Nelle prestazioni intellettuali l’eterodirezione è attenuata

L’elemento della subordinazione che consiste nell’assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico del datore di lavoro non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di esecuzione del rapporto desumibile da un complesso di circostanze.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 2056 del 30 gennaio 2014. Il caso . La Corte di Appello di Bologna, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva l’opposizione di una cooperativa - attiva nei servizi di docenza alle scuole - contro un’ordinanza ingiunzione emessa dall’Ispettorato del Lavoro per indebite assunzioni effettuate non tramite l’ufficio di collocamento obbligo oggi abrogato . I Giudici di merito, in particolare, rilevavano come l’attività di docenza non fosse assimilabile ad altre attività prettamente manuali e ripetitive inquadrabili nel lavoro subordinato, in quanto contraddistinta da libertà di forma ed espressione della libertà di pensiero. Poiché gli stessi docenti avevano confermato l’effettiva autonomia dei loro rapporti, diventavano irrilevanti – ad avviso dei Giudici – ulteriori elementi quali il loro obbligo di comunicare tempestivamente le assenze, l’osservanza dell’orario delle lezioni e la partecipazione ai consigli di classe ed ai colloqui con i genitori degli alunni. Contro tale sentenza, il Ministero del Lavoro proponeva ricorso alla Corte di Cassazione. Il ricorso in Cassazione deve essere autosufficiente . Con un primo motivo, l’Ente lamentava come i Giudici di merito avessero dichiarato la natura autonoma dei rapporti, nonostante tale declaratoria non fosse mai stata dedotta dalle parti. Motivo che tuttavia nemmeno viene esaminato dalla Cassazione la quale, preliminarmente, rileva l’omissione da parte del ricorrente del contenuto del ricorso in opposizione proposto dalla cooperativa. Omissione che determina l’inammissibilità del motivo atteso che, secondo l’orientamento dominante Cass. SS.UU. n. 8077/2012 , la parte ha l’obbligo di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione , per il quale - oltre all’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti collettivi posti a suo fondamento - il ricorso deve specificare in quale sede processuale il documento è stato prodotto. La subordinazione non è solo potere gerarchico . Con un secondo motivo il ricorrente lamenta l’insufficienza della motivazione circa l’affermata natura autonoma dei rapporti, poiché i Giudici di merito non avevano tenuto conto dell’inserimento stabile dei lavoratori nell’organizzazione della cooperativa, dell’orario di lavoro determinato dalla scuola con l’obbligo di partecipare alla programmazione didattica, ai consigli di classe ed ai colloqui con i genitori, oltre che della percezione di una retribuzione fissa ed oraria con rischio a carico della scuola. Motivo che viene condiviso dalla Corte la quale, affermando il principio esposto in massima, accoglie il ricorso. Rileva infatti la Cassazione come la Corte di Appello abbia affermato l’autonomia dei rapporti di lavoro degli insegnanti sulla base, essenzialmente, della libertà di insegnamento ad essi riconosciuta, senza considerare che tale elemento – da solo – non è idoneo ad escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Nelle prestazioni intellettuali l’eterodirezione è attenuata . Ed infatti, afferma la Corte ribadendo un principio decisamente consolidato da ultimo Cass. n. 5886/2012 , le prestazioni di natura intellettuale mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro. Conseguentemente, l’individuazione del primario parametro della subordinazione i.e. l’eterodirezione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro deve essere valutato con riferimento ai c.d. elementi sussidiari che il giudice deve valutare in concreto accordando prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto . Il Giudice di merito deve esprimersi su tali elementi . Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro avente ad oggetto una prestazione di natura intellettuale, pertanto, il Giudice di merito non può esimersi dalla valutazione di concreti riferimenti alle modalità di attuazione del rapporto stesso ed ai principi di diritto ispiratori della valutazione compiuta. Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva rilevato la natura autonoma dei rapporti sulla base di una motivazione del tutto apodittica, ritenendo irrilevanti i suesposti elementi sussidiari senza spiegare minimamente la ragione da cui tale irrilevanza derivava. Per questa ragione la sentenza impugnata viene cassata, con rinvio alla stessa Corte di Appello di Bologna in diversa composizione per un nuovo esame della controversia sulla base dei principi ora esposti.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 19 novembre 2013 - 30 gennaio 2014, n. 2056 Presidente Stile – Relatore D’Antonio Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 2 marzo 2011 la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che aveva accolto le opposizioni proposte dalla Cooperativa SILA, da R.G. , quale presidente della Coop Ungaretti dal 90 al 91, da S.G. quale presidente di detta cooperativa dal 1989 al 1990 e da A.M.P. dal 1992 al 1993 quale presidente della Coop SILA, subentrata alla precedente cooperativa, opposizioni proposte avverso le ordinanze ingiunzioni basate sul verbale ispettivo del 25 febbraio 1994 redatto da Inps ed Ispettorato del Lavoro per indebite assunzioni effettuate non tramite l'ufficio di collocamento. La Corte territoriale ha rilevato che l’attività di docenza non era assimilabile a tipologie di attività prettamente manuali e ripetitive inquadrabili sicuramente nel lavoro subordinato, trattandosi di lavoro contraddistinto da libertà di forme e contenuti ed espressione di libertà di pensiero. I docenti, a parte la professoressa C. che aveva invece denunciato irregolarità nella costituzione dei rapporti, avevano confermato l’effettività dei loro contratti di lavoro autonomo e la corrispondenza alla situazione di fatto. La Corte, inoltre, ha escluso che la stabilità operativa che prevedeva da parte dei docenti la comunicazione tempestiva delle assenze, l'osservanza degli orari delle lezioni, la partecipazione ai consigli di classe o ai colloqui con i genitori dimostrasse una diversa natura del rapporto. Ha dedotto, infatti, che la libertà di svolgimento ed elaborazione