La CEDU ha analizzato il problema dal doppio punto di vista della vittima e dello stupratore il minore deve essere sempre sentito, tutelandone il benessere e le deposizioni rese nella fase istruttoria costituiscono valida prova nel processo penale, sì che il reo non potrà invocare una deroga all’articolo 6 Cedu. Non potrà, però, essere assolto se non c’è la prova di una resistenza fisica alla violenza è un atto inumano che viola la privacy della vittima.
È quanto deciso il 24/5/16 dalla CEDU, sez. IV, nei casi Przydzial comma Polonia ricomma 15487/08 ed I.C. comma Romania ric.36934/08 , che è stata inserita nei factsheets Protection of minors e Persons with disabilities and ECHR . I casi. Entrambi sono stupri di gruppo su quattordicenni. Nel primo, grazie ai segnali tendenze al suicidio e disagio psichico colti dalla sua insegnante, denunciò la violenza subita due anni prima, quando fu condotta con l’inganno in una casa da due ragazzi che conosceva di vista. Lì fu violentata dai due, da un loro amico, mentre il fratello, unico minorenne, assisteva senza partecipare. Con l’assistenza di uno psicologo fu interrogata nella fase preliminare delle indagini e ritenuta credibile si decise di acquisire queste dichiarazioni come prova al processo penale, evitandole il controinterrogatorio per il suo benessere, assieme alle testimonianze rese dai due fratelli e dalla docente, per condannare i carnefici la sentenza definitiva della S.C. è del 2007 . Nell’altro la minore, disabile mentale Q.I. pari a 68 , durante una veglia funebre fu avvicinata da tre adolescenti, portata in un edificio abbandonato dove c’erano tre adulti e fu violentata, malgrado le sue resistenze. Uno di questi adulti recesse dall’intento aiutandola a fuggire e riaccompagnandola alla veglia. Quando il padre seppe l’accaduto denunciò tutto alla polizia, ma le Corti interne, ignorando la sua giovane età e la sua disabilità, credettero alla versione degli imputati e, non avendo trovato prove fisiche della sua resistenza, ritennero i rapporti consensuali, condannando solo due degli stupratori perché avevano ammesso la violenza a pene miti, per altro ridotte in appello. Quadro normativo internazionale. Le Convenzioni ONU sulla tutela del fanciullo del 1989, sulla tutela delle persone con disabilità del 2006 con la Relazione speciale e sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali del 2007, la Risoluzione del COE del 2/2/05 e la Raccomandazione 5/06 sulla violenza sui disabili e sui minori obbligano gli Stati a promuovere politiche ad hoc ed una maggiore protezione di questi soggetti a minorata difesa. Nell’ultimo documento si ribadisce che l’abuso contro i disabili < < può assumere la forma di abuso e sfruttamento, compresi lo stupro, aggressione sessuale, assalto indecente o osceno> > . Ulteriori tutele e garanzie processuali, in primis il diritto ad essere ascoltati con il supporto di personale specializzato, sono stabilite dalle Direttive 2011/92/CE sulla lotta contro l'abuso sessuale e lo sfruttamento sessuale dei bambini pornografia etc. e 2012/29/UE che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato è rimessa alla discrezionalità del giudice, fatti salvi i diritti di difesa, la personalizzazione dell’audizione del minore. Può essere evitato l’interrogatorio in aula se la vittima è esposta a pericoli intimidazioni, minacce etc. o se c’è il rischio di aggravare il trauma subito o di minare il suo equilibrio psico-fisico. Può essere invece esclusa se è impossibile applicarla per «motivi pratici ed operativi», se c’è bisogno urgente di sentire la vittima e/o per tutelare il suo benessere, quello di terzi e per il corretto svolgimento del processo. Nessun diritto assoluto ad interrogare la vittima. L’articolo 6 § § .1 e 3 garantisce l’equo processo ed il rispetto dei diritti alla difesa ed al contraddittorio in relazione non all’inammissibilità delle prove, che spetta alle Corti interne valutare, bensì all’intera procedura. Sul punto però le Corti interne sono obbligate a rispettare le suddette norme internazionali, disapplicando quelle interne che contrastino con le stesse. Inoltre, seppur si deve sempre avere la possibilità di produrre prove e di contestare quelle avversarie, non esiste alcun diritto assoluto alla presenza dei testimoni in aula è rimesso alla discrezionalità del giudice. Nei processi che riguardano i minori, specie se disabili e soprattutto in quelli in cui sono vittime di violenza sessuale, in base a dette norme internazionali, devono essere adottate maggiori cautele e garanzie, per i rischi sopra evidenziati derivanti anche dal confronto tra vittima e carnefice, che può violare anche la privacy di questa ultima. La prassi della CEDU, poi, impone di bilanciare gli interessi delle parti, sì che l’assenza del testimone, anche senza un valido motivo, non inficia la regolarità del processo e non viola l’articolo 6 Cedu, se la sua testimonianza non è unica e decisiva Schatschaschwili comma Germania [GC], Raihani comma Belgio, Seton comma Regno Unito nelle rassegne del 18/12/15 e 1/4/16 e Lucà comma Italia del 2001 . Non è questo il nostro caso come sopra esplicato altri testi, elementi fattuali e circostanziali costituivano fattori compensativi della carenza di controinterrogatorio e confermavano la condanna dei rei. Non è stato, perciò, violato il diritto all’equo processo degli stupratori. Trattamento inumano e violazione della privacy della vittima. Le Corti rumene PM e giudici , invece, non hanno tenuto conto di questi criteri e delle peculiarità dei processi per violenza sessuale, soprattutto su minori e disabili, ponendo eccesiva enfasi sulle dichiarazioni degli stupratori, senza contestualizzare la violenza in una gelida notte d’inverno, sì che le difese della bimba erano ulteriormente diminuite , prendere in considerazione l’età e l’handicap della vittima, e senza dargli alcuna possibilità di difesa, acuendo le conseguenze nefande dello stupro e stigmatizzandola. Sarebbe stato, perciò, utile avere meccanismi di rilevazione e statistici per spingere lo Stato ad applicare le leggi penali in materia e per poter accedere ad appropriate azioni legali. Lo Stato, perciò è venuto meno ai suoi doveri positivi imposti da dette norme internazionali M.G.C. v. Romania nella rassegna del 18/3/16 e I.G. comma Moldavia del 15/5/12 . La mancata punizione dello stupro e la carenza di applicazione di misure atte ad accertare la reale condotta dei rei costituiscono, quindi, un trattamento inumano della vittima sanzionato ex articolo 3 Cedu. assorbita la violazione della privacy articolo 8 .
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