La misura cautelare personale si distingue da quella di sicurezza, in quanto…

In tema di misure coercitive, mentre la misura cautelare trova la propria giustificazione nelle specifiche esigenze indicate nell’articolo 274 c.p.p., contemperate ai sensi dell’articolo 286 c.p.p. con la condizione di infermità mentale dell’indagato, presupposto dell’applicazione provvisoria della misura di sicurezza è una prognosi positiva sull’irrogazione di detta misura all’esito del giudizio in presenza dell’accertamento della pericolosità sociale dell’indagato, pericolosità per la quale il rimedio tipico apprestato dall’ordinamento è l’anticipazione della misura di sicurezza.

Lo ha ribadito Suprema Corte di Cassazione nella sentenza numero 26589, depositata il 19 giugno 2014. Il caso. La pronuncia in esame ha ritenuto infondata la tesi sostenuta dall’indagato ricorrente, secondo il quale il gip presso il Tribunale di Roma non avrebbe dovuto rigettare l’eccezione di preclusione derivante dalla reiezione, non impugnata, della precedente richiesta del pm di applicazione della misura cautelare degli arresti in un luogo di cura. Le condizioni di applicabilità delle misure cautelari personali. La pronuncia in commento appare interessante per aver ribadito i differenti presupposti delle misure cautelari, da un lato, e l’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, dall’altro. Come è noto, le misure cautelari personali siano esse coercitive o interdittive possono essere applicate soltanto in presenza di determinati presupposti. Oltre alla gravità del delitto, è infatti necessario che ricorra almeno una delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274 c.p.p. pericolo di inquinamento probatorio pericolo di fuga pericolo di reiterazione dei reati , ma soprattutto che – secondo una valutazione operata dal giudice allo stato degli atti – sussistano i gravi indizi di colpevolezza, nel senso dell’alta probabilità di commissione del reato, in un quadro che tenga però conto della naturale incompletezza delle indagini e di prevedibili ulteriori acquisizioni istruttorie. Le conseguenze della scadenza del termine di durata massima di custodia cautelare. La scadenza del termine di durata massima della custodia cautelare determina l’estinzione della misura cautelare personale originariamente applicata. Tale termine può peraltro essere prorogato, purché ciò avvenga senza superamento del termine complessivo di durata di cui all’articolo 303, comma 4, c.p.p La proroga ricorre, in primo luogo, nel caso di necessità di una perizia mentale sulla persona dell’imputato richiedibile in ogni stato e grado del procedimento inoltre, nell’ipotesi di richiesta del pm nel corso delle indagini preliminari. Tale richiesta, tuttavia, è ammessa una sola volta, e purché non siano superati di oltre metà i termini di fase di durata della custodia cautelare. Sempre nel caso di richiesta di proroga da parte del pm durante le indagini preliminari, essa è peraltro ammessa solo se, cumulativamente, ricorrono gravi esigenze cautelari, se i termini sono prossimi alla scadenza e se le indagini risultano particolarmente complesse, nonché qualora nuove indagini siano richieste dall’indagato ex articolo 415 bis, comma 4, c.p.p La valutazione dell’alta probabilità della colpevolezza . Per la giurisprudenza di legittimità, nell’ipotesi di misure cautelari personali, occorre proiettare il valore degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle regole normative tipizzate, nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all’esito del contraddittorio. In questo senso, la gravità dell’indizio può essere ravvisata quando si è in presenza di elementi gravi, univoci e concordanti, che legittimano il convincimento, non di certezza, ma di elevata probabilità della responsabilità dell’indagato. Nondimeno, il termine «indizio», utilizzato nell’articolo 273 c.p.p., opera in un contesto diverso rispetto a quello della c.d. «prova indiretta» ex articolo 192, comma 2, c.p.p., dovendo infatti intendersi quale elemento probatorio diverso dalla prova dibattimentale, tanto sotto il profilo qualitativo quanto sotto quello quantitativo. È inoltre risaputo che il giudizio di legittimità non consente «riletture» degli atti processuali, e che è sufficiente la coerenza logica del costrutto motivazionale