Il privato che desidera installare un impianto domestico di videosorveglianza non deve rispettare tutte le formalità previste dal codice privacy ma deve solo evitare di riprendere le zone soggette a pubblico passaggio. In questo caso scattano tutte le limitazioni previste dalla legge anche in materia di conservazione dei dati e informazione all'utenza.
Lo ha chiarito il Garante della privacy con il parere n. drep/ac/113990 del 7 marzo 2017. Videosorveglianza. Un comune ha effettuato un sopralluogo a casa di un cittadino che ha inoltrato un esposto con tanto di fotogrammi rilevati su area pubblica dalle telecamere di sorveglianza domestica. Per inquadrare compiutamente l'accaduto la polizia municipale ha richiesto chiarimenti all'Autorità. Le disposizioni del codice privacy in materia di videosorveglianza sono state declinate dal Garante nel provvedimento generale 8 aprile 2010 in corso di revisione in queste settimane , specifica innanzitutto il parere centrale. Se l'installazione di un impianto viene effettuato da persone fisiche «per fini esclusivamente personali, come nel caso prospettato, la disciplina del codice non trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, risultando comunque necessaria l'adozione di cautele a tutela dei terzi». In pratica il privato che decide di installare telecamere, con o senza registrazione delle immagini, non ha alcun particolare obbligo formale. Ma non deve riprendere spazi pubblici perché in tal caso sarà necessario procedere all'oscuramento delle immagini oppure alla modifica dell'angolo visuale delle telecamere. Diversamente, conclude il parere centrale, scatteranno tutti gli obblighi previsti dal codice privacy configurandosi un trattamento di dati per finalità diverse da quelle esclusivamente personali.
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