dell’intero danno non patrimoniale, di cui all'articolo 2059 c.c., allorché esso sia liquidato non come ipotesi espressamente prevista dalla legge, ma quale risarcimento della lesione di un valore della persona umana, costituzionalmente garantito sent. numero 459/2011 . In definitiva, quindi, alla luce della giurisprudenza costituzionale nonché della semplice logica giuridica, non si vede per quale ragione un medesimo evento dannoso possa determinare conseguenze diverse a seconda della nazionalità dei soggetti aventi diritto al risarcimento. Se è vero che il risarcimento del danno deve avere come obiettivo fondamentale il ripristino del valore-uomo nella sua insostituibile unicità, il risarcimento che ne consegue non può differenziarsi per il fatto che il denaro erogato a tale titolo è destinato ad essere speso in un Paese nel quale il costo della vita è diverso da quello dell’Italia. Tale circostanza è del tutto estrinseca rispetto all’illecito, sicché non produce alcuna conseguenza significativa ai fini della liquidazione del danno morale.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 24 settembre – 13 novembre 2014, numero 24201 Presidente Segreto – Relatore Cirillo Svolgimento del processo 1. R.B.M.B.B.H. , in proprio e nella qualità di madre delle figlie minori S.M. e So.Ma. , citò in giudizio, davanti al Tribunale di Crema, L.S. e L. - rispettivamente conducente e proprietario del mezzo - nonché la s.p.a. Aurora Assicurazioni, chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale nel quale suo marito S.K. , alla guida di una bicicletta, era stato investito dalla vettura condotta da L.S. , rimanendo ucciso. Si costituirono in giudizio L.L. e la società di assicurazione Aurora, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale, acquisita la consulenza tecnica svolta dal P.M. in sede penale, ritenuto il concorso di colpa della vittima nella misura del 50 per cento, accolse la domanda e condannò i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 43.512 in favore della moglie e di Euro 36.260 in favore di ciascuna delle figlie a titolo di danno non patrimoniale, nonché della somma di Euro 30.000 in favore della moglie e di Euro 10.000 in favore di ciascuna delle figlie a titolo di danno patrimoniale, con rivalutazione ed interessi e con il carico della metà delle spese di giudizio. 2. La sentenza è stata appellata dalla R.B.M.B.B.H. in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, e la Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 28 febbraio 2011, ha respinto il gravame, confermando la pronuncia di primo grado e compensando integralmente le spese del giudizio di secondo grado. Ha osservato la Corte territoriale - richiamando anche la motivazione della sentenza del Tribunale e dichiarando di condividerla - che l'entità del risarcimento spettante alle danneggiate era stata correttamente ridotta in considerazione del luogo nel quale le somme liquidate erano destinate ad essere spese, vale a dire la Tunisia. Infatti - se è vero che ciascuno dei familiari prossimi congiunti danneggiati dalla morte di una persona derivante da reato è titolare di una autonomo diritto al risarcimento - è altrettanto vero che il giudice può procedere ad un trattamento personalizzato e simile facoltà comporta che il risarcimento deve essere adeguato, alla luce del d.m. 12 maggio 2003, “al reale potere di acquisto della moneta dello Stato di residenza del danneggiato” ed è notorio che in Tunisia il costo della vita è inferiore rispetto a quello dell'Italia. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia propone ricorso R.B.M.B.B.H. , in proprio e nella qualità, con atto affidato a due motivi. Resiste la s.p.a. UNIPOL Assicurazioni, nella qualità di società derivante dalla fusione per incorporazione della società di assicurazione Aurora, con controricorso affiancato da memoria. