Il reato di modificazione dello stato dei luoghi, previsto dall’articolo 632 c.p., si configura non solo in presenza di un radicale mutamento della fisionomia dei luoghi, bensì anche di un’alterazione del loro stato, in conseguenza della quale essi vengano ad assumere forme e condizioni diverse da quelle originarie ed idonee a determinare delle conseguenze dannose sull’integrità dell’immobile e sull’accertamento dei relativi diritti.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 26030, depositata il 17 giugno 2014. Il caso. Il gdp di Vignola assolveva un imputato per il reato di cui all’articolo 632 c.p. modificazione dello stato dei luoghi , in quanto i lavori di sbancamento effettuati per la realizzazione di un parcheggio in un’area sita in un fondo condotto in locazione non avevano violato alcuna norma amministrativa ed erano stati effettuati dal possessore del fondo. In più, il contratto di affitto non recava limitazioni ai poteri dell’affittuario. Il pm ricorreva in Cassazione, deducendo, da una parte, che il reato previsto dall’articolo 632 c.p. non richiede la violazione di norme amministrative e, dall’altra, che il fatto che l’autore delle opere fosse l’affittuario del fondo era irrilevante, poiché una responsabilità contrattuale può coesistere con quella penale, non essendo state le opere autorizzate dal proprietario del fondo. Basta un’alterazione. Per la Corte di Cassazione, questo reato si configura non solo in presenza di un radicale mutamento della fisionomia dei luoghi, bensì anche di un’alterazione del loro stato in conseguenza della quale essi vengano ad assumere forme e condizioni diverse da quelle originarie ed idonee a determinare delle conseguenze dannose sull’integrità dell’immobile e sull’accertamento dei relativi diritti. Non c’entra la P.A Riguardo all’infrazione di norme amministrative, essa è irrilevante, perché la fattispecie non contempla la violazione di interessi tutelati dalla Pubblica Amministrazione, ma tutela l’integrità del patrimonio immobiliare, sia nella sua consistenza, sia nell’utilizzazione delle risorse in esso disponibili. Approvazione del proprietario. Infine, nonostante il contratto d’affitto, le opere di sbancamento, proprio perché modificative della consistenza del bene, dovevano essere necessariamente approvate, salvo patto contrario, dal proprietario, a prescindere dal titolo giuridico del possesso. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e rinviava all’ufficio del gdp.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 10 – 17 giugno 2014, numero 26030 Presidente Fiandanese – Relatore Macchia Osserva Con sentenza del 5 giugno 2013, il Giudice di pace di Vignola assolveva S.D. dal reato di cui all'articolo 632 cod. penumero , perché il fatto non costituisce reato. Deduceva il medesimo Giudice che nella specie i lavori di sbancamento per la realizzazione di un parcheggio in un'area sita in un fondo condotto in locazione, non avevano determinato alcuna violazione amministrativa ed erano stati realizzati dal possessore del fondo osservava ancora il Giudice che il contratto di affitto non recava limitazioni ai poteri dell'affittuario. Propone ricorso per cassazione il pubblico ministero il quale deduce violazione di legge, in quanto il reato di cui all'articolo 632 cod. penumero non richiede la violazione di norme amministrative - che peraltro nella specie sarebbero pure configurabili - mentre la circostanza che l'autore delle opere fosse l'affittuario del fondo non rileva agli effetti del reato, posto che una responsabilità contrattuale ben può coesistere con quella penale, non essendo state le opere autorizzate dal proprietario del fondo. Il ricorso è fondato. Quanto alla materialità della condotta è indubbia la realizzazione degli estremi del fatto contestato, dal momento che questa Corte ha reiteratamente avuto modo di affermare che il delitto di cui all'articolo 632 cod. penumero si configura non soltanto in presenza di un radicale mutamento della fisionomia dei luoghi, ma anche di un'alterazione del loro stato in conseguenza della quale essi vengano ad assumere forme e condizioni diverse da quelle originarie ed idonee a determinare conseguenze dannose sull'integrità dell'immobile e sull'accertamento dei relativi diritti. Sez. 2, numero 16336 del 17/01/2013 - dep. 10/04/2013, Vassallo, Rv. 255533 . Del tutto irrilevante si profila, poi, la circostanza relativa alla violazione meno di prescrizioni amministrative, dal momento che la fattispecie in contestazione non evoca la necessità di un vulnus per interessi tutelati dalla pubblica amministrazione, posto che l oggetto giuridico dell'articolo 632 cod. penumero consiste nella tutela della integrità del patrimonio immobiliare, sia nella sua consistenza, minacciata dalla illegittima immutatio loci, sia nella utilizzazione delle risorse in esso disponibili, minacciata dalla deviazione delle acque ad esso pertinenti. Quanto, poi, al fatto che il contratto di affitto non prevedesse limitazioni circa l'uso del bene l'assunto è evidentemente eccentrico, posto che, comunque, le opere di sbancamento, proprio perché modificative della consistenza del bene, dovevano essere necessariamente assentite - salvo espresso patto contrario - dal proprietario, a prescindere dal titolo giuridico del possesso si osserva, in dottrina, che anche il comproprietario può rispondere del reato in questione . La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio allo stesso ufficio del Giudice di pace di Modena ufficio accorpante, a norma del d. lgs. 7 settembre 2012, numero 156 . Questa Corte ha infatti avuto modo di puntualizzare che in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del giudice di pace, il giudice di rinvio va individuato in altro giudice di pace appartenente al medesimo ufficio. Fattispecie relativa a ricordo del P.G. avverso sentenza di assoluzione dal reato di cui all'articolo 10 bis D.Lgs. 25 luglio 1998 numero 286 . Sez. 1, numero 36216 del 23/09/2010 - dep. 11/10/2010, P.G. in proc. Ssahhl Moamed, Rv. 248279 . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Modena.