Il solo invio di una raccomandata non giustifica il rimborso delle spese all'agenzia infortunistica

Si rileva che l'agenzia ha inviato una sola lettera di richiesta di risarcimento danni, e nessun'altra attività risulta essere stata svolta dall'agenzia che peraltro non concludeva l'attività di componimento stragiudiziale, ma demandava ad un legale la ulteriore attività in sede giurisdizionale, tenendo conto inoltre che la richiesta risarcitoria avanzata priva di supporto documentale e certo, si è rilevata eccessiva rispetto all'effettivo dovuto e, per questi motivi nulla va liquidato in favore dell'agenzia infortunistica la cui spesa rimane a carico dell'attrice.

Così ha deciso il Giudice di Pace di Bologna nella sentenza emessa il 30 marzo 2015. La vicenda. A seguito di un sinistro per il quale la compagnia assicurativa, in fase stragiudiziale, versava una somma a titolo di risarcimento del danno materiale, che veniva trattenuta in acconto sul maggior dovuto, agivano in giudizio per ottenere il residuo risarcimento la carrozzeria, quale cessionaria del credito vantato dal proprietario danneggiato, nonché il danneggiato stesso per quanto concerne i danni fisici. La somma versata ante causam corrispondeva all'importo fatturato dalla carrozzeria per la riparazione ciò che è stato chiesto nel giudizio, per quanto concerne il danno materiale, è il danno da fermo tecnico e il compenso per l'attività stragiudiziale. Per quanto tempo l’autovettura è rimasta ferma per le riparazioni? Relativamente alla richiesta di risarcimento del fermo tecnico, osserva il giudice che dall'esame della documentazione fattura depositata dall'attrice non risultano evidenziate le ore lavorate e il tempo in cui l'autovettura è rimasta ferma per le necessarie riparazioni e quindi, mancando una specifica prova che dimostri l'inutilizzabilità dell'autoveicolo, la richiesta va rigettata. L’agenzia ha solo inviato una raccomandata. Per quanto riguarda, invece, la richiesta di risarcimento delle spese dell'agenzia infortunistica, la stessa viene invece rigettata, dopo un breve excursus della giurisprudenza di legittimità e di merito che porta l'estensore ad affermare che occorre valutare in concreto il comportamento tenuto dalle parti nella fase stragiudiziale, con la motivazione che l'attività espletata dall'agenzia nel caso di specie sarebbe stata il solo invio della raccomandata. Per quanto concerne, da ultimo, la richiesta di risarcimento del danno fisico, anche questa è stata rigettata accogliendo l'eccezione di improcedibilità della domanda «non avendo parte attrice inviato la documentazione medica né il certificato medico attestante l'entità delle lesioni e l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti».

Giudice di Pace di Bologna, sez. 2, sentenza 11 – 30 marzo 2015, numero 1104 Giudice Braccio Motivi della decisione La società attrice, nella sua qualità di cessionaria di cessionaria del credito vantato da M G.B., nonché lo stesso E.G.B., agivano in giudizio per ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni, materiali e fisici, subiti da quest'ultimo in occasione del sinistro verificatosi in Bologna in data 21.06.2013. Premettevano gli attori che precedentemente ricevevano dalla compagnia Alleanza Toro Assicurazioni la somma di t. 1.936,00 trattenuta in acconto sulle maggiori somme ancor pretese, per cui ne I presente giudizio agivano per la differenza che ritenevano ancora dovuta. Da quanto emerge in atti, e dalla stessa cessione di credito allegata in atti, si rileva che l'autocarrozzeria P. agisce per i soli danni materiali subiti dall'autovettura di E.G. B., il quale, a sua volta e con lo stesso procedimento, agisce per i soli danni tisici subiti, Tanto premesso, sì costituisce ritualmente e nei termini consentiti nel presente giudizio la compagnia di assicurazione Genertel Italia spa, già. Alleanza-Toro Assicurazioni, in forza di mandato irrevocabile di rappresentanza cosiddetto CARD, la quale contestava ogni avversa pretesa per asseriti danni materiali azionata dall'autocarrozzeria P. snc, quale cessionaria del credito da parte del sig. E.G.B., atteso il già intervenuto integrale risarcimento nella fase stragiudiziale con il regime di indennizzo diretto con la corresponsione della somma di euro 1.936,00 in favore di parte attrice per il danno al veicolo attoreo Ford targato , come da fattura della Carrozzeria P. allegata al fascicolo attoreo, rilevando che nessuna ulteriore somma è dovuta a. parte attrice. Contestava inoltre le somme pretese relative al fermo tecnico in quanto infondate e sfornite di prova, nonché la pretesa per gli