Il decreto sulla giustizia civile è convertito in legge

La Camera dei deputati - con 317 voti favorevoli, 182 contrarie e 5 astenuti - ha approvato giovedì 6 novembre 2014, in via definitiva, il disegno di legge di conversione del decreto legge 12 settembre 2014 numero 132 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”. Oltre alla news, che potete leggere qui di seguito, Diritto e Giustizia dedica un approfondimento sulla nuova normativa, consultabile nella sezione Speciali .

Approvazione che, come sempre più spesso avviene, ha fatto seguito a un voto di fiducia posto dal Governo sul testo già approvato dal Senato che, a sua volta, era frutto di un voto di fiducia su un maxi emendamento governativo sostitutivo di tutti quelli precedentemente votati in commissione. Rispetto alla versione originaria del decreto, la legge di conversione apporta alcune novità che metteremo in evidenza nel commento delle singole disposizioni processuali come quella, ad esempio, in materia di negoziazione assistita nei casi di separazione e divorzio e quella relativa al pignoramento di autoveicoli . 3 novità. In questa sede, tuttavia, meritano di essere segnalate - in ragione della loro “extravaganza” rispetto al decreto legge - tre novità. Mediazione civile e commerciale La prima novità riguarda il d.lgs. numero 28/2010 in materia di mediazione civile e commerciale. Ed infatti, in linea con una tendenza propria della legge di conversione, è ora previsto che l’accordo di mediazione, una volta divenuto esecutivo per effetto dell’omologazione ad opera del Tribunale, «deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, comma 2, del codice di procedura civile». geografia giudiziaria. La seconda novità, invece, riguarda la geografia giudiziaria ed infatti, è stato inserito un articolo 22 bis in base al quale vengono ripristinati due uffici del giudice di pace particolarmente delicati in ragione del bacino di utenza servito particolarmente numerosa si tratta del giudice di pace di Ostia che è un municipio di Roma e di quello di Barra che risulta competente anche per una municipalità di Napoli . Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere. La terza novità, infine, è rappresentata dall’introduzione di un articolo 21 bis relativo alla tutela dei crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere da procedure esecutive. Le novità, però, comprendono anche delle soppressioni “eccellenti” come, ad esempio, quelle che hanno colpito l’articolo 7 sulla possibilità che la negoziazione assistita potesse riguardare le controversie di lavoro e rappresentare una sede protetta ai sensi dell’articolo 2113 c.c. peraltro sostenuta, a quanto è parso di capire da Confindustria e l’articolo 15 che avrebbe consentito la possibilità di acquisire al processo dichiarazioni testimoniali scritte anteriori al processo raccolte dal difensore .