L’esame preliminare circa il presupposto della non manifesta infondatezza della richiesta di revisione deve limitarsi ad una sommaria delibazione degli elementi addotti.
L’esame preliminare circa il presupposto della non manifesta infondatezza della richiesta di revisione deve limitarsi ad una sommaria delibazione degli elementi addotti, in modo da verificare l’eventuale sussistenza di un’infondatezza rilevabile ictu oculi e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi invece ritenere preclusa, in tale sede, una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi necessariamente nel contraddittorio tra le parti. È quanto emerge dalla sentenza numero 26480/2015 della Cassazione, depositata il 23 giugno scorso. Il caso. La Corte di Appello di Brescia dichiarava inammissibile l’istanza di revisione formulata da C.R. contro la sentenza del GUP di Milano che, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., aveva applicato nei suoi confronti la pena preventivamente concordata della reclusione di mesi 5 e giorni 20 e della confisca di oltre 3 milioni di euro avverso tale ordinanza della Corte territoriale l’imputato ricorreva per Cassazione, deducendo tre differenti motivi di gravame. In primis, lamenta la mancata osservanza delle forme di cui all’articolo 127 c.p.p. e la violazione del principio del contraddittorio, avendo i Giudici di merito deciso de plano in secundis, deduce erronea interpretazione ed applicazione della legge penale, avendo la Corte dichiarato l’inammissibilità dell’istanza sul rilievo che gli elementi posti a fondamento della richiesta di revisione non costituivano prove nuove infine, eccepisce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte di Appello ha omesso di valutare il carattere di novità delle prove acquisite. La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di C.R., ed ha annullato l’ordinanza impugnata, rinviando per un nuovo giudizio alla Corte di Appello di Venezia individuata, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 634, comma 2, c.p.p., ai sensi dell’articolo 11, codice di rito. Declaratoria di inammissibilità dell’istanza di revisione il contrasto giurisprudenziale sulla procedura da seguire. Secondo un primo orientamento, la declaratoria di cui all’articolo 634 c.p.p. può essere adottata, in assenza di espresso richiamo alla disciplina di cui all’articolo 127 c.p.p., con procedura de plano, ciò in quanto la procedura “in camera di consiglio”, che prevede il contraddittorio tra le parti, non deve essere adottata ai fini della decisione su qualsiasi richiesta, ma soltanto allorché è prevista dalla legge processuale. Donde, nel silenzio del codice, deve ritenersi che – in applicazione del combinato disposto degli articolo 127, comma 9, e 666, comma 2, c.p.p. – la decisione de plano debba essere adottata in tutti i casi di inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento di esecuzione, ivi compresa l’istanza di revisione. Secondo l’orientamento opposto, invece, in tema di revisione, ai fini della valutazione preliminare di ammissibilità prevista dall’articolo 634 c.p.p., la Corte di Appello deve operare nel contraddittorio tra le parti, mediante il procedimento in camera di consiglio regolato dall’articolo 127 dello stesso codice, con la conseguenza che va dichiarata nulla l’ordinanza di inammissibilità eventualmente deliberata de plano. Un terzo indirizzo giurisprudenziale, intermedio tra i due orientamenti precedenti – condiviso ed applicato nell’alveo del presente giudizio di legittimità – ritiene invece che, in tema di revisione, la formula dell’articolo 634 c.p.p., secondo cui «la Corte di Appello anche di ufficio dichiaral’inammissibilità» significa che la legge consente che le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta di revisione siano compiute anche de plano, rimettendo alla discrezionalità della Corte territoriale l’adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento. In altri termini, alcuni dei casi di inammissibilità descritti dall’articolo 634 comma I c.p.p. sono di evidente ed immediato accertamento, ossia rilevabili ictu oculi, sicché l’adozione del rito camerale si risolverebbe in uno spreco di attività giurisdizionale. Altre volte, invece, la valutazione di ammissibilità richiede un esame superficiale degli atti, ed è allora necessario il rispetto del principio del contraddittorio. La valutazione sulla manifesta infondatezza. Nel caso di specie la Corte di Appello ha proceduto ad una approfondita valutazione di merito, e ciò non è consentito in sede di delibazione sull’ammissibilità della richiesta di revisione è, infatti, un principio di legittimità consolidato quello secondo cui l’esame preliminare circa il presupposto della non manifesta infondatezza della richiesta deve limitarsi ad una sommaria delibazione degli elementi addotti, in modo da verificare l’eventuale sussistenza di un’infondatezza rilevabile ictu oculi e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi invece ritenere preclusa, in tale sede, una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi necessariamente nel contraddittorio tra le parti.