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'articolo 360, primo comma, numero 3 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli articolo 2, 3 e 29 della Costituzione, degli articolo 1223, 2056, 2059 e 2729 cod. civ., degli articolo 28 e 62 della legge 31 maggio 1995, numero 218, nonché del d.m. 12 maggio 2003. Rileva la ricorrente di non condividere la decurtazione del danno morale operata dalla Corte d'appello in funzione del luogo dove le somme sono destinate ad essere spese. Diversificare l'entità del risarcimento in funzione del luogo dove si svolge la vita dei destinatari crea, infatti, un'evidente disparità di trattamento, per di più fondata - almeno nel caso di specie - su semplici criteri presuntivi, quale quello della permanenza della ricorrente in Tunisia e tale Paese, d'altra parte, si trova in un momento di notevole incremento del PIL, sicché la riduzione del danno risarcibile non avrebbe alcuna ragion d'essere. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'articolo 360, primo comma, numero 5 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli articolo 2, 3 e 29 della Costituzione, degli articolo 1223, 2056, 2059 e 2729 cod. civ., degli articolo 28 e 62 della legge 31 maggio 1995, numero 218, nonché del d.m. 12 maggio 2003. Le censure proposte nel primo motivo vengono sostanzialmente ripresentate nel secondo, rilevando come la motivazione della sentenza d'appello non sarebbe adeguatamente motivata si aggiunge, poi, che le tabelle di cui al d.m. 12 maggio 2003 non sarebbero idonee a dare un quadro esatto della Tunisia nella sua situazione attuale. 3. I due motivi, da trattare congiuntamente in relazione all'intima connessione che li unisce, sono entrambi fondati. 3.1. Il problema sul quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi si sostanzia nello stabilire se, ai fini del risarcimento del danno morale, il giudice possa o meno adeguare la misura del risarcimento al potere di acquisto della moneta nello Stato di residenza dell'avente titolo al risarcimento medesimo. Nel caso in esame, poiché la persona rimasta uccisa nell'incidente stradale era di nazionalità tunisina e i suoi eredi oggi ricorrenti risiedono in Tunisia - sicché la somma di denaro erogata a titolo di risarcimento del danno morale è destinata, con ogni ragionevole probabilità, ad essere spesa in quel Paese - occorre stabilire se il giudice possa, una volta determinato il quantum risarcitorio, operare una riduzione della somma in relazione al più basso tenore di vita della Tunisia ciò in quanto il denaro costituisce un mezzo per procurarsi beni della vita che in quel Paese hanno un costo minore che in Italia. A tale quesito la Corte d'appello, concordando con il Tribunale, ha dato risposta affermativa, richiamando, in particolare, il precedente di cui alla sentenza 14 febbraio 2000, numero 1637, di questa Terza Sezione Civile. 3.2. Tanto premesso per il corretto inquadramento dei termini della questione, rileva il Collegio che la sentenza appena richiamata, peraltro ormai risalente nel tempo e rimasta, a quanto risulta, priva di seguito, è stata recentemente smentita dalla sentenza 18 maggio 2012, numero 7932, di questa stessa Terza Sezione la quale, affrontando il medesimo problema oggi in discussione ed entrando in consapevole contrasto con il precedente del 2000, ha osservato che il criterio della realtà socioeconomica in cui vive il danneggiato non è fondato in diritto. Richiamando i tre elementi essenziali dell'illecito aquiliano - costituiti da condotta illecita colposa o dolosa, danno e nesso di causalità - la pronuncia numero 7932 del 2012 ha osservato che sono soltanto questi i fattori suscettibili di incidere sulla determinazione del danno mentre “il luogo dove il danneggiato abitualmente vive, e presumibilmente spenderà od investirà il risarcimento a lui spettante, è invece un elemento esterno e successivo alla fattispecie dell'illecito, un posterius, come tale ininfluente sulla misura del risarcimento del danno”. 3.3. Ritiene questo Collegio che vada confermato e ribadito l'orientamento più recente, superando quello al quale si è richiamato il giudice di merito. Appaiono decisive, al riguardo, le seguenti osservazioni. Innanzitutto, una valutazione differenziata risulterebbe in evidente contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. Come la Corte costituzionale ha più volte insegnato, le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano tra quelle che, nel garantire i diritti fondamentali della persona indipendentemente dall'appartenenza a determinate entità politiche, vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato v. la sentenza numero 306 del 2008, nonché, in relazione al diritto inviolabile alla salute, la sentenza