In assenza di un accordo sui compensi in deroga ai minimi di tariffa per l’espletata prestazione professionale, il giudice deve liquidare il compenso spettante al professionista sulla base della tariffa professionale ed avendo riguardo al valore della causa. È possibile liquidare il compenso in misura inferiore al minimo tariffario solo in presenza di un parere obbligatorio del Consiglio dell’Ordine e se si ritenga una manifesta sproporzione fra le prestazioni professionali dell’avvocato e l’onorario previsto.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 10190 del 9 maggio 2014. Il fatto. Il Tribunale di Genova ingiungeva a un uomo il pagamento di una somma di denaro per prestazioni professionali rese da un avvocato innanzi alla locale Commissione Tributaria Regionale. La Corte d’Appello ligure modificava la sentenza di prime cure ma solo in relazione all’importo da corrispondere. L’uomo ricorre per cassazione, sostenendo che per la liquidazione degli onorari il giudice può tenere conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi entro i limiti tariffari minimi e massimi determinati in base al valore della causa. Non può prescindersi dal valore della causa. Il ricorso merita di essere accolto il Giudice di merito, ai fini di un una corretta liquidazione, non avrebbe potuto prescindere dal valore della causa, che non poteva essere differentemente computato con l’applicazione di differenti scaglioni tariffari. In assenza di un accordo sui compensi in deroga ai minimi di tariffa per l’espletata prestazione professionale, il giudice deve liquidare il compenso spettante al professionista sulla base della tariffa professionale ed avendo riguardo al valore della causa. È possibile liquidare il compenso in misura inferiore al minimo tariffario solo in presenza di un parere obbligatorio del Consiglio dell’Ordine e se si ritenga una manifesta sproporzione fra le prestazioni professionali dell’avvocato e l’onorario previsto. Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 18 marzo – 9 maggio 2014, numero 10190 Presidente Piccialli – Relatore Oricchio Considerato in fatto In esito a ricorso dell'avv. D.D. il Pretore di Genova ingiungeva a G.R. il pagamento della somma di L. 19.817.984 per prestazioni professionali rese innanzi alla locale Commissione Tributaria Regionale. A seguito di proposta opposizione con richiesta di revoca del decreto e di istanza di rigetto dell'opposizione formulata dalla costituita parte opposta, il competente Tribunale di Genova - con sentenza numero 782/2004, revocava il D.I. numero 2432 emesso dal Pretore di Genova il 25 settembre 1998, condannava il G. al pagamento in favore del D. della somma di Euro 9.144,27, oltre che alla refusione delle spese di lite. Avverso la detta decisione del Giudice di prime cure interponeva appello il G. . Resisteva l'appellato D. chiedendo il rigetto del proposto gravame. La Corte di Appello di Genova, con sentenza numero 811 del L. 5/28 giugno 2008 accoglieva l'appello e, rideterminate le somme spettanti al D. in relazione all'attività dedotta in causa, condannava il G. a corrispondergli per il titolo dedotto la somma corrispondente alla differenza fra gli importi così come rideterminati e la somma a suo tempo corrisposta a titolo di acconto Euro 850,97 oltre accessori di legge , con gli interessi dalla data di notifica del decreto monitorio , condannando l'appellato a rifondere alla controparte i quattro quinti delle spese del giudizio e dichiarando interamente compensato il rimanente quinto. Avverso la suddetta sentenza della Corte di Appello territoriale ricorre il D.M. con atto affidato a due ordini di motivi, assistiti dalla formulazione di quesiti ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c Resiste con controricorso il G. , che propone ricorso incidentale, al quale resiste con controricorso il D. . Ha depositato memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c G.R. . Ritenuto in diritto 1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di falsa applicazione dell'articolo 5 della tariffa giudiziale civile, D.M. 01/10/1994 numero 585, ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c.p.c. . Si formula, al riguardo ed ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c., il seguente testuale quesito ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c. in forza dell'articolo 5, tariffa giudiziale civile, D.M. 585/1994, per la liquidazione degli onorari dovuti all'avvocato dal cliente, il giudice può tenere conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, ma solamente entro i limiti tariffari minimi e massimi, questi ultimi con le eccezioni stabilite dalla medesima norma, determinati in base al valore della causa? . 2- Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 6, tariffa giudiziale civile, D.M. 01/10/1994 numero 585, ai sensi dell'articolo 360, numero 3 cpc . Si formula al riguardo il seguente testuale quesito di diritto a norma dell'articolo 6, tariffa giudiziale civile, D.M. 585/1994, ai fini dell'individuazione dello scaglione tariffario per la liquidazione degli onorari dovuti all'avvocato dal cliente, una volta determinato il valore della causa secondo le disposizioni ivi contenute, esso valore non può essere mutato in relazione ai risultati del giudizio e ai vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente, essendo tali circostanze irrilevanti per la determinazione del valore della causa e della conseguente individuazione dello scaglione tariffario applicabile? . 