Ma ci sono delle eccezioni quando il concorso riguarda il reclutamento, in Polizia, dei volontari delle forze armate.
Insomma, sarà anche vero che l’articolo 35, comma 5 ter, D.Lgs. numero 165/2001, stabilisce che «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione» ma questo principio può incontrare il limite di altre disposizioni, come nel caso di cui si è occupato il Consiglio di Stato con la sentenza numero 100/2014. I capisaldi interpretativi. La sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato numero 14 del 2011, come peraltro aveva riportato il giudice di primo grado, «rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico», salvi i casi in cui «in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata a peculiari meccanismi di progressione nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico» punto 51 della decisione , e, ancora, con ipotesi di fatto «in cui si manifesta l’opportunità, se non la necessità, di procedere all’indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci», come nei casi di esigenza di stabilizzazione, attraverso le nuove procedure concorsuali, del personale precario, di «intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace», di «rilevanti differenze di contenuto sostanziale tra i posti messi a concorso e quelli indicati nelle precedenti procedure» e, ancora, di effettuazione di «una attenta e complessiva attività di ricognizione delle vacanze in organico e di programmazione pluriennale delle assunzioni». Una disciplina speciale. Con la sentenza di primo grado, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio numero 7482/2013 aveva accolto il ricorso di un gruppo di soggetti per l’annullamento del bando di concorso per il reclutamento di 964 allievi agenti della polizia di stato, riservato ai volontari delle forze armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale, indetto con decreto del Ministero dell’Interno. A giudizio del Consiglio di Stato la sentenza del TAR non ha adeguatamente considerato la rilevanza della disciplina prevista per i concorsi di polizia ed in particolare la previsione della ordinaria cadenza annuale del concorso stesso di cui all’articolo 2199, D.Lgs. numero 66/2010 che statuisce al comma 1 «i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere e al comma 2 «Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1». In sostanza, entrambe le disposizioni disegnano un sistema di programmazione quinquennale nel quale i posti sono messi «annualmente a concorso» e i candidati possono fare «in ciascun anno» una sola domanda. In sostanza, la sezione ha messo in evidenza come ricorrono esattamente i presupposti richiesti dalla stessa sentenza dell’Adunanza plenaria numero 14/2011, peraltro richiamata dalla sentenza impugnata, secondo quanto statuito dalla detta sentenza al punto numero 51 che prevede come specifico caso di esenzione dall’obbligo di scorrimento e dunque anche dall’obbligo di motivazione del mancato ricorso allo scorrimento, la previsione del concorso e quindi anche della sua cadenza temporale ad opera di una norma di legge. Nel caso specifico tale cadenza rientra in un sistema di programmazione quinquennale che determina l’assorbimento di determinate quote di volontari in ferma per ciascun anno anche realizzando una forma di equilibrio nella distribuzione dei posti disponibili tra i contingenti annuali di militari che presentano domande ai diversi concorsi.