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 4 maggio – 23 giugno 2015, numero 26480 Presidente Vessichelli – Relatore Demarchi Albengo Ritenuto in fatto 1. C.R. propone ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte d'appello di Brescia che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione contro la sentenza del Gup di Milano il 23 maggio 2008, che aveva applicato nei suoi confronti la pena concordata di mesi 5 e giorni 20 di reclusione, con confisca di Euro 3.905.732,68. 2. Con un primo motivo il ricorrente lamenta il mancato rispetto delle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale e la violazione del principio del contraddittorio in quanto l'ordinanza contiene considerazioni che sono proprie di una decisione di rigetto, violando il principio del contraddittorio, laddove implicitamente esprime una valutazione di inattendibilità del dichiarante. 3. Con un secondo motivo lamenta erronea interpretazione ed applicazione della legge penale poiché la Corte ha affermato l'inammissibilità dell'istanza sul rilievo che gli elementi emersi nel dibattimento e posti a fondamento della richiesta di revisione non costituivano prove nuove, avendo il giudice di appello nel giudizio dibattimentale contro i coimputati effettuato solo una rivalutazione del compendio probatorio esistente. Secondo la difesa, invece, si tratterebbe di prove che, pur essendo nella disponibilità della parte e del giudice, non sono mai state valutate. In più, alcune prove testi M. e Mi. , coimputati B. e F. , consulenza P. , relazione Consob sono state assunte dopo la sentenza di patteggiamento, nel dibattimento di primo grado relativo ai coimputati. 4. Con un terzo motivo di ricorso denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte ha omesso di valutare il carattere di novità delle prove acquisite nel dibattimento oltre che l'inconciliabilità di giudicati. L'affermazione della Corte, laddove dice che la documentazione probatoria esaminata dal giudice di merito di appello era la stessa posta a fondamento della sentenza di patteggiamento, sarebbe frutto di un travisamento dei fatti, dato che le prove che hanno portato all'assoluzione dei coimputati sono emerse solo a seguito dell'istruttoria dibattimentale, mentre i dati preesistenti non erano stati valutati dal gip e non erano stati adeguatamente approfonditi dal Pubblico ministero. 5. Il procuratore generale presso questa suprema Corte, dottor S. , ha concluso per il rigetto del ricorso. Secondo il procuratore generale deve restare fermo il principio che quelle che possono incidere sul giudicato sono le prove sul fatto e non invece la loro diversa vantazione da parte di un altro giudice. Diversità che è insita nel fatto stesso che le prime prove sono state raccolte e valutate secondo criteri non riconducibili alle regole che sovrintendono l'acquisizione e la formazione della prova in dibattimento. Diversamente, ogni procedimento speciale caratterizzato dalla non acquisizione della prova secondo le modalità ordinarie renderebbe possibile, di per sé, una revisione della condanna. In conclusione, non appare illogica né errata la considerazione svolta dalla Corte di appello, secondo cui nel caso di specie vi è stata semplicemente una diversa valutazione circa la penale rilevanza dei fatti accertati e non è invece ravvisabile una incompatibilità tra i fatti accertati nelle due sentenze. 6. Il 9 aprile 2015 il difensore del ricorrente ha depositato in cancelleria una memoria difensiva di replica alle osservazioni del procuratore generale ribadendo che non vi è stata una diversa valutazione di elementi già venuti in evidenza nella fase delle indagini, ma l'acquisizione di elementi di prova nuovi e, comunque, la valutazione di elementi non presi in considerazione, neppure implicitamente, dal giudice del patteggiamento Trattasi di elementi che, se conosciuti dal giudice chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di patteggiamento, anche se valutati secondo i criteri del rito speciale, avrebbero portato al proscioglimento del C. . Inoltre, i fatti stabiliti a fondamento delle due diverse sentenze sarebbero inconciliabili e la Corte d'appello di Brescia avrebbe comunque svolto considerazioni proprie di una decisione di rigetto, violando il principio del contraddittorio. Considerato in diritto 1. Occorre premettere che l'istituto della revisione è applicabile anche alla sentenza di applicazione della pena, in virtù della nuova formulazione dell'articolo 629 cod. proc. penumero , introdotta con l'articolo 3, comma primo, della legge numero 134 del 2003 e, sia pure nell'ambito della peculiarità delle valutazioni e dei limiti che ne caratterizzano la motivazione, il giudice, quantomeno ai fini di accertare o escludere l'esistenza dei presupposti per la pronuncia