Solo il superamento della stessa categoria professionale, che ricomprende sia il titolo professionale sia la relativa abilitazione, integra la fattispecie del reato di usurpazione del comando di nave o di aeromobile prevista dall’articolo 1117 del Codice della navigazione.
La Cassazione, Sezione Terza Penale, è intervenuta, con la sentenza numero 41910 depositata l’8 ottobre 2014, annullando senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato, una decisione della Corte d’Appello di Lecce in materia di assunzione del comando di una nave oltre i limiti della abilitazione del comandante. Il caso. La Corte d’Appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di usurpazione di nave per avere, in qualità di comandante, trasportato 13 passeggeri. Infatti, per assumere il comando di tale natante, adibito a noleggio, occorreva diverso titolo professionale marittimo. Diversa è la qualificazione giuridica da attribuire al fatto. La questione, già affrontata in giurisprudenza, riguarda i criteri distintivi tra due figure quella di usurpazione del comando di nave, costituente reato secondo l’articolo 1117 C.N., e quella di comando di nave oltre i limiti dell’abilitazione, costituente mero illecito amministrativo secondo quanto disciplinato dall’articolo 1220 C.N La citata giurisprudenza ha affermato che l’assunzione del comando di una nave o di un aeromobile “oltre i limiti” dell’abilitazione risulta integrato quando vengano superati i limiti inerenti una specifica abilitazione ottenuta all’interno di una categoria professionale. Risulta chiaro che il significato da attribuire all’espressione “oltre i limiti” è quello di superamento dei limiti inerenti alla specifica abilitazione ottenuta, cui corrisponde uno specifico titolo professionale. Pertanto, solo quando il superamento riguarda la stessa categoria professionale, che ricomprende sia il titolo professionale sia la relativa abilitazione, sarà integrato il reato di indebita assunzione del comando previsto dall’articolo 1117 C.N La categoria professionale è rimasta immutata. I giudici di merito hanno correttamente accertato che l’imputato era titolare di patente nautica ed in possesso di certificato di idoneità da diporto adibite a noleggio con autorizzazione al trasporto di un numero massimo di 12 passeggeri. Accertato anche che al momento del controllo i passeggeri imbarcati erano 13, ne discende che il comandante, avendo trasportato un passeggero in più del numero legale, ha superato il limite della abilitazione al comando in suo possesso, pur restando nell’ambito della stessa categoria professionale quella, cioè, del trasporto passeggeri per fini commerciali di noleggio . L’errore è quindi stato quello di ritenere, nel caso di specie, superata la categoria professionale, che invece è rimasta immutata. Essendo stato superato solo il limite legale consentito di passeggeri da imbarcare. Si conclude quindi per la riqualificazione del fatto, rientrando il caso nell’ipotesi, punita con sanzione amministrativa, di cui all’articolo 1220 del codice della navigazione.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 25 giugno – 8 ottobre 2014, numero 41910 Presidente Mannino – Relatore Orilia Ritenuto in fatto La Corte d'Appello di Lecce con sentenza 22.3.2013 ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato la penale responsabilità di S.M.A. e O.L. in ordine al reato di usurpazione di comando di nave articolo 1117 codice della navigazione per avere, la prima quale titolare di ditta di noleggio di imbarcazioni e il secondo quale comandante, trasportato 13 passeggeri, non potendo l'O., titolare solo di patente nautica, assumere il comando di tale natante per il quale occorreva diverso titolo professionale marittimo, così come previsto dal DLgs 4.2.2000 numero 45, dalla legge numero 616/65 e dal DPR numero 435/1991. Per giungere a tale conclusione la Corte leccese ha considerato - che i passeggeri erano stati contati dai verbalizzanti - che non vi erano membri dell'equipaggio, ma solo l'O. al comando - che non poteva applicarsi l'articolo 1220 CN riguardante la diversa ipotesi dell'assunzione del comando oltre i limiti dell'abilitazione senza che siano stati superati i limiti della categoria professionale. Contro questa decisione ricorrono per cassazione gli imputati con separati ma identici ricorsi. Considerato in diritto 1. Con un primo motivo denunziano l'inosservanza dell'articolo 1117 CN, 78 comma 1 DM 29.7.2008 numero 146 e D.Lgs. numero 45/2000 nonché vizio di motivazione ritengono che la Corte d'Appello abbia illogicamente ritenuto provato il trasporto di 13 passeggeri benché questi non fossero stati individuati e identificati, ribaltando in tal modo sugli imputati l'onere probatorio. Il motivo è manifestamente infondato perché investe un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, quello cioè riguardante il numero dei passeggeri imbarcati al momento dei controllo la Corte d'Appello ha accertato v. pag. 1 sentenza che in quell'occasione sull'imbarcazione si trovavano quattordici persone di cui 13 passeggeri, e il'O. comandante dell'unità e ha fondato tale conclusione sulla base dei conteggio dei passeggeri eseguito dai verbalizzanti nonché sulla mancata segnalazione, in quell'occasione, della presenza di membri dell'equipaggio è un percorso argomentativo esplicitato in maniera chiara e logicamente coerente per cui il sindacato non è consentito. 