onorari stragiudiziali Con riferimento invece all'asserito danno fisico di E.G.B., la convenuta compagnia. eccepiva l'improponibilità e/o improcedibilità delle avverse pretese per mancata ottemperanza alle disposizioni del codice delle Assicurazioni, in quanto l'attore conducente dei veicolo , assicurato Genertel spa, non ha inviato né la documentazione medica né il certificato medico attestante l'entità delle lesioni, compresi gli accertamenti clinici strumentali obiettivi, e comprovanti l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, alla compagnia Genertel spa, non consentendo in tal modo alla ridetta compagnia di procedere a quantificare il danno nonché di valutarne il nesso causale e la risarcibilità o meno dei danno stesso. Alla prima udienza, l'avv. L., per delega scritta dell'avv. S., che depositava in atti, chiedeva dichiararsi la contumacia del convenuto C.F., regolarmente citato e ton comparso, l'avv. A., da parte sua, nel richiamarsi a tutto quanto eccepito in comparsa, sia in via preliminare che nel merito, ribadiva l'infondatezza delle avverse pretese, mentre l’avv. L. si riportava all'atto di citazione. La causa veniva riservata, e a scioglimento della riserva il giudice rinviava. all'udienza del 03-03-2015 per la precisazione delle conclusioni. A tale ultima udienza, il procuratore di parte attrice eccepiva per la prima volta la illegittimità della costituzione in giudizio della Genertel Assicurazioni, a cui faceva riscontro la eccezione di parte convenuta relativamente alla tardività della sollevata eccezione in sede di precisazione delle conclusioni. Tanto premesso, si rileva che l'eccezione sollevata da parte attrice va respinta., in quanto non sollevata tempestivamente alla prima udienza, nella quale si rileva chiaramente che non solo nulla eccepisce in relazione alla costituzione della Genertel, ma nel contestarne “la comparsa avversa per quanto dedotto”, e riportandosi in fine, all'atto di citazione. dimostra chiaramente di volere accettare il contraddittorio con la detta compagnia di Assicurazioni. Allo stesso tempo deve accogliersi l'eccezione sollevata dalla convenuta circa l'improcedibilità della domanda relativamente ai lamentati danni fisici, non avendo parte attrice inviato la documentazione medica né il certificato medico attestante l'entità delle lesioni, e l'avvenuta guarigione con o senza. postumi permanenti, consentendo così alla Genertel di verificarne il danno onde quantificarne l'effettivo risarcimento dovuto. Tanto premesso, il procedimento continua soltanto sul danno materiale ulteriormente preteso dall'autocarrozzeria P., ed in particolare, per la somma di E. 200,00 per il fermo tecnico, E 302,50 per spese stragiudiziali richieste dall'autocarrozzeria P. per il tramite dei proprio legale per la fase stragiudiziale del sinistro, E. 607,50 per prestazioni stragiudiziali svolte nella pratica di risarcimento danni aperta nei confronti dell'assicurazione Alleanza. Toro. Andando per ordine, ed esaminando attentamente la documentazione depositata in atta. ed in particolare la fattura dell'autocarrozzeria P., nulla in essa evidenzia 1e ore lavorate ed n tempo in cui l'autovettura è rimasta ferma per le necessarie riparazioni, per cui non e possibile dedurre un eventuale danno da fermo tecnico che, è bene precisarlo, non va liquidato semplicemente su richiesta del richiedente, ma occorre una specifica prova che deve dimostrare l'inutilizzabilità dell'autoveicolo per i giorni in cui lo stesso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario nonché la necessità di quest'ultimo di servirsene. Cass. numero 12820/99 . Di tanto non v'è prova agli atti, e pertanto la richiesta va rigettata. Sì rileva inoltre agli atti la nota dello Studio S. inviata alla Alleanza Toro Ass.ni, con quel viene avanzata la richiesta della somma di E. 302,50 dalla quale si legge “Vi richiedo 'pagamento delle varie competenze, relative al sinistro in oggetto tamponamento plurimo , che avete provveduto a. pagare direttamente al mio cliente, nonostante il mio intervento del 26.06 2013. Resto in attesa del pagamento di E. 302,50 in mancanza provvederò a citarvi in giudizio”. La nota del 26.06.2013 alla quale faceva riferimento la richiesta di pagamento, non riporta la intestazione dello studio, ma il solo indirizzo di via , con P.IVA che corrisponde a Studio S. di D.B.A - via - P. IVA. – cod. fisc. , mentre l'atto di citazione è intestato a Studio Legale S. – avv. I.S. - avv. G.S. - avv. E.D.M. – avv. V.N. - avv. V.V. - via tale raffronto si è reso necessario al fine di comprendere che la lettera del 26.06.2013 non è stata inviata