Ai fini del riconoscimento della prestazione di maternità alle lavoratrici autonome in regime agevolato, il requisito cui avere riguardo sussiste quando vi è la sola regolarità contributiva oppure è necessario anche l’accreditamento di un numero sufficiente di mesi di contribuzione? Risponde l’INPS, con il messaggio numero 1947/2017.
Lavoratrici autonome. Ai fini della tutela della maternità delle lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato ex l. numero 190/2014, il requisito per il riconoscimento della prestazione di maternità, da verificare nel periodo di riferimento, sussiste quando vi è la sola regolarità contributiva oppure è necessario anche l’accreditamento di un numero sufficiente di mesi di contribuzione? In particolare, è possibile riconoscere la regolarità contributiva alle lavoratrici che abbiano regolarmente effettuato i versamenti contributivi in regime agevolato, sebbene tali versamenti non assicurino l’accredito di un numero sufficiente di mesi di contribuzione? Il messaggio INPS numero 1947/2017 chiarisce che «il requisito cui avere riguardo, ai fini della tutela della maternità delle lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato, è la piena regolarità contributiva, che sussiste quando risultino versati tutti i contributi previsti dalla legge per il regime agevolato e nel rispetto delle relative disposizioni, compreso il contributo di maternità, che rimane invariato rispetto al regime ordinario. In tale situazione, la prestazione della maternità deve essere riconosciuta anche nell’ipotesi in cui il versamento contributivo IVS sia insufficiente a coprire tutte le mensilità». Fonte www.lavoropiu.info
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