Obbligo esteso anche ai tirocinanti, ecco le linee guida dell'INAIL

L'Istituto, con la circolare numero 16/2014, fornisce indicazioni sull'obbligo assicurativo dei tirocinanti e sulla determinazione dei relativi premi. La circolare si basa su quanto stabilito nell'Accordo della Conferenza unificata Stato/Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'INAIL, con la circolare numero 16/2014, fornisce indicazioni sull'obbligo assicurativo dei tirocinanti facendo riferimento all'Accordo della Conferenza unificata Stato-Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, siglato il 24 gennaio 2013 e contenente le linee guida in materia di tirocini. A seguito di tale accordo, si sono susseguite diverse indicazioni a livello regionale e per questo motivo si è resa necessaria l'individuazione di una disciplina univoca sulla classificazione tariffaria e la retribuzione imponibile. Garanzie assicurative. Per quanto concerne le garanzie assicurative, l'INAIL indica nella circolare in esame che le normative regionali, coerentemente con quanto disposto dall'Accordo Stato-Regioni, stabiliscono l'obbligo, salvo diverse previsioni della convenzione, di garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, obbligo che riguarda tute le attività ricomprese nel progetto formativo l'eventualità che Regioni e Province autonome si facciano carico dell'esborso necessario a garantire suddetta copertura la possibilità di stipulare delle convenzioni contenenti le modalità di ripartizione dell'onere di copertura tra soggetto promotore e soggetto ospitante, qualora il promotore sia una pubblica amministrazione. Pratica per accedere alle professioni. La circolare dedica anche un paragrafo ai periodi di pratica per l'accesso alle professioni. In questo caso l'INAIL precisa che, essendo il praticantato gratuito e non dando luogo ad un rapporto di lavoro strutturato, tendenzialmente si esclude l'obbligo assicurativo. Tale obbligo però sussiste in due casi specifici qualora il praticante esegua lavorazioni rischiose in relazione ad un vero e proprio rapporto di lavoro parasubordinato per conto del professionista qualora il praticante partecipi alla formazione professionale organizzata da ordini e collegi, essendo coinvolto in attività ed esercitazioni che lo espongono ad un rischio specifico ad esse connesso. fote www.fiscopiu.it

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