dallo studio legale S., bensì da uno studio infortunistico che ha stessa sede ed indirizzo dello Studio legale S., ma distinto da questo, per cui si tratta di ipotetica attività stragiudiziale effettuata da agenzia infortunistica e non da uno studio legale. Da attento esame di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo di parte attrice si rilevano i seguenti documenti progetto di notula del 04.06.204 dello studio S. di D.B.A. per la richiesta del pagamento della somma di E. 305,00 inviata all'Autocarrozzeria P. progetto di notula del 04.06.2014 dello studio S. dì D.B.A. per la richiesta del pagamento della somma di E. 302,50 inviata al sig. E.G. B., ed infine, la nota dello Studio S. inviata alla Alleanza Toro Ass.ni, con la quale viene avanzata la richiesta della somma di E. 302,50. La somma di entrambi i progetti di notula E. 302.50 + E. 305,00 somma esattamente E. 607,50. Per quanto riguarda la richiesta delle suddette somme, per attività extragiudiziale che sarebbe stata svolta da un'agenzia di infortunistica stradale, come chiaramente emerge in atti, per cui in atti veniva depositata una prima nota di richiesta di risarcimento, la nota di ricevimento della somma di E. 1.936,00 trattenuta a titolo di acconto, una ulteriore nota informativa della cessione di credito in favore dell'autocarrozzeria P., ed infine, un'ultima nota di invio del certificato medico di avvenuta guarigione inviata alla Toro Ass.ni. Negli ultimi tempi con il proliferare delle agenzie infortunistiche la giurisprudenza in un primo tempo era orientata verso il riconoscimento della risarcibilità delle spese di agenzia infortunistiche interessate dal danneggiato, ma gli ultimi orientamenti giurisprudenziali sono orientati in senso opposto secondo un diverso ragionamento, di cui due sono principalmente gli argomenti addotti. Innanzitutto l'esclusione della risarcibilità ai sensi dell'art 91 c p.c. non trattandosi di spese attinenti alla fase processuale, che sole possono essere ripetute da controparte secondo soccombenza. in questo senso, per tutte, Giudice dì Pace di Bologna., sentenza. n, 43 del 04.12.97 , e in secondo luogo la non riconducibilità al sinistro di dette spese ex art 1223 c.c. in quanto non ne sono conseguenza immediata e diretta, stante la facoltatività dell'assistenza stragiudiziale. Emblematica, al riguardo, la sentenza numero 1095 del 14.04.97 del Giudice di Pace di Firenze il danneggiato deve solo richiedere all'assicuratore il risarcimento dei danni a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento può anche darsi che il danneggiato debba, per essere risarcito, sollecitare l'assicuratore verbalmente e per iscritto, “trattasi, comunque, sempre di attività preliminare che può essere compiuta personalmente, da qualunque cittadino, senza ricorrere all'assistenza legale.”. In questo ordine di idee si pone il Tribunale di Pordenone con la sentenza numero 806 del 18 10,2001, laddove afferma, dopo avere richiamato gli articolo 2056 e 1223 c.c. che “nessuna norma impone infatti di rivolgersi a società di servizi per curare i propri interessi nella base preprocessuale ¡stragiudiziale di trattazione.”. Con la conseguenza che “ la spesa occorrente per ottenere la consulenza /assistenza di un soggetto diverso da un legale abilitato risulta essere una spesa assolutamente superflua e quindi non ripetibile dai danneggiati”. Neppure ci sembra che la ripetizione delle somme possa fondarsi sull'art 91 c.p.c. disciplinante le spese di lite, e neppure sulla considerazione che nella pratica, qualora l'attività prestata conduca al raggiungimento di un accordo, si sia soliti liquidare alle agenzie una somma solitamente proporzionale all'importo liquidato al danneggiato. Per tali casi, si concorda con quella giurisprudenza - come anche la sentenza in commento - che ritiene che la liquidazione delle spese trovi ragione solamente nell'accordo transattivo delle parti. Certo occorrerà valutare in concreto che il mancato raggiungimento dell'accordo, e quindi la mancata liquidazione del giusto indennizzo, sia imputabile a fatto colposo della assicurazione, con esclusione dei casi di fatto concorrente dei danneggiato o della agenzia stessa. Ossia bisognerà che l'agenzia abbia condotto le trattative con diligenza, pervenendo a richieste ragionevoli e fondate, che già al tempo avrebbero potuto essere accoglibili se l'assicurazione avesse impiegato la giusta diligenza nella gestione del sinistro. Nulla sarà a nostro avviso dovuto qualora da parte della agenzia o dell'assicurato vi siano stati comportamenti tali da impedire il buon esito delle trattative, quali