Contratti atipici di mantenimento, vale la regola del prezzo-valore

Una risoluzione delle Entrate dà il via libera all’applicazione del criterio. I contratti, finalizzati al trasferimento di immobili, consentono di pattuire quale corrispettivo la prestazione di assistenza morale e materiale.

Ai contratti atipici di mantenimento” è possibile applicare la regola del cd. prezzo-valore” in luogo del generale criterio di determinazione della base imponibile ai fini delle imposte di registro e ipocatastali. La conferma è arrivata dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 113/E dello scorso 25 agosto. Contratti atipici di mantenimento. I contratti in questione, assai diffusi nella prassi, stabiliscono, in genere, quale corrispettivo del trasferimento di un immobile, l’obbligo, vita natural durante di una parte, a prestare assistenza morale e materiale nei confronti di un’altra. La regola del prezzo-valore”, prevista dalla Finanziaria 2006 dall'art. 1, comma 497, l. n. 266/2005 , consente, dietro specifica opzione, di determinare la base imponibile sulla base del valore catastale” dell'immobile individuato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5 T.U.R Essa, per espressa previsione normativa, si applica alle cessioni di immobili abitativi e relative pertinenze poste in essere nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo. Da qui il dubbio, sollevato dai Consigli notarili abruzzesi all’Agenzia delle Entrate, sulla possibilità di applicare il prezzo-valore” anche ai contratti atipici di mantenimento”. La risposta delle Entrate. A parere del Fisco la norma in questione, sebbene faccia generico riferimento alle cessioni aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, senza ulteriori specifiche, può essere applicata anche con riferimento ai contratti di mantenimento e di assistenza qualora per effetto della conclusione di detto contratto si realizzi una cessione di immobile abitativo e relativa pertinenza a favore di una persona fisica che non agisca nell’esercizio di attività impresa o di lavoro autonomo. Nuova prassi. In particolare, secondo le indicazioni fornite con la nuova prassi - non è di ostacolo all’interpretazione delle Entrate, la circostanza che la previsione recata dal citato art. 1, comma 497, imponga, ai fini dell’applicabilità del suddetto regime, l’indicazione del corrispettivo pattuito in atto, in quanto detto obbligo deve essere adempiuto anche in relazione ai contratti in argomento, ancorché per gli stessi, connotati da aleatorietà, possa risultare di difficile quantificazione, al momento della conclusione del contratto, la prestazione a carico del cessionario . - per i contratti atipici di mantenimento trovano applicazione, ai fini della determinazione della base imponibile, i criteri dettati dalla lettera c dell'art. 43 T.U.R., ai sensi della quale in relazione ai contratti che importano, tra l’altro, l’assunzione di un’obbligazione di fare in corrispettivo della cessione del bene, la base imponibile da assoggettare a tassazione deve essere determinata sulla base del valore del bene ceduto ovvero della prestazione che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta. Le parti del contratto si legge nella risoluzione sono, dunque, tenute a dichiarare in atto il valore della controprestazione assunta dal cessionario, determinata in via presuntiva, fermo restando che, qualora nel corso dello svolgimento del contratto emerga che il valore effettivo della controprestazione sia differente rispetto all’importo indicato in atto, e, tale modifica sia suscettibile di condurre ad una diversa applicazione dell’imposta, il contribuente è tenuto a denunciare il valore definitivo del corrispettivo, analogamente a quanto previsto dall’art. 35, comma 1, del T.U.R., per i contratti a prezzo indeterminato . Tale ultima norma prevede che, qualora il corrispettivo debba essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l’imposta venga applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo. Fonte www.fiscopiu.it

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