Confermata la condanna a due mesi di arresto, con relativa ammenda. Irrilevante il richiamo a un precedente che aveva visto vittorioso il conducente fermato in strada in quell’occasione, difatti, il Comando era distante ben trenta chilometri.
«No, grazie. È troppo lontano ». Risposta surreale, e, soprattutto, non accettabile, quella dell’automobilista, che si oppone così alla richiesta dei Carabinieri di recarsi con loro al Comando per sottoporsi all’etilometro. Ciò conduce, automaticamente, alla condanna. A meno che la distanza tra luogo del controllo e Comando non sia davvero rilevante, 30 chilometri ad esempio Cassazione, sentenza numero 42320, sez. Feriale Penale, depositata oggi . Questione di chilometri Unica soddisfazione per l’automobilista – che, fermato in strada dai Carabinieri, ha detto “no” alla richiesta di recarsi nel vicino Comando per l’etilometro – è la riduzione, in secondo grado, della pena i giudici della Corte d’Appello, difatti, lo condannano a «due mesi di arresto» e a pagare «1.000 euro di ammenda». Nessun dubbio, comunque, sul reato, ossia «il rifiuto», da parte dell’automobilista, di «sottoporsi al test alcolimetrico». E tale visione, nonostante le obiezioni mosse dal legale dell’automobilista, viene condivisa e confermata anche dai giudici della Cassazione. Decisiva la constatazione che, in sostanza, l’uomo ha detto “no” alla possibilità di «sottoporsi al test per il controllo del tasso alcolico», avendo «rifiutato l’invito dei Carabinieri a recarsi nel Comando sito a poca distanza dal luogo» dove era stato effettuato il posto di blocco. Irrilevante il precedente richiamato dal legale, perché, evidenziano i giudici, in quel caso «i Carabinieri avevano sollecitato» il conducente «ad accompagnarli non già nel più vicino Comando ma ad un Comando posto a 30 chilometri di distanza».
Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 9 settembre – 10 ottobre 2014, numero 42320 Presidente Dubolino – Relatore Bianchi Ritenuto di fatto 1. La corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, ha ridotto a mesi due di arresto ed euro 1000 di ammenda la pena inflitta a M.O. per il reato di rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico articolo 186, co 7, cds , fatto commesso il 10.1.2009. 2. II difensore dell'imputato ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza lamentando violazione di legge e illogicità della motivazione laddove la Corte ha ritenuto che non vi fosse prova in atti dei motivi che indussero l'imputato a rifiutarsi di seguire i Carabinieri presso gli uffici del comando per sottoporsi agli accertamenti pur essendo la stessa Corte intervenuta sul merito della questione della distanza esistente tra il luogo dei controllo e il luogo ove si sarebbe dovuto effettuare il test. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento. La sentenza impugnata ha ritenuto sussistente il reato di rifiuto di sottoporsi al test per il controllo del tasso alcolico avendo accertato che il M., invitato dai Carabinieri a recarsi nel comando sito a poca distanza dal luogo dove era stato formulato il predetto invito, aveva rifiutato. La situazione di fatto verificatasi rientra totalmente nella fattispecie normativa, atteso che a norma del comma terzo dell'articolo 186 cds gli organi di polizia stradale possono accompagnare il conducente presso il più vicino ufficio o comando per effettuare gli accertamenti con etilometro. Del tutto differente, e pertanto irrilevante, è la situazione richiamata dalla Corte di appello, con la citazione di un precedente di questa Corte sez. IV 14.3.2012 numero 21192 Rv. 252736 che ha escluso la sussistenza del reato in un caso in cui si è ritenuto trattarsi di un comportamento non rientrante nella condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi terzo e settimo dell'articolo 186 atteso che i Carabinieri avevano sollecitato l'imputato ad accompagnarli non già nel più vicino ufficio o comando ma ad un comando di polizia posto a 30 km. di distanza. 2. Non può farsi luogo alla dichiarazione di prescrizione del reato sollecitata dalla difesa all'odierna udienza dovendosi tenere conto dei periodi di sospensione dal 16 novembre 2011 al 20 marzo 2012 al 5 giugno 2012 per sciopero degli avvocati e dal 2 ottobre 2012 al 11 dicembre 2012 per impedimento del difensore. 3. Al rigetto del ricorso fa seguito, per legge, la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.