In seguito alla decisione della Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale la l. numero 49/2006 legge “Fini-Giovanardi” , con cui erano state uniformate le sanzioni per ogni tipo di sostanza stupefacente, devono essere rideterminate tutte le pene applicate per la detenzione di droghe “leggere”
Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 13881, depositata il 24 marzo 2014. Il caso. La Corte d’appello di Bologna confermava la condanna nei confronti di un imputato, accusato di detenzione di hashish a fini di cessione. L’uomo ricorreva in Cassazione, deducendo l’illegittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio applicato, introdotto dal d.l. numero 272/2005, poi convertito nella l. numero 49/2006 c.d. legge “Fini-Giovanardi” , che aveva modificato l’articolo 73 d.P.R. numero 309/1990 Testo Unico in materia di stupefacenti , introducendo sanzioni più pesanti. L’intervento della Consulta. Analizzando la domanda, la Cassazione ricordava che, nelle more del giudizio, era intervenuta la sentenza numero 32/2014 della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 73 d.P.R. numero 309/1990, come modificato dal d.l. numero 272/2005. Il mutamento dei parametri di riferimento, determinato dalla decisione della Consulta, si rifletteva nel caso di specie, in quanto questo riguardava la detenzione di una droga considerata “leggera”. Pena da rideterminare. Per questo motivo, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, annullando la sentenza impugnata, limitatamente alla pena, e rinviando alla Corte d’appello per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 5 – 24 marzo 2014, numero 13881 Presidente Di Virginio – Relatore Petruzzellis Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12/04/2013 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 19/09/2012 dal Gup del Tribunale di Ravenna nei confronti di L.B. in relazione al reato di detenzione di hashish a fini di cessione. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo l'illegittimità costituzionale dei trattamento sanzionatorio applicato, in relazione al nuovo testo dell'articolo 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 numero 309, come modificato dalla l. 21 febbraio 2006 numero 49, di conversione del decreto legge del 30/12/2005 numero 272, in quanto disciplinato in provvedimento riguardante materia non attinente alle norme dell'originario decreto legge, così infrangendo il collegamento esistente tra la materia dei decreto, in relazione alla quale doveva essere valutata l'urgenza di procedere con quello strumento, e quella regolamentata nella legge di conversione, estranea alla prima. Nel merito si sollecita, all'esito di tale accertamento, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per nuova determinazione della sanzione da parte della Corte di merito. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Risulta già ripetutamente accertata l'ammissibilità del ricorso fondato esclusivamente sull'eccezione di incostituzionalità della norma applicata, in ragione dell'interesse derivante dall'incidenza diretta di tale verifica sulla situazione di fatto del ricorrente da ultimo per tutte Sez. 1, Sentenza numero 45511 del 11/11/2009, dep. 26/11/2009, imp. Papandrea, Rv. 245509 , ancor più evidente nella specie, ove tale rilievo, formulato nel grado di merito, risulta essere stato respinto. Nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza del 12 febbraio 2014 numero 32 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione normativa di cui all'articolo 73, come modificato dagli articolo 4 bis e 4 vicies ter del decreto legge 30 dicembre 205 numero 272 convertito con modificazioni dalla 1.21 febbraio 2006 numero 49, che prescrive contestualmente la regolamentazione delle fattispecie consumate nel periodo di applicazione di quella normativa, sulla base della disposizione di cui all'articolo 73 nella formulazione originaria contenuta nel d.P.R. 9 ottobre 1990 numero 309. La pronuncia assume rilevo nella specie, ove è stata giudicata la detenzione a fini di cessione di un quantitativo di un certo spessore di hashish, in relazione al quale risulta determinata la pena nel minimo edittale previsto dalla norma dichiarata incostituzionale il mutamento dei parametri di riferimento nella quantificazione della pena impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, limitatamente a tale punto che costituisce l'unico ambito di impugnazione proposto, per nuova quantificazione da svolgersi sulla base dei nuovi limiti edittali, rientrati in vigore per effetto dell'accertamento di incostituzionalità della novella legislativa al riguardo. P.Q.M. Annulla limitatamente alla pena la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.