Bisogna tener conto, nella determinazione dell’assegno divorzile, degli eventuali miglioramenti della situazione del coniuge, nei cui confronti si chieda l’assegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell’attività svolta durante il matrimonio. Al contrario, non possono essere valutati i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi e aventi carattere di eccezionalità.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 5132, depositata il 5 marzo 2014. Il caso. La Corte d’appello di Lecce poneva a carico di un uomo l’integrazione dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie. La Corte si basava sulle quote, possedute dal marito, di due società, costituite in costanza di matrimonio. Queste quote, rilevate dalla CTU, costituivano la parte preponderante dei patrimoni societari ed andavano valutate al fine di determinare l’assegno divorzile, in quanto miglioramenti, costituenti lo sviluppo naturale e prevedibile dell’attività svolta in corso di matrimonio. È stato, così, disposta l’integrazione dell’assegno, a partire dalla revoca dell’assegnazione della casa coniugale. Una somma sproporzionata. L’uomo ricorreva in Cassazione, contestando alla Corte territoriale di non aver tenuto conto, nella determinazione dell’assegno divorzile, dell’ammontare dei redditi percepiti nel tempo, né dell’assenza di ogni nesso tra i redditi, rilevati dalla CTU, ed il tenore di vita goduto sino alla cessazione della convivenza. Nello specifico riferimento all’affermazione che il valore delle attività della parte, come accertato dalla consulenza tecnica, costituirebbe uno sviluppo naturale e prevedibile dell’attività svolta durante il matrimonio. È uno sviluppo naturale? Analizzando la richiesta, la Cassazione sottolineava che i giudici di merito avevano tenuto conto delle partecipazioni del ricorrente nelle due società, ritenendo trattarsi di indubbi miglioramenti della sua situazione economica, che costituivano sviluppi naturali e prevedibili di attività già da lui svolte durante il matrimonio. Veniva considerato, infatti, non solo che le società erano state costituite durante il matrimonio, ma, anche, che la moglie aveva partecipato, in misura ridotta e per un certo periodo, ad una società, che si era poi trasformata in una delle due nuove create dal marito. Gli eventi autonomi ed imprevedibili non devono essere calcolati. La Corte ricordava che, effettivamente, bisogna tener conto, nella determinazione dell’assegno divorzile, degli eventuali miglioramenti della situazione del coniuge, nei cui confronti si chieda l’assegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell’attività svolta durante il matrimonio. Al contrario, non possono essere valutati i miglioramenti, che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto ed alle aspettative maturate nel corso del matrimonio e aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed imprevedibili. L’attività è iniziata dopo. I giudici di merito si limitavano, invece, a richiamare il fatto della costituzione delle due società in data antecedente alla fine della convivenza, senza considerare che l’inizio effettivo dell’attività societaria risultava, per entrambe, successivo alla cessazione della convivenza. Non erano, quindi, sufficienti i dati rilevati dalla CTU, né il semplice fatto della costituzione delle società, per ritenere che la recente situazione patrimoniale costituisse il naturale sviluppo dell’attività svolta durante il matrimonio. Allo stesso modo, neanche la partecipazione della donna alla vecchia società aveva rilievo, in quanto era terminata ben prima dell’inizio dell’attività societaria. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 23 gennaio – 5 marzo 2014, numero 5132 Presidente Vitrone – Relatore Di Virgilio Svolgimento del processo La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 3/113/12/2009, in accoglimento dell'appello proposto da .R. nei confronti di M.C., avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 13/6/08, ha posto a carico del M. l'assegno divorzile mensile di euro 3000,00 in favore dell'E., con decorrenza dalla data della domanda del 19/11/90, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dal 1/12/91, con integrazione dal dicembre 2005 con l'ulteriore somma di euro 1000,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria dal dicembre 2006 ed ha posto le spese del giudizio a carico del M., negli importi liquidati,ivi compresa la C.T.U. La Corte territoriale ha rilevato che, dalle visure storiche della Camera di Commercio, risultava che sia la Trasped Sud s.a.s. che la Trasmar s.r.l. erano state costituite in costanza di matrimonio, a fronte della cessazione della convivenza avvenuta nel 1987 che la C.T.U. aveva individuato il valore della quota del M., alla data del 31/12/03, in euro 848.094,78 per la Traspel Sud e per la Trasmar in euro 343.595,70 che dette quote costituivano la parte preponderante del patrimonio societario riferibile alla parte, pari nel complesso ad euro 1.321.912,87 ed andavano valutate al fine di determinare l'assegno divorzile, in quanto miglioramenti, costituenti lo sviluppo naturale e prevedibile dell'attività svolta in corso di matrimonio, ed ha disposto l'integrazione dell'assegno a far data dalla revoca dell'assegnazione della casa coniugale. Avverso detta pronuncia ricorre il M., sulla base di due motivi. Si difende l'E. con controricorso. La costituzione di nuovo difensore per la sig. E., avvenuta con procura a margine della memoria di costituzione datata 11 giugno 2013, deve ritenersi inammissibile, da cui la conseguente inammissibilità della memoria ex articolo 378 c.p.c., per il mancato rispetto della forma di cui all'articolo 83, 2° comma, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica di cui alla 1.69/2009, articolo 45, 9° comma lett. a Il ricorrente ha depositato la memoria ex articolo 378 c.p.c. Motivi della decisione 1.1.