Mancano le fatture ma le operazioni possono essere ricostruite con altri documenti: escluso il dolo

Il reato di distruzione od occultamento di documenti contabili non è configurabile laddove il risultato economico delle operazioni prive di documentazione obbligatoria possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall’imprenditore.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza numero 22126/17 depositata l’8 maggio. La vicenda. Il Tribunale di Palermo, così come la Corte d’appello, condannava l’imputato per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili articolo 10 d.lgs. numero 74/2000 . L’imputato ricorre in Cassazione dolendosi, per quanto qui d’interesse, per la ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. La norma richiede infatti il dolo specifico di evasione ma, in riferimento al numero limitato delle fatture interessate e al relativo importo, questo deve ritenersi escluso. Dolo. La Corte di Cassazione accoglie la doglianza posto che la motivazione del provvedimento impugnato non ha adeguatamente argomentato in riferimento al dolo specifico del “fine di evadere le imposte”. Infatti, in tema di reati tributari, il reato di distruzione od occultamento di documenti contabili previsto dall’articolo 10 d.lgs. numero 74/2000 non è configurabile laddove il risultato economico delle operazioni prive di documentazione obbligatoria possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall’imprenditore, mancando in tal caso la necessaria offensività della condotta. Per questi motivi, la sentenza impugnata viene annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 febbraio 2016 – 8 maggio 2017, numero 22126 Presidente Rosi – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte d’Appello di Palermo con sentenza del 3 ottobre 2014, ha confermato la sentenza del tribunale di Palermo 19 marzo 2013 che aveva condannato W.Q. , alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre pene accessorie, in relazione al reato di cui all’articolo 10, del d.lgs. numero 74 del 2000, accertato in omissis . 2. W.Q. propone ricorso per Cassazione personalmente deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173, comma 1, disp. att., c.p.p 2. 1. Erronea applicazione della norma penale articolo 10 d.lgs. 74 del 2000 e vizio di motivazione circa la sussistenza dell’elemento costitutivo del reato. Nel caso in giudizio i verificatori della guardia di finanza hanno rinvenuto le fatture dalla numero 1 alla 37, nonché la fattura numero 47 datata omissis . Quindi è stato agevole dimostrare e ritenere l’emissione delle fatture dalla numero 38 alla 46, per il periodo 10 ottobre - 30 dicembre 2009. Con la media dell’importo delle fatture si è agevolmente ricostruito il reddito. Conseguentemente nel caso in esame difetta un rilevante grado di impossibilità di ricostruzione del reddito e del volume d’affari, l’imputata doveva assolversi perché il fatto non sussiste. 2.2. Insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, articolo 606, comma 1, lettera B ed E del cod. proc. penumero . Sul motivo sub 2 dell’atto di appello elemento psicologico del reato vi è omessa pronuncia della Corte di appello. Il reato di cui all’articolo 10 della legge numero 74 del 2000 richiede il dolo specifico di evasione il numero limitato delle fatture, 9, e l’importo di soli Euro 281,48 per fattura, ed il periodo di soli 2 - 3 mesi, depongono per l’insussistenza del dolo specifico di evasione. L’esibizione della fattura numero 47 lo dimostra. Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve annullarsi con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Il reato in oggetto è a dolo specifico al fine di evadere le imposte , vedi cassazione Sez. 3, numero 20786 del 18/04/2002 - dep. 28/05/2002, Russo, Rv. 221616 , e quindi la motivazione dovrebbe adeguatamente dar conto dell’accertamento in concreto dell’elemento soggettivo del reato. Nel nostro caso la particolare situazione della presenza delle fatture dalla numero 1 alla 37 e poi la numero 46, e il limitato volume di affari circa Euro 280,00 a fattura imponeva, al giudice di merito, un accertamento e una motivazione consona sul dolo specifico di evasione. Pertanto il giudice del rinvio dovrà accertare e fornire adeguata motivazione anche dell’offensività della condotta, in relazione alla vista situazione particolare, presenza di alcune fatture e assenza di poche fatture, per altro per pochi Euro con agevole ricostruzione del reddito con la documentazione esistente. In tema di reati tributari, infatti, il reato di distruzione od occultamento di documenti contabili articolo 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, numero 74 non è configurabile quando il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria può essere ugualmente accertato in base ad altra documentazione conservata dall’imprenditore interessato, in quanto in tal caso manca la necessaria offensività della condotta. Sez. 3, numero 3057 del 14/11/2007 - dep. 21/01/2008, Lanteri, Rv. 238615 . P.Q.M. Annulla con rinvio la sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.