3.- Entrambi i suesposti motivi del ricorso principale, attesa la loro continuità argomentativa, possono essere trattati congiuntamente ed accolti. Nella valutazione che doveva essere fatta dal Giudice del merito, al fine della corretta individuazione della liquidazione degli onorari per cui è causa, non poteva prescindersi da quello che era il valore della causa, così come previsto dal nostro ordinamento. Né tale ultimo valore poteva essere modificato in relazione ai risultati del giudizio. Il valore della causa, quale sicuro parametro di riferimento al fine della liquidazione de qua, non poteva essere differentemente computato con riferimento ad altri criteri o con l'individuazione e l'applicazione di differenti scaglioni tariffari. Ciò posto, deve quindi affermarsi che - nell'ambito della complessiva operazione di liquidazione del compenso fondata sui principi innanzi esposti - si poteva tener conto anche dei citati vantaggi non patrimoniali ottenuti dall'assistito. Tuttavia la valutabilità, ricorrendone i presupposti secondo attenta valutazione del merito, dei detti vantaggi, sostanziando una deroga discrezionale alla prevista applicazione della tariffa professionale può avvenire solo con riferimento alla misura dei minimi della medesima tariffa. In generale deve, a tal proposito, richiamarsi la ribadita giurisprudenza a cominciare da Cass., numero 106/1981 di questa Corte, secondo cui - in assenza di un accordo su compensi in deroga ai minimi di tariffa per l'espletata prestazione professionale - il giudice deve liquidare il compenso spettante al professionista sulla base della tariffa professionale ed avendo riguardo al valore della causa, determinato secondo le norme del codice di procedura civile Cass., Sez. I, 10 maggio 2013, numero 11232 , essendo possibile liquidare il compenso in misura inferiore al minimo tariffario solo in presenza di un parare obbligatorio del Consiglio dell'Ordine e se si ritenga una manifesta sproporzione fra le prestazioni dell'avvocato e l'onorario previsto. 3.- Con il terzo motivo del ricorso principale si censura la violazione dell'articolo 167 c.p.c. ai sensi dell'articolo 360, numero 4 c.p.c. . Viene sottoposto al vaglio di questa Corte il seguente testuale quesito di diritto a norma dell'articolo 167 c.p.c., ove, nell'opporsi a decreto ingiuntivo relativo a onorari, diritti e spese reclamate da avvocato per prestazioni di assistenza e rappresentanza giudiziale, l'attore in opposizione a decreto ingiuntivo non contesti, con l'atto di citazione in opposizione, l'effettuazione delle prestazioni allegate in ricorso per ingiunzione dal ricorrente, il convenuto in opposizione è esonerato dalla prova delle prestazioni, dovendo essere considerata, la mancata contestazione dell'attore in opposizione, equivalente alla prova delle prestazioni da parte del convenuto in opposizione? . Il motivo è del tutto infondato e va, pertanto, rigettato. Devono, in breve, richiamarsi il noti principio secondo cui colui che ha proposto ed ottenuto decreto ingiunti, una volta convenuto nel conseguente giudizio di opposizione, mantiene - comunque ed al di là della veste processuale assunta nell'occasione convenuto - il ruolo di attore in senso sostanziale, con tutte le conseguenze in ordine al regime probatorio ed esclusione del contrario automatismo erratamente postulato nel sopra riportato quesito. 4.- Il proposto ricorso principale, in ragione dell'anzidetto accoglimento dei suoi due primi motivi, può – quindi - essere accolto. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Appello di Genova, affinché la stessa decida la controversia uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati. 5.- Con il proposto ricorso incidentale si lamenta – quale unico motivo dello stesso - la violazione del principio, desumibile dagli articolo 1453 - 1462 del c.c., che, nei contratti con prestazioni corrispettive, una prestazione che non costituisca esecuzione dell'obbligazione caratteristica non genera il diritto al corrispettivo, e dell'articolo 2233 del c.c. . Il motivo non è accoglibile e comporta il rigetto del ricorso incidentale. Manca, infatti, la formulazione del prescritto quesito ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c Deve, a tal riguardo, richiamarsi il noto principio, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessaria, la formulazione del quesito di diritto anche nei ricorsi per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Non può, infatti, ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto può implicitamente desumersi dal motivo del di ricorso, perché una siffatta interpretazione si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma di cui all'articolo 366 bis c.p.c. che ha introdotto, anche per l'ipotesi del ricorso in esame, il rispetto del requisito formale che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei imiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte Cass. civ., SS.UU. 16 novembre 2007, numero 23732 . Il motivo del ricorso incidentale in esame è, peraltro, infondato quanto alla postulata inesistenza del diritto al corrispettivo. 6.- Le spese seguono la soccombenza e, per l'effetto, si determinano così come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale e, rigettato il terzo motivo ed il ricorso incidentale, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.