2. Col secondo motivo denunziano l'inosservanza dell'articolo 1220 del codice della navigazione rilevando che la Corte d'Appello avrebbe dovuto, al più, ravvisare gli estremi della violazione amministrativa di comando di nave oltre i limiti della abilitazione perché l'O. possedeva la patente nautica. Questo motivo è invece fondato. Secondo l'articolo 1117 CN Usurpazione del comando di nave o di aeromobile Chiunque indebitamente assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Fuori del caso previsto nell'articolo 1220, se il fatto è commesso da persona provvista di un titolo per i servizi tecnici della nave o dell'aeromobile, la pena è da sei mesi a due anni . L'illecito amministrativo di Comando di nave o di aeromobile oltre i limiti dell'abilitazione è previsto dall'articolo 1220 CN ed è così definito Chi assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile oltre i limiti della sua abilitazione al comando è punito con la sanzione amministrativa da euro 206,00 a euro 516,00. Se la navigazione marittima ha luogo oltre gli stretti o il volo fuori del territorio nazionale, la pena è aumentata fino a un terzo . La questione riguardante i criteri distintivi tra le due figure una costituente reato e l'altra mero illecito amministrativo è stata già affrontata in giurisprudenza questa Corte ha affermato che I' assunzione dei comando di una nave o aeromobile oltre i limiti dell'abilitazione , come previsto dall'articolo 1220 C.N., risulta integrato quando vengano superati i limiti inerenti una specifica abilitazione ottenuta all'interno di una categoria professionale, così che, quando il superamento riguarda la stessa categoria professionale, che ricomprende sia il titolo professionale sia la relativa abilitazione, risulta integrato il reato di indebita assunzione dei comando previsto dall'articolo 1117 del medesimo codice cfr. Sez. 3, Sentenza numero 6408 del 10/01/2007 Ud. dep. 15/02/2007 Rv. 236177 . Secondo la giurisprudenza citata, il significato tecnico - giuridico da attribuirsi all'espressione oltre i limiti contenuta nell'articolo 1220 non può che essere quello relativo al superamento dei limiti inerenti alla specifica abilitazione ottenuta, cui corrisponde uno specifico titolo professionale e non può riguardare anche il caso di superamento della categoria professionale, cui appartengono sia il titolo professionale, sia la relativa abilitazione. Invero, ciascuna abilitazione professionale, come pure ogni titolo professionale, ha propri requisiti, condizioni e limiti. Classico caso di usurpazione dei comando di nave o di aeromobile articolo 1117 CN è ad esempio quello esaminato proprio nella sentenza citata di chi sia in possesso di licenza di pilota privato di elicottero, che gli consenta soltanto di effettuare voli e trasportare anche terzi senza remunerazione, ed invece eserciti il trasporto di persone a fini commerciali senza la relativa licenza di pilota commerciale, necessaria per svolgere la medesima attività dietro retribuzione. E' evidente infatti in tal caso il superamento della categoria professionale cui appartengono sia il titolo professionale, sia la relativa abilitazione . Nella fattispecie in esame la situazione di fatto è ben diversa. I giudici di merito hanno accertato che l'O. era titolare di patente nautica ed in possesso di certificato di idoneità di unità da diporto adibite a noleggio numero 4/2009 con autorizzazione al trasporto di un numero massimo di 12 passeggeri escluso l'equipaggio. Hanno altresì accertato che al momento dei controllo i passeggeri imbarcati erano 13 e al comando c'era l'O Da ciò discende che l'O., abilitato al comando di imbarcazioni a noleggio per fini commerciali col suddetto limite di passeggeri da imbarcare 12 , trasportando solo un passeggero in più del numero legale, ha chiaramente superato il limite della abilitazione al comando in suo possesso, ma sempre restando nell'ambito della medesima categoria professionale quella, cioè, dei trasporto passeggeri per fini commerciali di noleggio . Del resto l'articolo 78 comma 2 del DM 29 luglio 2008, numero 146 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, numero 171, recante il codice della nautica da diporto , nell'assoggettare il trasporto di più di dodici passeggeri escluso l'equipaggio in acque nazionali alle disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio 2000, numero 45 e successive modificazioni, si riferisce pur sempre alle unità da diporto impiegate in attività di noleggio , quindi sempre alla medesima categoria professionale richiamata nel precedente comma 1 che, invece, rende applicabile il Capo 2 del decreto stesso Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate in attività di noleggio alle unità che non superino tale limite di passeggeri escluso l'equipaggio. Applicando gli esposti principi, il caso rientra nell'ipotesi - punita con sanzione amministrativa - di cui all'articolo 1220 del codice della navigazione e in tal senso va riqualificato il fatto, rientrando tale attività nei poteri di cognizione ufficiosa della Corte tra le varie, Sez. 2, Sentenza numero 3211 dei 20/12/2013 Ud. dep. 23/01/2014 Rv. 258538 . La Corte d'Appello di Lecce, pur avendo correttamente ricostruito i fatti e riportato la giurisprudenza di riferimento, è però caduta nell'errore di ritenere, nel caso di specie, superata la categoria professionale, che invece -come si è visto - è rimasta immutata. 3. Consegue pertanto l'annullamento senza rinvio, con logico assorbimento del terzo ed ultimo motivo con cui si denunzia, sostanzialmente in subordine, il vizio della motivazione sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'articolo 1117 comma 2 fatto commesso da persona munita di un titolo per i servizi tecnici della nave . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.