Nessuna riparazione (di genere) per lo stalker?

Stalking e riparazione non vanno d’accordo. Lo stabilisce una proposta di legge che rischia di apparire un grimaldello volto a scardinare la porta della civiltà giuridica parole altisonanti, imposte dall’ingenua idea che gli atti persecutori non vedano vittime maschili.

Attualità. Proprio avant’ieri, nel parlare ai magistrati, il nostro Presidente della Repubblica ha fatto appello all’equilibrio di chi esercita una funzione pubblica, sollecitando la dismissione di corporativismi e l’accontamento di personalismi. Mattarella, giurista che arricchisce di competenze specialistiche i suoi interventi, ha parlato di funzione pubblica anziché di funzione giurisdizionale, ragionevolmente non a caso. Si deve allora ritenere che anche gli altri soggetti che svolgono la medesima funzione siano chiamati al medesimo equilibrio. Lo sono di certo i politici, parimenti esercenti una funzione pubblica, statisticamente e forse onticamente più inclini dei magistrati a parole e scritti poco equilibrati. Passi la provocazione ogni qualvolta si manca di equilibro in politica si deve temere un improvvido baratto tra civiltà giuridica e consenso pre elettorale. Le sperequazioni tra persone, funzionali a cavalcare le emozioni di questa o quest’altra categoria, si concretizzano spesso in interventi sul sistema penale ispirati a rafforzate selettivamente alcune tutele, attraverso una selezione operata con criteri poco oggettivi, per ciò solo distonica rispetto alle direttrici ideali del sistema. La giustizia riparativa come promessa e come scommessa. Grandi speranze di efficacia per l’ordinamento penale la c.d. giustizia riparativa è una tessera importante di ogni nuovo mosaico nascono da percorsi che puntano su strumenti innovativi di contrasto alla criminalità e di risposta lato sensu sanzionatoria ai reati. Promesse di un futuro migliore diventano talvolta ingenue scommesse, misurandosi con l’ hic et nunc , con i parti di un legislatore cronicamente incapace. Non fa notizia in questa direzione è una nuova sceneggiatura di soggetti ben noti la Modifica all’articolo 162- ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie. Il disegno di legge comma , presentato alla Camera lo scorso 28 luglio, assegnato alla 2 Commissione permanente Giustizia in sede referente lo scorso 12 settembre, ai blocchi di partenza in questi giorni, propone l’introduzione nel codice penale di un secondo comma dell’art. 162 ter, che recita Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 612-bis . In altri termini nessuna estinzione dello stalking a seguito di condotte riparatorie del colpevole. Al di là di profili sistematici sui quali mi riservo di tornare non v’è dubbio che la normina appaia ispirata ad una forma di garanzia per le vittime di stalking non per i colpevoli come per tutti i reati particolarmente fastidiosi , è facilmente condivisibile innalzare le protezioni. L’emergenza sociale è indiscussa il reato di atti persecutori, nelle sue varie forme di manifestazione, più o meno esordienti le molestie telefoniche invincibili non sono forse stalking? e dilaganti storie e storielle d’amore si connotano sempre più per il finale a tinte persecutorie , non smette di interessare anzitutto per una fenomenologia che giurisprudenza e dottrina rincorrono con affanno. Non v’è dubbio che si debba fare di meglio anzitutto a livello legislativo. Ma il meglio qual è? Una giustizia riparativa ricalibrata, dopo il suo rodaggio specie quello dinnanzi al giudice di pace , non impone che l’eccezione per gli atti persecutori sia il primo e miglior intervento da pensare e da attuare, quanto meno in termini generali e senza un’accorta riflessione sulle emergenze della giustizia penale. Appare invece, sinistra, l’ombra della propaganda, un’ombra minacciosa che muove dalle premesse ideali ideologiche? del disegno di legge. La presentazione alla Camera. Di propaganda si tratta stando alla mens legislatoris per quanto concerne anzitutto il ruolo di questa fattispecie nel sistema penale, indicato nella difesa delle donne ancora una volta privilegiata categoria di riferimento per una tutela rafforzata, ancorché le situazioni di minorata difesa siano ben più numerose e dilaganti, purtroppo . In una rapida e rapsodica rassegna si succedono affermazioni inquietanti il decreto-legge ha, infatti, fornito uno strumento giuridico efficace contro atti volti a trasformare la vita delle donne in un vero e proprio inferno le denunce per reato di stalking sono passate dalle 9.027 del 2011 alle 12.675 del 2016 a dimostrazione del fatto che le donne stanno prendendo sempre più consapevolezza degli strumenti che hanno a disposizione per difendersi l'articolo 162-ter rappresenta un passo indietro pericoloso da cui potrebbe scaturire un arretramento nella lotta contro la violenza sulle donne Si tratta, infatti, di una norma che si scontra con quanto previsto nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la cosiddetta Convenzione di Istanbul resa esecutiva in Italia con la legge n. 77 del 2013 , primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza a testimoniare quanto di buono si può ottenere quando una legge viene applicata in modo corretto, sono sempre più frequenti i casi di donne salvate da stalker la presente proposta di legge si prefigge lo scopo di continuare a tutelare le donne senza abbassare la guardia . Numerose le inesattezze non è vero che l’efficacia del reato di atti persecutori si misura sul paradiso delle donne la relatrice ne parla come un rimedio all’inferno non è vero che le denunce dimostrano una consapevolezza delle possibilità di difesa, siccome l’affermazione non regge in termini generali e non c’è motivo per il quale debba funzionare in questo ristretto ambito tutti sanno che la tenuta di un precetto dipende assai più da efficacia ed effettività della sanzione non è vero che l’applicazione della giustizia riparativa allo stalking rappresenti un arretramento nella lotta contro la violenza sulle donne, e nemmeno che lo stalking è solo l’epifania della normativa sovranazionale a tutela delle donne non è vero che la buona applicazione della norma ha prodotto il salvataggio di tante donne da stalker, e nemmeno che si possano tutelare meglio le donne intralciando le forme di giustizia riparativa. La mens legis. Affrancati da una visione particolaristica del tema lo stalking, ripeto, è un reato particolarmente odioso si devono distinguere diverse prospettive. Se la giustizia riparativa deve fare un passo indietro ispirandosi ad una ratio, qual è questa ratio? L’idea e la regola che la perseguibilità a querela renda manifesta una sorta di disponibilità dell’offesa che pertanto diventa riparabile funziona o no? La naturale connessione tra querela ed effetti estintivi della riparazione può essere derogata una tantum per gli atti persecutori ? La repressione dello stalking può realmente guadagnare in efficacia rinunciando al paradigma della riparazione? Dismessi i rilievi critici sul disegno di legge i santi nascono dai più grandi peccatori introdurre altro tema, questa volta generale la riparazione integrale, che si legge nella norma, a cosa fa riferimento? È mai possibile riparare integralmente le conseguenze di un reato? Nell’attuazione del diritto penale minimo meno reati e ben selezionati si deve mantener fermo che l’illecito penale è un illecito portatore di una carica disgregatrice dell’intero tessuto sociale diversamente la pena non avrebbe giustificazione. La riparabilità del reato, allora, va forse ripensata senza implicazioni necessarie con la querela, che è un comodo riferimento generale, criterio oggettivo ed astratto, ma al contempo rischia di mercificare violazioni e violenze che non sempre possono trovare ristoro in una condotta riparatoria. La persona non è facilmente riparabile forse il disegno di legge comma pone all’indice questo approfondimento ab infera ad astra .