- Col primo mezzo, il ricorrente denuncia il vizio ex articolo 360 numero 3 c.p.c., in relazione all'articolo 5 l. 898/70, come modificato dall' articolo 10, 1.78/87. Sostiene il ricorrente che nessun documento è stato prodotto per far ritenere ragionevolmente che la situazione al dicembre 2003 costituisse lo sviluppo naturale e prevedibile dell'attività svolta durante il matrimonio nel 1987, allorquando è cessata la convivenza, non si poteva prevedere il buon esito delle società, che hanno iniziato l'attività solo nel maggio 1988 nessun valore ha il fatto che l'E. avesse il 10% della Immobiliare Alfa di E.R. s.a.s., poi denominata Traspel s.a.s., partecipazione cessata il 13/5/87. Il ricorrente si duole altresì del non avere la Corte d'appello considerato le spese di mantenimento per la figlia naturale e l'evoluzione temporale dei redditi, tanto che l'assegno determinato supera i redditi imponibili per gli anni 1991-2002 la Corte del merito ha inoltre considerato la partecipazione sociale come valore economico, mentre occorre vedere gli utili o il ricavato della cessione. 1.2.- Col secondo motivo, il M. denuncia vizio di motivazione ex articolo 360 numero 5 c.p.c., per non avere la Corte territoriale, nel determinare e quantificare l'assegno divorzile, tenuto conto dell'ammontare dei redditi percepiti nel tempo dalla parte, nè degli oneri derivanti dal mantenimento della figlia naturale, né dell'assenza di ogni nesso tra i redditi maturati nel 2003 ed il tenore di vita goduto sino alla cessazione della convivenza, nello specifico riferimento all'affermazione che il valore delle attività della parte, come accertato nel 2003, costituirebbe uno sviluppo naturale e prevedibile dell'attività svolta durante il matrimonio. 2.1.- Il secondo motivo di ricorso è fondato, nei limiti di seguito esposti, e come tale assorbe la valutazione del primo motivo. La Corte territoriale, al fine di quantificare l'assegno divorzile, ha tenuto conto del rilevante valore delle partecipazioni societarie del M. nelle società Traspel Sud s.a.s. e Trasmar s.r.l. secondo la valutazione del C.T.U. avuto riguardo alla quota di detta parte, ed al valore del patrimonio netto delle due società, con riferimento alla data del 31/12/2003 , ritenendo trattarsi indubbiamente di miglioramenti della situazione economica del M. che costituiscono sviluppi naturali e prevedibili delle attività dallo stesso già svolte durante il matrimonio , posto che le due società sono state costituite in costanza di matrimonio, pure con la partecipazione dell'E., in qualità di socio accomandatario, nella Traspel Sud s.a.s. già Immobiliare Alfa di E.R. & amp C. s.a.s. . La Corte del merito è passata quindi alla valutazione della complessiva situazione patrimoniale e reddituale del M., secondo quanto rilevato dal C.T.U., includendovi, oltre alle dette partecipazioni societarie, gli immobili di proprietà ed il valore dell'usufrutto sugli immobili, per poi valutare la situazione dell'E. alla data della domanda, limitata al solo reddito. Orbene, nell'applicare il principio secondo il quale nella determinazione dell'assegno divorzile, occorre tenere conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chieda l'assegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio, mentre non possono essere valutati i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate nel corso del matrimonio e aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed imprevedibili così le pronunce 1487/04 e 19446/05 , il Giudice del merito si è limitato a richiamare il fatto della costituzione delle due società in data antecedente alla fine della convivenza per la Traspel Sud, il 25/6/84 per la Trasmar, il 19/12/86 , senza peraltro considerare che,come da visura camerale, l'inizio dell'attività delle due società risulta per la prima, al 1/12/1988, e per la seconda, al 3/5/1988, e quindi è successiva alla cessazione della convivenza. E' palese la carenza ed incongruità della motivazione, che da dati relativi al 31/12/203, e basandosi solo sul fatto della costituzione, ha sbrigativamente ed apoditticamente concluso nel ritenere che la situazione patrimoniale al 31/12/2003 costituisse il naturale sviluppo dell'attività svolta durante il matrimonio. Né la partecipazione della E. come accomandataria nella Immobiliare Alfa, poi divenuta Traspel Sud, sino al maggio 1987, a fronte dell'inizio dell'attività in data ben successiva, dà ragione del collegamento instaurato dalla Corte del merito tra la situazione al dicembre 203 ed alla cessazione della convivenza. Infondata invece è la censura relativa alla mancata considerazione dell'onere derivante dal mantenimento della figlia M., atteso che tale questione non ha fatto parte del giudizio d'appello né il M. ha dedotto di averla riproposta in grado d'appello. 3.1.- Dall'accoglimento del secondo motivo,assorbito il primo, consegue la cassazione della pronuncia impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, che, al fine della determinazione dell'assegno divorzile, nella valutazione dei presupposti di cui all'articolo 5, l. 898/70, come modificato dalla l. 74/1987, dovrà tenere conto di quanto sopra rilevato. Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione,anche per le spese del presente giudizio.