per ritenere esente da censure una decisione sul piano cautelare personale, persino se sorregga un «travisamento del fatto». Non può, tuttavia, il giudice a quo omettere totalmente di valutare gli elementi probatori saldamente acquisiti agli atti a favore dell’indagato, e il cui apprezzamento logico-giuridico può benissimo accreditare, in astratto, una diversa ricostruzione della vicenda processuale, così da comportare una decisione di segno opposto rispetto al pronunciamento iniziale. Non v’è dubbio infatti che compito del giudice del subprocedimento cautelare, in sede di valutazione degli indizi di colpevolezza, è quello di dar debito conto in motivazione di tutti gli elementi risultanti per tabulas , incorrendo altrimenti nel difetto di motivazione pienamente rilevabile ex articolo 606 lett. e c.p.p e i diversi presupposti dell’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza. Come pure richiamato nella motivazione della sentenza in commento, il diniego della sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella in luogo di cura, prevista dall’articolo 286 c.p.p., nei confronti di soggetto ritenuto affetto da infermità di mente non può essere giustificato sulla base della ritenuta pericolosità sociale del soggetto medesimo giacché, ove tale pericolosità sussista, il rimedio apprestato dall'ordinamento è quello dell'applicazione provvisoria, ai sensi dell’articolo 312 c.p.p., della opportuna misura di sicurezza.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 9 aprile – 19 giugno 2014, numero 26589 Presidente Marasca – Relatore Zaza Ritenuto in fatto Con il provvedimento impugnato veniva confermata l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma del 27/11/2013, con la quale veniva provvisoriamente applicata nei confronti di E.G. la misura di sicurezza della casa di cura e custodia per il reato di cui all'articolo 612-bis cod. penumero , ipotizzato nella commissione di molestie, ingiurie e danneggiamenti nei confronti di tredici condomini nel corso del 2012 e fino al maggio del 2013. L'indagato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati. 1. Sulla procedibilità della richiesta di applicazione della misura, il ricorrente deduce violazione di legge nel rigetto dell'eccezione di preclusione derivante dalla reiezione, non impugnata, della precedente richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura cautelare degli arresti in un luogo di cura. 2. Sulla sussistenza dei gravi indizi, il ricorrente deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione nel riferimento a dichiarazioni delle persone offese dalle quali non emergevano comportamenti tali da turbare le stesse o determinarne mutamenti nelle condizioni di vita, ed ulteriore violazione di legge nel richiamo ad ammissioni dell'indagato inutilizzabili in quanto rese nel corso della consulenza psichiatrica. 3. Sulla sussistenza del presupposto della pericolosità sociale, il ricorrente deduce mancanza di motivazione sul successivo provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva sostituito la misura in oggetto con quella della libertà vigilata, ed illogicità della prevalenza attribuita alla relazione del consulente tecnico del pubblico ministero, fondata su un solo incontro con l'indagato, non corredata da informazioni presso la famiglia e la scuola dello stesso ed inutilizzabile in quanto riportante dichiarazioni del G. sui fatti, rispetto a quella dei sanitari dell'Ospedale psichiatrico di Napoli in seguito alla quale la misura era stata sostituita. Considerato in diritto 1. Il motivo proposto sulla procedibilità della richiesta di applicazione della misura è infondato. La sussistenza della preclusione all'applicazione provvisoria della misura di sicurezza, dedotta con riferimento alla precedente richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in luogo di cura ed alla mancata impugnazione del provvedimento reiettivo della stessa, veniva correttamente esclusa dal Tribunale in base alla diversità dei presupposti delle due misure. Mentre infatti la misura cautelare trova la propria giustificazione nelle specifiche esigenze indicate nell'articolo 274 cod. proc. penumero , contemperate ai sensi dell'articolo 286 cod. proc. penumero con la condizione di infermità mentale dell'indagato, presupposto dell'applicazione provvisoria della misura di sicurezza è una prognosi positiva sull'irrogazione di detta misura all'esito del giudizio in presenza dell'accertamento della pericolosità sociale dell'indagato Sez. 1, numero 2801 dell'08/11/1989, De Negri, Rv. 182723 , pericolosità per la quale il rimedio tipico apprestato dall'ordinamento è per l'appunto l'anticipazione della misura di sicurezza Sez. 1, numero 1274 del 20/02/1997, Crisafulli, Rv. 207242 . 