la formulazione di proposte irragionevolmente eccessive nell'ammontare, la mancata disponibilità agli accertamenti per la valutazione dell'entità dei danni subiti o il non fornire documentazione probatoria di cui già si era in possesso e che avrebbe potuto portare alla definizione della vertenza. Per ultimo sorregge tale considerazione il principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione. Sez. 111 civ., con recentissima sentenza numero 997 del 21.01.2010, secondo cui “in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritarnente sofferto al responsabile e al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento dei danno, la configurabilità della spesa sostenuta per il fatto che l'intervento di detto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su detto aspetto. se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento”. A tale proposito, per quarto concerne l'attività svolta dagli avvocati, che qui viene presa a riferimento, sia pure in maniera anomala, ed in considerazione del fatto che per tali agenzie non esiste un tariffario regolarmente approvato come per gli avvocati, va ricordato che l'articolo 75 delle Disposizioni di Attuazione al Codice di Procedura Civile dispone che “il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita”, tanto perché il giudice possa valutare la corrispondenza delle voci all'effettivo svolgimento dell'attività svolta dal legale e la sua congruità e corrispondenza al tariffario disposto con legge, e provvedere alla sua liquidazione in sentenza. Sulla scorta di tanto va anche valutata l'attività stragiudiziale svolta dalle agenzie, le quali devono dare prova certa della effettiva attività svolta affinché il giudice possa riconoscere la sua corrispondenza e congruità all'effettivo svolgimento dell'attività per conto del cliente, e provvedere dì conseguenza alla sua liquidazione in sentenza. Da quanto emerge, e da attento esame della documentazione in atti, e considerato che si tratta di un unico fatto, si rileva che l'agenzia ha inviato una sola lettere di richiesta di risarcimento danni, e nessun'altra attività risulta essere stata svolta dalla agenzia che peraltro non concludeva l'attività di componimento stragiudiziale, ma demandava ad un legale la ulteriore attività in sede giurisdizionale, tenendo conto inoltre che la richiesta risarcitoria avanzata priva di supporto documentale e certo, si è rilevata eccessiva rispetto all’effettivo dovuto e, per questi motivi nulla va liquidato in favore dell'agenzia infortunistica la cui spesa rimane a carico dell'attrice. Tn ultimo va osservato che il danno subito dall'autovettura, come accertato dagli agenti intervenuto sul luogo del sinistro, sono “lievissimi al paraurti posteriore” e tanto viene confermato anche dal referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore che ha visitato l'attore E.G.B. il quale e stato giudicato con prognosi di soli 7 giorni ed idoneo all'attività lavorativa. In considerazione di tutte le suesposte considerazioni, la domanda attrice va respinta. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e liquidate in ragione del valore della causa come emerso alla sua definizione e calcolate secondo le tabelle fissate con il D.M del Ministro della Giustizia 1 1032014 n 55 . P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Autocarrozzeria P. snc di G.M. & amp C., in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. G.M., nella qualità di cessionaria del credito vantato dal sig. E.G.B., nonché dallo stesso E.G.B., contro la società Genertel Assicurazioni spa, in persona dei suoi legali rappresentanti p t. dr. R.M. e dr D.P., e C.F., e nella dichiarata contumacia di quest'ultimo, così decide. Rigetta la domanda, e condanna gli attori Autocarrozzeria P. snc di G.M. & amp C,, in persona dei suo legale rappresentante p.t. Sig. G.M., nella qualità di cessionaria del credito vantato dal sig. E.G.B., nonché lo stesso E.G.B., in solido fra loro, al pagamento, in favore della convenuta società Genertel Assicurazioni spa, in persona dei suoi legali rappresentanti p.t. dr. R.M e dr D.P., delle spese del presente procedimento, liquidate in ragione del valore della causa come emerso alla sua definizione e calcolate secondo le tabelle fissate con i.1 D.NI dei Ministro della Giustizia 10.03.2014 numero 55, che liquida in complessivi E. 1,205,00 come da prospetto che segue fase di studio, E. 225,00 fase introduttiva, E. 240,00 fase istruttoria. e di trattazione E. 335,00 e fase decisionale, E. 405,00 oltre spese generali in ragione del 15%, spese sostenute per notifica e bolli vari, CNA ed IVA come per legge.