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17 ottobre 2013 - 14 gennaio 2014, numero 100 Presidente Romeo – Estensore Palanza Fatto e diritto Considerato che - il Ministero dell’interno ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio numero 07482/2013 che ha accolto il ricorso dei signori indicati in epigrafe come appellati per l’annullamento del bando di concorso per il reclutamento di 964 allievi agenti della polizia di stato, riservato ai volontari delle forze armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale, indetto con decreto del Ministero dell’Interno – Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza del 19.3.2013, pubblicato sulla G.U. – 4^ serie speciale - del 26.3.2013 nei limiti di interesse e per quanto possa occorrere, del D.P.C.M. in data 21.1.2013, pubblicato sulla G.U.R.I. dell’11.4.2013, nella parte in cui il Ministero dell’Interno – Polizia di Stato viene autorizzato ad assumere 419 unità ruolo agenti per l’anno 2012 senza che sia previsto per tale scopo lo scorrimento della graduatoria approvata con decreto del Ministero dell’Interno – D.G.P.S. del 5.11.2012 G.U.R.I. – 4^ serie speciale - numero 87/2012 . Rilevato che - i ricorrenti, in numero di 86, sono risultati idonei, insieme ad altri, per un numero complessivo di 939 essendo risultati in graduatoria in posizione successiva a quella dei vincitori, questi ultimi tutti assunti , al concorso per il reclutamento di 2800 allievi agenti, riservato ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale, indetto con D.M. del 24.11.2011 - con decreto in data 19.3.2013, pubblicato sulla G.U. – 4^ serie speciale - del 26.3.2013, è stato indetto un nuovo concorso per il reclutamento di 964 allievi agenti, sempre riservato ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale - la sentenza del TAR ha accolto il ricorso ritenendo violato, sulla base della sentenza numero 14 della Adunanza plenaria, l’articolo 35, comma 5 ter, del D.Lgs. numero 165/2001, il quale stabilisce che “le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione” - la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato numero 14 del 2011, come riporta il giudice di primo grado,“rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico”, salvi i casi in cui “in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata a peculiari meccanismi di progressione nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico” punto 51 della decisione , e, ancora, con ipotesi di fatto “in cui si manifesta l’opportunità, se non la necessità, di procedere all’indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci”, come nei casi di esigenza di stabilizzazione, attraverso le nuove procedure concorsuali, del personale precario, di “intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace”, di “rilevanti differenze di contenuto sostanziale tra i posti messi a concorso e quelli indicati nelle precedenti procedure” e, ancora, di effettuazione di “una attenta e complessiva attività di ricognizione delle vacanze in organico e di programmazione pluriennale delle assunzioni”. Ritenuto che - la soluzione adottata dal TAR sia contraddittoria e illogica anche all’interno della stessa logica che la sentenza ha ritenuto di adottare, dal momento che comporta l’improprio scavalcamento – come ha giustamente rilevato la difesa erariale - da parte degli appellanti rispetto ad altri candidati meglio collocati nella stessa graduatoria, i quali avrebbero dovuto beneficiare prioritariamente della preferenza accordata dal TAR allo scorrimento della precedente graduatoria rispetto all’indizione di un nuovo concorso - la sentenza del TAR non ha adeguatamente considerato la rilevanza della disciplina prevista per i concorsi di polizia ed in particolare la previsione della ordinaria cadenza annuale del concorso stesso di cui all’articolo 2199 del D.Lgs. numero 66/2010 che statuisce al comma 1 “ i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere e al comma 2 “Nello stesso anno puo' essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1” - entrambe le disposizioni disegnano un sistema di programmazione quinquennale nel quale i posti sono messi “annualmente a concorso” e i candidati possono fare “in ciascun anno” una sola domanda - ricorrono esattamente i presupposti richiesti dalla stessa sentenza dell’Adunanza plenaria numero 14/2011, richiamata dalla sentenza impugnata, secondo quanto statuito dalla detta sentenza al punto numero 51 che prevede come specifico caso di esenzione dall’obbligo di scorrimento e dunque anche dall’obbligo di motivazione del mancato ricorso allo scorrimento, la previsione del concorso e quindi anche della sua cadenza temporale ad opera di una norma di legge - tale cadenza rientra in un sistema di programmazione quinquennale che determina l’assorbimento di determinate quote di volontari in ferma per ciascun anno anche realizzando una forma di equilibrio nella distribuzione dei posti disponibili tra i contingenti annuali di militari che presentano domande ai diversi concorsi - pertanto, in base ai sopra esposti argomenti, ed in particolare su quelli fondati sulle disposizioni di legge e sulla ratio del sistema che esse realizzano, il Collegio, sentite le parti, ritiene che sussistano i presupposti richiesti dall’articolo 60 del c.p.a. per una decisione nel merito nel senso di accogliere l’appello dell’Amministrazione e di riformare la sentenza impugnata, respingendo il ricorso in primo grado - dato l’alterno andamento del giudizio nei due gradi le spese di entrambe le fasi possono essere compensate. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso in primo grado. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.