2. I motivi proposti sulla sussistenza dei gravi indizi sono anch'essi infondati. Nel provvedimento impugnato si premetteva come dalle dichiarazioni delle persone offese risultasse che l'indagato per circa un anno poneva in essere comportamenti gravemente molesti, consistiti nell'abbandono di escrementi davanti alle porte di ingresso delle abitazioni dei condomini, nel danneggiamento di autovetture degli stessi, nel versamento di acido muriatico nei locali comuni dell'edificio, nell'immissione di suoni ad alto volume nella confinante camera da letto della figlia minore di uno dei condomini, nella pronuncia di epiteti gravemente ingiuriosi nei confronti di alcune persone offese e nell'inserimento di scritti di contenuto delirante nelle cassette postali. A questo punto, coerentemente e in aderenza al dato normativo, il Tribunale osservava che da tali condotte derivavano eventi corrispondenti a quelli previsti della fattispecie incriminatrice, in particolare lo stato di ansia e di timore per l'incolumità delle mogli e dei figli minori, manifestato da alcuni condomini, ed il mutamento delle abitudini di vita degli stessi, segnatamente derivante dalla privazione per i figli minori della possibilità di giocare all'interno del condominio. Nessuna illogicità è individuabile in queste conclusioni, tenuto conto della particolare incidenza che condotte quali quelle descritte inevitabilmente esercitano, anche in considerazione della loro prolungata reiterazione, nella dimensione di quotidiana convivenza imposta dall'abitare il soggetto agente e le persone offese nello stesso edificio. Privo di decisività è poi il rilievo del ricorrente sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato al consulente psichiatrico, in concreto non valutate nella motivazione dei provvedimento impugnato. 3. Infondati sono da ultimi i motivi proposti sulla sussistenza del presupposto della pericolosità sociale. Infondata è in particolare la censura di mancanza di motivazione sul successivo provvedimento di sostituzione della misura in oggetto con quella della libertà vigilata. Il Tribunale esaminava infatti la circostanza, osservando in primo luogo come detto provvedimento fosse pervenuto presso la propria cancelleria dopo la chiusura del verbale, e comunque che la relazione del consulente tecnico del pubblico ministero, la quale evidenziava nell'indagato una decomposizione delirante persecutoria in un soggetto affetto da disturbo schizoide della personalità e refrattario all'assunzione della terapia farmacologica, costituiva l'unico contributo tecnico al momento disponibile sula pericolosità sociale dei G., rispetto ad una prima valutazione dei sanitari dell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli fondata su un solo colloquio con l'indagato. Tali conclusioni non sono poi affette da alcuna illogicità, alle stesse opponendo il ricorrente solo una diversa valutazione di merito sulla completezza dell'esame dei sanitari di cui sopra rispetto a quello del consulente ed un richiamo all'asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni a questi rese dal G., che confonde il piano dell'utilizzabilità processuale di dette dichiarazioni con quello della loro viceversa normale presenza nelle procedure di accertamento psichiatrico. Nulla è peraltro specificamente dedotto dal ricorrente in ordine all'esclusione della pericolosità sociale del G. all'esito degli esami presso l'Ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli, sula base dei quali, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe stato peraltro adottato un provvedimento comunque applicativo di una misura di sicurezza, sia pure attenuata, tale pertanto da presupporre la sussistenza del requisito della pericolosità sociale. E' per il resto tardiva l'odierna produzione documentale del difensore sul punto. Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.