dei corsi scolastici costituiva elemento determinante essendo i docenti tenuti solo all'osservanza del programma ministeriale, nell'interesse degli studenti e che, inoltre, il vincolo associativo dei docenti alla Cooperativa accentuava la loro discrezionalità ed autonomia. Avverso la sentenza propone ricorso in cassazione il Ministero formulando tre motivi. Si costituiscono i resistenti con controricorso successivamente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione Con il primo motivo il Ministero denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte omesso di esaminare un motivo sollevato in appello con cui si censurava la decisione del Tribunale che aveva escluso la fondatezza dell'eccezione degli opponenti di gratuità della prestazione,quale soci della Cooperativa, ma aveva accolto, comunque, le opposizioni affermando la natura autonoma del rapporto mai dedotta dalle parti. Il motivo risulta inammissibile per difetto di autosufficienza. Il Ministero lamenta, infatti, che gli opponenti non avevano mai dedotto la natura autonoma dei rapporti di lavoro con i docenti. Il ricorrente, tuttavia, ha omesso di depositare o, comunque, di esporre il contenuto del ricorso in opposizione proposto dalla SILA e dai suoi rappresentanti. Invero l'onere della parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che, secondo una consolidata elaborazione giurisprudenziale costituisce il corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione, risulta tradotto nelle puntuali e definitive disposizioni contenute nell'art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6 e art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4 cfr. SS.UU. 22 maggio 2012, n. 8077 in motivazione . Sull'interpretazione dell'art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, sono intervenute le SS.UU. di questa Corte con sentenza 2 dicembre 2008, n. 28547, affermando il principio, puntualizzato con sentenza 25 marzo 2010, n. 7161, secondo cui l'art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l'indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto. Tale prescrizione va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità a norma dell'art. 369, primo e secondo comma, n. 4 , cod. proc. civ., secondo cui la parte che propone ricorso per cassazione è tenuta, a pena di improcedibilità, a depositare gli atti e i documenti sui quali il medesimo si fonda cfr. Cass. n. 3689/2011 . Con il secondo motivo il Ministero denuncia violazione dell'art. 2094 cc e con il terzo motivo lamenta insufficiente motivazione circa l'affermata natura autonoma del rapporto. Osserva che non era significativa la circostanza che il Preside non si ingeriva nell'attività di insegnamento atteso che diversamente si verificherebbe una lesione della libertà di insegnamento. Rileva che la Corte non aveva tenuto conto dell'inserimento stabile dei lavoratori nell'organizzazione, dell'orario di lavoro determinato dalla scuola con obbligo di partecipare alla programmazione formativa e didattica, ai consigli di classe ed ai colloqui con i genitori, alla percezione di una retribuzione fissa e oraria con rischio a carico della scuola. Deduce, pertanto che l'affermazione della natura autonoma era priva di motivazione. Le censure sono fondate. La Corte afferma la natura autonoma del rapporto di lavoro intercorso tra i docenti e la scuola fondando la sua decisione essenzialmente, se non in via esclusiva, sulla libertà di insegnamento ad essi riconosciuta essendo tenuti soltanto a svolgere i programmi stabiliti dal Ministero. Il giudice di merito tuttavia, non ha valutato che detto requisito, non posto in discussione neppure da controparte, non è idoneo ad escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Deve considerarsi, altresì, che questa Corte ha più volte affermato che In caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato oppure autonomo, sia pure con collaborazione coordinata e continuativa, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice deve individuare in concreto - con accertamento di fatto incensurabile in cassazione, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato - accordando prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto . cfr Cass. n. 5886 del 13/04/2012 . L'elemento della subordinazione che si connota, soprattutto, per l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro , che consente di distinguere il rapporto di lavoro di cui all'art. 2094 cod. civ. dal lavoro autonomo, non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto, potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze, richiedenti una complessiva valutazione,e ciò, in particolare, nei rapporti di lavoro, aventi natura professionale ed intellettuale che è rimessa al giudice del merito. Quest'ultimo, a tal fine, non può esimersi, nella qualificazione del rapporto di lavoro, da un concreto riferimento alle sue modalità di espletamento ed ai principi di diritto ispiratori della valutazione compiuta allo scopo della sussunzione della fattispecie nell'ambito di una specifica tipologia contrattuale. Pertanto, se tale apprezzamento di fatto non è immune da vizi giuridici e non è supportato da un'adeguata motivazione, non si sottrae al sindacato di legittimità. Nella specie la Corte ha rilevato l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato con motivazione che appare del tutto apodittica e, quindi, inidonea a sorreggere la predetta conclusione. La Corte territoriale ha ritenuto irrilevanti elementi quali l'obbligo di comunicare l'assenza per consentire la sostituzione in aula dei docenti, la partecipazione dei docenti ai consigli di classe o ai colloqui con i genitori, lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale con obbligo di osservare gli orari. Ha omesso, tuttavia, di spiegare le ragioni per cui tali elementi sono irrilevanti. Non ha, inoltre, neppure riferito circa le modalità della retribuzione. La Corte non ha fornito un'adeguata e corretta spiegazione delle ragioni che l'hanno indotta ad escludere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Per le ragioni che precedono la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti ed il giudizio rinviato alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della controversia in base ai rilievi e alla stregua dei principi sopra menzionati. Il medesimo giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.