In G.U. il decreto per il trattamento dei dati DNA

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2016, numero 296 il decreto 8 novembre 2016 contenente le procedure per il trattamento dei dati, da parte della banca dati del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e per la trasmissione del profilo del DNA da parte dei laboratori di istituzioni di elevata specializzazione.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2016, numero 296 il decreto 8 novembre 2016 contenente «Procedure per il trattamento dei dati, da parte della banca dati del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e per la trasmissione del profilo del DNA da parte dei laboratori di istituzioni di elevata specializzazione, in attuazione degli articoli 3, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, numero 87». Oggetto e ambito di applicazione. Il decreto definisce i profili di autorizzazione, le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni relativi alla banca dati nazionale del DNA collocata presso il Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Servizio per il sistema informativo interforze della Direzione centrale della polizia criminale. Inoltre, vengono definiti i profili di autorizzazione e le procedure di autenticazione, registrazione e analisi degli accessi e delle operazioni relativi al sistema LIMS del laboratorio centrale per la banca dati DNA nazionale, nonché le regole per la registrazione degli accessi ai locali e agli armadi adibiti alla conservazione dei campioni biologici. Infine, vengono delineate le regole per la trasmissione per via telematica del DNA. Il decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U

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