L’INPS, con circolare numero 90/2014, regola i profili amministrativi ed operativi per l’attuazione delle prestazioni previste dall’articolo 4 L. numero 92/2012 anche a favore degli iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo gestione ex Enpals e prossimi alla pensione, al fine di incentivarne l’esodo.
L’INPS, con circolare numero 90/2014, regola i profili amministrativi ed operativi per l’attuazione delle prestazioni previste dall’articolo 4, commi 1-7 ter, L. numero 92/2012 anche a favore degli iscritti alla gestione ex Enpals e prossimi alla pensione, al fine di incentivarne l’esodo. I lavoratori interessati, si precisa, sono i soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo che prestino attività a tempo indeterminato e che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai fini del diritto alla pensione dell’interessato, qualora questi sia titolare di contribuzione presso la gestione ex Enpals, il Fondo lavoratori dipendenti dell’Istituto, nonché le gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’Istituto stesso, l’accertamento del requisito contributivo deve essere condotto valutando in primo luogo, l’eventuale conseguimento dei requisiti pensionistici attraverso l’unificazione dei contributi accreditati presso la gestione ex Enpals e la gestione lavoratori dipendenti dell’Istituto qualora detta verifica dia esito negativo, l’eventuale conseguimento del diritto a pensione cumulando la contribuzione della gestione speciale e del F.P.L.D. dell’Istituto in via residuale, il conseguimento del diritto a pensione attraverso l’utilizzo dei contributi accreditati nelle tre diverse gestioni. In tal caso, tuttavia, la contribuzione già accreditata presso la gestione ex Enpals potrà essere cumulata con quella da lavoro autonomo ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nella gestione speciale. Contribuzione figurativa correlata. Per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori interessati, deve essere versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura, utilizzando il modello di versamento unificato F24 compilato sulla base delle indicazioni operative in vigore per la gestione ex Enpals. La retribuzione media mensile, sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. UniEMens Verrà aperta una apposita posizione contributiva attività di impresa ex Enpals dedicata al versamento della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo a cui sarà attribuita la denominazione di “Azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata per lavoratori posti in esodo ex articolo 4 L. numero 92/2012”. Tale posizione dovrà essere utilizzata per l’esposizione della contribuzione correlata riferita ai lavoratori posti in esodo a tal fine, i datori di lavoro nel flusso UniEMens all’interno dell’elemento «TipoRapporto» valorizzeranno il nuovo valore “9” avente il significato di «lavoratori in esodo ex articolo 4 legge numero 92/2012». Infine, l’INPS sottolinea che fatta eccezione per i profili amministrativi ed operativi regolati dalla circolare in commento, trovano applicazione le disposizioni e le indicazioni contenute nella circolare numero 119/2013 e nei messaggi nnumero 17768/2013, 20538/2013 e 1653/2014. fonte lavoropiu.info
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