della sentenza ex articolo 129, comma secondo, cod. proc. penumero , deve tener conto di tutti gli elementi emergenti dagli atti cfr. Sez. 5, numero 10167 del 24/11/2009, Zitouni Noureddine, Rv. 246883 2. Ciò premesso, occorre spendere qualche parola circa la legittimità della procedura seguita per il vaglio sulla manifesta infondatezza dell'istanza di revisione scrutinata dalla Corte di appello di Brescia. L'articolo 634 c.p.p., dispone che, quando la richiesta di revisione è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articolo 629 e 630 cod. proc. penumero , o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articolo 631, 632, 633 e 641 cod. proc. penumero , ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità. 3. Sulla procedura da seguire per giungere alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione si sono registrati tre indirizzi nella giurisprudenza di questa Corte. 4. Secondo un primo orientamento, la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione, prevista dall'articolo 634 cod. proc. penumero , può essere adottata, in assenza di espresso richiamo alla disciplina di cui all'articolo 127 stesso codice, con procedura de plano Sez. 1, numero 15030 del 25/01/2005, D.P., Rv. 231432 Sez. 1, Sentenza numero 5673 del 20/01/2006, Nuzzo, Rv. 233849 Sez. 1, Sentenza numero 47016 del 11/12/2007, Combierati, Rv. 238318 . 5. Ciò in quanto la procedura in camera di consiglio , disciplinata dall'articolo 127 cod. proc. penumero , e che prevede il contraddittorio delle parti, non deve essere adottata ai fini della decisione su qualsiasi richiesta, ma soltanto allorché è prevista dalla legge processuale, come è reso evidente dalla locuzione quando si deve procedere in camera di consiglio che esclude, appunto che si tratti di una procedura generale ed indefettibile. 6. Si sottolinea che lo stesso articolo 127 c.p.p., comma 9, espressamente prevede, analogamente alla regola di cui all'articolo 666 c.p.p., comma 2, per il procedimento di esecuzione, che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio è dichiarata dal giudice senza formalità di procedura salvo che sia altrimenti stabilito con la conseguenza che, nel silenzio del codice, deve ritenersi che la decisione de plano debba essere adottata in tutti i casi di inammissibilità dell'atto introduttivo, che può derivare o dall'applicazione delle regole di cui all'articolo 591 cod. proc. penumero , nel caso si tratti di impugnazione, ovvero dalla violazione delle regole particolari dettate per lo specifico procedimento oggetto della decisione. 7. Secondo un opposto indirizzo, in tema di revisione, ai fini della valutazione preliminare di ammissibilità prevista dall'articolo 634 cod. proc. penumero , la corte di appello deve operare nel contraddittorio tra le parti, mediante il procedimento in camera di consiglio regolato dall'articolo 127 dello stesso codice, con la conseguenza che va dichiarata nulla l'ordinanza di inammissibilità eventualmente deliberata de plano Se2. 3, numero 11040 del 22/01/2003, Piro, Rv. 227198 e tanto sul rilievo che la procedura ex articolo 127 cod. proc. penumero , è prevista in via generale per i procedimenti in camera di consiglio ed anche se l'articolo 634 c.p.p., non fa espresso riferimento all'articolo 127 cod. proc. penumero , non vi sarebbe ragione per derogarvi in piena violazione del diritto di difesa. Nel dare conto dell'opposto orientamento, si sottolinea che, con riguardo all'attuale disciplina della revisione è improprio distinguere una fase rescindente ed una fase rescissoria, non essendo più previsto uno stadio della procedura che si concluda con la revoca o l'annullamento della precedente sentenza. Con la conseguenza che risulta attribuito alla Corte di Appello, nella fase preliminare, un potere - dovere di valutazione - anche nel merito - degli elementi addotti dal richiedente con una pronuncia che può anche definire la questione sottoposta al suo esame. 8. Una terza posizione della giurisprudenza di legittimità, intermedia rispetto ai precedenti ed opposti orientamenti, si esprime nel senso che, in tema di revisione, la formula dell'articolo 634 cod. proc. penumero , secondo cui la Corte di appello anche di ufficio dichiara l'inammissibilità , significa che la legge consente che le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta di revisione siano compiute anche de plano, rimettendo alla discrezionalità della Corte di appello l'adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento Sez. 1, numero 26967 del 30/03/2005, Pagano, Rv. 232150 Sez. 2, numero 5609 del 27/01/2009, Scopece, Rv. 243286 Sez. 5, numero 21296 del 08/04/2010, Scuderi, Rv. 247297 . 