numero 252 del 2001 e la medesima Corte ha anche dichiarato contraria all'articolo 3 Cost. - benché tale parametro faccia riferimento ai “cittadini” una disposizione di legge regionale che immotivatamente escludeva gli stranieri dal novero dei fruitori di una provvidenza sociale nella specie, il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea, sentenza numero 432 del 2005 . Questa Corte, sulla scia di quanto indicato dal Giudice delle leggi, ha riconosciuto sentenza 11 gennaio 2011, numero 450 che “allo straniero, indipendentemente dalla condizione di reciprocità, compete il risarcimento dell'intero danno non patrimoniale, di cui all'articolo 2059 c.c., allorché esso sia liquidato non come ipotesi espressamente prevista dalla legge nella formulazione letterale ed originaria della norma , ma quale risarcimento della lesione di un valore della persona umana, costituzionalmente garantito”. In altre parole non si vede, alla luce della giurisprudenza costituzionale nonché della semplice logica giuridica, per quale ragione un medesimo evento dannoso - in questo caso la morte di un giovane uomo, marito e padre di due bambine - possa determinare conseguenze diverse a seconda della nazionalità dei soggetti aventi diritto al risarcimento. Questa Corte, d'altra parte, ha in numerose e ben note sentenze ribadito che il risarcimento del danno deve avere come obiettivo fondamentale il ripristino del valore-uomo nella sua insostituibile unicità v., tra le altre, le sentenze 20 novembre 2012, numero 20292, 22 agosto 2013, numero 19402, e 14 gennaio 2014, numero 531 ora, anche se la morte rende impossibile tale ripristino, pur tuttavia il risarcimento che ne consegue non può differenziarsi per il fatto che il denaro erogato a tale titolo è destinato ad essere speso in un Paese nel quale il costo della vita è diverso da quello dell'Italia. Nel caso specifico, poi, è fuori discussione che la vittima dell'incidente si trovava in Italia per motivi di lavoro, sicché il denaro che egli stava guadagnando costituiva il corrispettivo di una prestazione svolta nel nostro Paese di talché, ragionando in via di ipotesi, ove l'incidente non avesse avuto le conseguenze mortali che purtroppo ha avuto, nessuno avrebbe probabilmente dubitato del fatto che il tunisino legittimamente presente nel territorio italiano avesse diritto ad un risarcimento identico a quello del cittadino. Al contrario, collegare al fatto che gli eredi, destinatari del risarcimento, risiedano in Tunisia una conseguenza significativa ai fini della liquidazione del danno morale significa introdurre nell'illecito un elemento del tutto estrinseco rispetto ad esso, con conseguenze inaccettabili. 3.4. Le conclusioni raggiunte traggono ulteriore conferma da altri orientamenti che questa Corte è andata maturando negli ultimi anni nella materia risarcitoria. Va richiamata, al riguardo, la sentenza 7 giugno 2011, numero 12408, ribadita da altre più recenti, nella quale si è riconosciuta l'importanza di una uniformità, per quanto possibile, delle tecniche di risarcimento del danno, sottolineando la necessità di fare ricorso alle tabelle adottate dal Tribunale di Milano allo scopo di evitare che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Tale pronuncia è evidentemente il segno della necessità, che questa Corte avverte, di ridurre il più possibile le diversità e le oscillazioni nella liquidazione del danno sicché la decisione odierna si inserisce in modo coerente in questo filone di giurisprudenza, poiché evidenzia l'insostenibilità del riferimento alle diverse realtà socio-economiche in sede di risarcimento del danno non patrimoniale. 4. In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata. Il giudizio è rinviato alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione personale, la quale deciderà attenendosi al seguente principio di diritto “In materia di illecito aquiliano, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale il giudice di merito, procedendo alla necessaria valutazione equitativa di tutte le circostanze del caso concreto, non deve tenere conto della realtà socio-economica nella quale la somma liquidata è destinata ragionevolmente ad essere spesa, poiché tale elemento è estraneo al contenuto dell’illecito”. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.