La scorsa settimana sono stati analizzati i vari formati di atti e documenti e come interagiscono le varie componenti del sistema durante la procedura di deposito di un atto processuale. Con l’appuntamento odierno, invece, vengono analizzate le varie fasi della procedura di deposito vero e proprio.
Creazione della “busta telematica”. Una volta predisposti l’atto processuale e la documentazione allegata nei formati previsti dalle regole e dalle specifiche tecniche si può procedere alla creazione della cd. “busta telematica”, che verrà inviata all’ufficio giudiziario di destinazione. Il deposito telematico consiste, da un punto di vista tecnico, nell’invio di un messaggio di posta elettronica certificata, che presenta determinati requisiti previsti dalle specifiche tecniche Provvedimento 16 aprile 2014 e indicati analiticamente nella documentazione allegata alle stesse tale messaggio deve, infatti, contenere «tutti i dati necessari per l’elaborazione da parte del sistema ricevente» articolo 14, comma 1, specifiche tecniche . 2 fasi e 4 passaggi La procedura di deposito vero e proprio si compone di 2 fasi, in ciascuna delle quali sono individuabili 2 momenti fondamentali, per un totale, dunque, di 4 passaggi la prima fase consiste sostanzialmente nella trasmissione di un messaggio di posta elettronica certificata, mentre durante la seconda tale messaggio è oggetto di elaborazione da parte dei sistemi informatici degli uffici giudiziari. È opportuno esaminare analiticamente ciascun passaggio per apprezzarne le conseguenze relative al momento in cui si perfeziona il deposito e gli ulteriori risvolti circa la definitiva acquisizione al fascicolo informatico dell’atto e della documentazione allegata con conseguente possibilità di consultazione da parte del giudice e delle altre parti del processo. Prova della spedizione del deposito. La prima fase si caratterizza per l’invio del messaggio di posta elettronica certificata ad un peculiare gestore di PEC, vale a dire quello del Ministero della Giustizia. La “busta telematica”, come previsto in generale dalle regole tecniche della posta certificata per qualsiasi messaggio PEC d.p.r. numero 68/2005 e d.m. 2 novembre 2005 , viene inizialmente inviata dal mittente al proprio gestore di posta elettronica certificata che, dopo averla presa in carico, restituisce allo stesso la ricevuta di accettazione essa rappresenta la prova della spedizione del deposito. Il messaggio viene poi trasmesso dal gestore di PEC del mittente al gestore ministeriale, che invia al mittente una seconda attestazione la ricevuta di avvenuta consegna. A questo punto la busta telematica entra nel cd. “Dominio Giustizia”, definito dall’articolo 2, comma 1, lett. a , d.m. numero 44/2011, come «l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Ministero della Giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura», ove si svolgono gli ultimi 2 passaggi della procedura. In particolare la busta viene presa in carico dal gestore dei servizi telematici, il componente dell’infrastruttura PCT che si occupa di garantire la comunicazione, fra l’altro, tra i sistemi informatici dei soggetti abilitati interni e il gestore di PEC del Ministero della Giustizia. Il gestore dei servizi telematici effettua alcuni controlli formali sul messaggio, previsti dall’articolo 14 specifiche tecniche, verificando, per esempio se lo stesso è aderente alle specifiche, se è stato inviato da un soggetto censito nel Registro generale degli indirizzi elettronici e se rispetta la dimensione massima consentita dalle regole tecniche della PEC. Se il mittente è un avvocato, il gestore effettua altresì la cd. “certificazione dello status” del difensore, che consiste nella verifica sul Registro generale degli indirizzi elettronici che lo status risulti attivo e non sussistano cause ostative al deposito, quali, per esempio, la sospensione o la radiazione. Ultimati tali accertamenti, il gestore invia al depositante una terza attestazione contenente l’esito dei controlli automatici. La busta telematica viene a questo punto gestita dal personale di cancelleria che completa l’accettazione inserendo l’atto e la documentazione allegata nel fascicolo informatico e aggiornando il registro di cancelleria con l’evento del deposito. In seguito all’intervento del cancelliere viene inviata una quarta attestazione contenente l’esito delle operazioni effettuate dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario. Rilascio della ricevuta di avvenuta consegna. È opportuno sottolineare che il momento del deposito non deve essere individuato in quello del completamento della procedura descritta con l’intervento del cancelliere, ma ex articolo 13 d.m. numero 44/2011 e articolo 16-bis, comma 7, d.l. numero 179/2012, in quello antecedente in cui viene rilasciata dal gestore di PEC ministeriale la ricevuta di avvenuta consegna. Si ricorda che qualora tale ricevuta venga rilasciata dopo le ore 14, l’articolo 13, comma 3, d.m. 44/2011, stabilisce che il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo i rapporti fra le due disposizioni richiamate e le prime soluzioni giurisprudenziali sono state approfondite in un precedente intervento. È tuttavia opportuno sin d’ora segnalare, sul punto, che interverrà nei prossimi giorni lo stesso legislatore, probabilmente eliminando tale limitazione alle ore 14, come recentemente annunciato dallo stesso Ministro Orlando in una lettera aperta inviata ai partecipanti al Tavolo permanente per l'attuazione del processo civile telematico.