9. Quest'ultimo orientamento è, ad avviso di Collegio, maggiormente aderente alla disciplina del procedimento di revisione delle condanne Sez. 3, numero 37474 del 07/05/2014, B, Rv. 260182 . Va precisato che il ricorso al procedimento camerale tipico, disciplinato dall'articolo 127 cod. proc. penumero , non costituisce una regola di carattere generale con gli attributi dell'inderogabilità, tanto da dover essere applicata in ogni caso. Le Sezioni Unite De Filippo, sebbene impegnate nella soluzione di altra fattispecie, hanno comunque chiarito che, oltre il modello tipico di procedimento camerale delineato dall'articolo 127 cod. proc. penasi hanno schemi procedimentali atipici in relazione al differente grado di garanzia del contraddittorio in essi assicurato, e che, escluse le fattispecie procedimentali de plano e quelle a contraddittorio attenuato o rafforzato, il modello generale dell'articolo 127 cod. proc. penumero , è applicabile in tutti i casi in cui il legislatore, pur omettendo di fare espresso riferimento all'articolo 127, prescriva l'adozione del procedimento in camera di consiglio e, qualora manchi tale indicazione o la legge preveda che il giudice deliberi senza formalità o faccia uso di altre analoghe formule, devono ritenersi, invece, radicalmente escluse le forme camerali di cui all'articolo 127 cod. proc. penumero , Sez. U., numero 26156 del 28/05/2003, Di Filippo, Rv. 224612 . 10. Quando poi è previsto, come nel caso del procedimento di revisione, che il giudice proceda, anche d'ufficio , ed escluso che l'intervento officioso possa prescindere dal principio della domanda che costituisce la precondizione affinché si instauri il procedimento di revisione, ciò vuoi dire che il procedimento è a duplice schema, nel senso che vi possono essere casi in cui il giudice decide ex officio e casi in cui il giudizio deve essere emesso all'esito di una procedura partecipata, garantendosi il contraddittorio tra le parti. 11. Ed infatti, alcuni dei casi di inammissibilità descritti dall'articolo 634 c.p.p., comma 1, sono di evidente e immediato accertamento, ossia rilevabili ictu oculi, sicché l'adozione del rito camerale in quest'ambito si risolverebbe in uno spreco di attività giurisdizionale. 12. Altre volte, invece, la valutazione di ammissibilità richiede un esame, anche solo superficiale e sommario, degli atti ed allora è necessario il rispetto del principio del contraddittorio. Spetta dunque alla Corte di appello valutare, di volta in volta, quale sia la forma procedimentale più adeguata, contemperando l'esigenza di garanzia della partecipazione delle parti con quella di non disperdere inutilmente energie processuali. 13. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha proceduto ad una approfondita valutazione di merito e ciò non può ritenersi consentito in sede di delibazione sull'ammissibilità della richiesta di revisione e, a maggior ragione, se a tale epilogo si pervenga senza assicurare il contraddittorio tra le parti nelle forme del rito camerale. È, infatti, principio consolidato di legittimità che l'esame preliminare della Corte d'appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza della richiesta deve limitarsi ad una sommaria delibazione degli elementi addotti, in modo da verificare l'eventuale sussistenza di un'infondatezza rilevabile ictu oculi e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi invece ritenere preclusa, in tale sede, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti Sez. 6, Sentenza numero 2437 del 03/12/2009, Giunta . 14. E per manifesta infondatezza della richiesta di revisione, che ne determina l'inammissibilità, deve intendersi l'evidente inidoneità delle ragioni poste a suo fondamento a consentire una verifica circa l'esito del giudizio requisito che è tutto intrinseco alla domanda in sé e per sé considerata, restando riservata alla fase del merito ogni valutazione sull'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato Sez. 1, numero 40815 del 14/10/2010, Ferorelli . Nel caso in esame, non solo vi è stata una disamina approfondita degli elementi addotti con il ricorso, ma anche sotto il profilo oggettivo la questione esigeva un approfondimento pieno in contraddittorio l'esito dei procedimenti a carico dei coimputati, infatti, non si può dire del tutto ininfluente sulla posizione del ricorrente e pertanto non meritava di essere liquidato con un'ordinanza de plano, bensì richiedeva un sindacato più penetrante. 15. È opportuno, pertanto, che, consumatosi il vaglio preliminare di ammissibilità, la questione sia rimessa direttamente al giudice della revisione. Ai sensi dell'articolo 634, comma secondo, cod. proc. penumero , a seguito di accoglimento del ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione la Corte deve rinviare il giudizio ad una diversa Corte di appello, individuata ai sensi dell'articolo 11 cod. proc. penumero Sez. 5, numero 10167 del 24/11/2009, Zitouni Noureddine, conf. Sez. 1, numero 24146 del 08/03/2011, Laganà . 16. Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, ai sensi dell'articolo 634 c.p.p., comma 2, ultima parte, alla Corte di appello di Venezia. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia il giudizio di revisione alla Corte d'appello di Venezia.