Società debitrice, locali chiusi. La mancata risposta al fax inviato dall’ufficiale giudiziario non è punibile

Ai fini della sussistenza del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice da parte del custode di cosa sottoposta a pignoramento, non è richiesto che l’invito dell’ufficiale giudiziario venga consegnato personalmente al debitore, essendo sufficiente la possibilità di ritenere ragionevolmente che lo stesso sia stato posto a conoscenza dell’invito.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 45635/17, depositata il 4 ottobre. Il fatto. L’imputato veniva condannato sia in primo che in secondo grado perché, in qualità di legale rappresentante di società raggiunta da un atto di intimazione e precetto su richiesta dell’ufficiale giudiziario a mezzo fax, ometteva di indicare entro il termine di 15 giorni le cose, i crediti o i beni pignorabili. La pronuncia di seconde cure viene impugnata in Cassazione dolendosi, per quanto d’interesse, per il fatto che la Corte abbia ritenuto dimostrata la ricezione dell’invito dell’ufficiale giudizio inviato a mezzo fax sulla base dell’indicazione OK” riportata sulla ricevuta di trasmissione, riferita ad un’utenza telefonica intestata alla società del ricorrente i cui locali erano però chiusi. Notifica. Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 388, comma 6, c.p. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice , non è richiesto che l’invito dell’ufficiale giudiziario venga consegnato personalmente al debitore, essendo sufficiente la possibilità di ritenere ragionevolmente che lo stesso sia stato posto a conoscenza dell’invito. Tale interpretazione si fonda anche su un approccio sistematico che fa leva sull’art. 518, comma 5, c.p.c. secondo il quale, nel caso in cui il debitore non sia presente in sede di pignoramento mobiliare, l’ingiunzione in parola può essere rivolta alle persone indicate dall’art. 139 c.p.c. e dunque ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace . La Corte sottolinea dunque come l’intero sistema di notifiche e avvisi in ambito processuale sia basato sull’idoneità delle varie forme di comunicazione a raggiungere il destinatario, secondo l’elemento dell’idoneità allo scopo da valutarsi in concreto. Nel caso di specie tale requisito risulta carente posto che, come affermato anche dallo stesso ufficiale giudiziario, i locali della società a cui corrispondeva il numero di telefono al quale era stato inviato l’invito tramite fax risultava chiusi. Per questi motivi, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 7 giugno – 4 ottobre 2017, n. 45635 Presidente Ippolito – Relatore Mogini Ritenuto in fatto 1. I.N. ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza in epigrafe, che ha confermato quella pronunciata dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica con la quale il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 388, comma 6, cod. pen. perché, nella sua qualità di legale rappresentante di società debitrice raggiunta da atto di intimazione e precetto in data 2/7/2008, richiesto dall’ufficiale giudiziario, a mezzo fax e con comunicazione telefonica diretta del 10/10/2009, di indicare le cose, i crediti o i beni pignorabili, ometteva di rispondere nel termine di quindici giorni. 2. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato deducendo i seguenti motivi di ricorso A violazione degli artt. 337, comma 3, e 129, comma 1, cod. proc. pen. e vizi di motivazione in quanto nell’atto di querela non è stata spesa la qualità di legale rappresentante della S.r.l. querelante e non è stata indicata la fonte dei poteri di rappresentanza vantati dal querelante. Il vizio, attenendo a una condizione di procedibilità, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo ex art. 129 cod. proc. pen B vizi di motivazione e erronea applicazione degli artt. 192, comma 2, 533, comma 1, cod. proc. pen. e 388 cod. pen. non avendo valenza dimostrativa oltre ogni ragionevole dubbio dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario dell’invito di cui all’art. 492 cod. proc. civ. la ricevuta della trasmissione di quell’invito a mezzo fax contenente l’indicazione OK riferita ad un’utenza telefonica la cui corrispondenza alla società del ricorrente, i cui locali erano chiusi già alla data del pignoramento, non risulta in alcun modo confermata o attestata agli atti. Considerato in diritto 1. È fondato il secondo motivo di ricorso. Ai fini della sussistenza del reato in esame non è in alcun modo prescritto che l’invito dell’Ufficiale giudiziario sia consegnato personalmente al debitore, ma occorre solo che si possa ragionevolmente ritenere che lo stesso sia stato posto a conoscenza dell’invito interpretazione questa che trova una sistematica conferma nella previsione dell’art. 518 cod. proc. civ., comma 5, per la quale, ove il debitore non sia presente in sede di pignoramento mobiliare, l’ingiunzione di cui all’art. 492 cod. proc. civ. può essere rivolta alle persone indicate nell’art. 139 cod. proc. civ. Sez. 6, n. 26060 del 26/04/2012, PG in proc. Braini, Rv. 253230 . Tutto il sistema di notifiche e avvisi in ambito processuale è invero basato su forme alternative di messa a conoscenza degli atti, con l’unico elemento comune della idoneità delle stesse allo scopo, da valutarsi in concreto, in relazione alle rilevanti conseguenze pregiudizievoli per il destinatario, sulla base delle contrarie allegazioni da lui proposte Sez. 6, n. 26060/2012, cit. . Orbene, nel caso di specie, di tale idoneità della notifica dell’invito dell’Ufficiale giudiziario a raggiungere il destinatario può fondatamente e ragionevolmente dubitarsi, sulla base delle specifiche allegazioni del ricorrente, posto che lo stesso ufficiale giudiziario che la realizzò a mezzo fax riferisce che essa fu eseguita al numero di telefono della società destinataria, allorché nei precedenti accessi da lui eseguiti aveva potuto rilevare che i locali occupati da tale società erano chiusi. Né risulta nella sentenza impugnata riferimento alcuno alla comunicazione telefonica diretta di cui al capo d’imputazione, di per sé comunque non assimilabile all’avviso previsto dall’art. 492 cod. proc. civ Si impone pertanto, ai sensi dell’art. 620, lett. I cod. proc. pen., l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, il ricorrente dovendo essere assolto dal reato a lui ascritto per insussistenza del fatto, con conseguente annullamento delle statuizioni civili delle sentenze di merito. L’ulteriore motivo di ricorso risulta assorbito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.