Notifica telematica del ricorso con firma digitale CAdES: inesistenza o nullità?

Il TAR Basilicata si è pronunciato in merito all’ammissibilità di un ricorso notificato telematicamente con firma digitale CAdES.

Il caso. La parte ricorrente ha chiesto al TAR Basilicata, tramite ricorso notificato via PEC ex articolo 112, 115 c.p.a., l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Potenza nei confronti dell’Ente suo datore di lavoro. Costituitosi in giudizio, quest’ultimo ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in via principale, per l’inesistenza della notifica effettuata esclusivamente in forma telematica e, in via subordinata, per l’apposizione della firma digitale CAdES anziché PAdES-BES. Inesistente la notifica solo se non ha attinenza con luogo di esecuzione e destinatario. Secondo il TAR deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica effettuata ex articolo 3-bis l. numero 53/1994 in forma telematica poiché ai sensi dell’articolo 44, comma 4, c.p.a. «è inesistente soltanto la notifica che non ha alcuna attinenza e/o collegamento con la parte destinataria e/o con il luogo dove è stata eseguita». Al contrario di quanto affermato dalla Sezione III del Consiglio di Stato sent. 20 gennaio 2016, numero 189 , quindi, la notifica in forma telematica non può essere considerata inesistente. CAdES o PAdES quale formato di firma digitale richiede la notifica del ricorso? Risulta, invece, fondata l’eccezione relativa al formato di firma digitale utilizzato per la notifica. L’Allegato al d.p.c.m. numero 40/2016 stabilisce, infatti, agli articolo 6, comma 5, e 12, comma 6, l’obbligo di firma digitale in formato PAdES che si caratterizza per l’applicazione PDF e consente la lettura immediata del documento digitale, contrariamente al formato CAdES risultante dalla citazione “pdf.p7m” indicata nella ricevuta di sottoscrizione in calce alla relata di notifica telematica del ricorso che permette la lettura del documento digitale solo accedendo tramite il programma CAdES. Ne consegue che deve ritenersi inesistente la notifica effettuata con firma digitale diversa dal formato PAdES prescritto in quanto una relata di notifica sottoscritta con altro formato, equivale ad una notifica priva di sottoscrizione» e, pertanto, non è sanabile ai sensi dell’articolo 44, comma 4, c.p.a. con la costituzione in giudizio della controparte. Per questi motivi, il TAR dichiara inammissibile il ricorso. Fonte www.ilprocessotelematico.it

Tar Basilicata, sez. I, sentenza 8 – 14 febbraio 2017, numero 160 Presidente Caruso – Estensore Mastrantuono Fatto e diritto L’ing. Giovanni Di Trapani svolge l’attività lavorativa di professionista dipendente dell’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia presso la sede di Potenza ed ha maturato nell’anno 2011 € 29.153,36 a titolo di indennità di funzione professionale e di indennità di coordinamento. Per tale credito, la Sezione Lavoro del Tribunale di Potenza con Decreto Ingiuntivo numero 472 del 18.11.2013 ha condannato l’Ente datore di lavoro al pagamento in favore dell’ing. Di Trapani della predetta somma di € 29.153,36 “oltre interessi legali dalle scadenze al saldo”, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 850,00 oltre IVA e CPA come per legge. Tale Decreto Ingiuntivo in data 17/20.12.2013 è stato notificato all’Ente datore di lavoro, in data 9.10.2014 è stato munito di formula esecutiva ed in data 25/30.3.2016 è stato rinotificato, ai sensi dell’articolo 479, comma 2, c.p.c., con pedissequo atto di precetto per la maggiore somma di € 32.681,53. Con il presente ricorso, notificato esclusivamente mediante posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 3 bis L. numero 53/1994 il 10/11.10.2016 e depositato il 24.10.2016, l’ing. Giovanni Di Trapani ha chiesto il pagamento della predetta somma di € 32.681,53, oltre ulteriori interessi legali fino al soddisfo, ed anche la condanna del Ente datore di lavoro al pagamento delle penalità ex articolo 114, comma 4, lett. e , cod. proc. amm., nel caso di ulteriore ritardo nell’adempimento successivo alla definizione del presente giudizio. Si è costituito in giudizio Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, il quale ha 1 eccepito l’inammissibilità del ricorso a in via principale, per l’inesistenza della notifica, effettuata soltanto in via telematica, senza la previa autorizzazione di cui all’articolo 52 cod. proc. amm., richiamando la Sentenza della III Sezione del Consiglio di Stato numero 189 del 20.1.2016 b in via subordinata, per la notifica del ricorso in formato di firma digitale CAdES, anzicchè con quello PAdES-BES, prescritto dagli articolo 6, comma 5, e 12, comma 6, dell’Allegato al D.P.C.M. numero 40 del 16.2.2016, relativo all’attuazione del processo telematico, entrato in vigore il 5.4.2016 c in via ulteriormente subordinata, per l’omessa allegazione della certificazione attestante il passaggio in giudicato del suddetto Decreto Ingiuntivo numero 472 del 18.11.2013, richiesta dall’articolo 114, comma 2, cod. proc. amm. 2 dedotto l’infondatezza del ricorso, in quanto il Piano di riparto tra il personale del Fondo Unico dell’Ente relativo all’anno 2011, approvato con Decreto Commissariale numero 1445 del 23.12.2011, di recepimento dell’Accordo sindacale del 18.10.2011, posto a base del Decreto Ingiuntivo numero 472 del 18.11.2013, era stato notevolmente ridimensionato dal Collegio dei Revisori dei Conti, per cui al ricorrente ing. Giovanni Di Trapani spettavano soltanto € 2.290,63, evidenziando anche che il ricorrente aveva illegittimamente percepito negli dal 2012 al 2016 la somma, relativa ai Fondi Unici, di € 116.822,02, che sarebbe stata recuperata attraverso la diminuzione degli stanziamenti dei Fondi Unici dei prossimi 5 anni 3 chiesto la reiezione della domanda di condanna dell’Ente al pagamento delle penalità ex articolo 114, comma 4, lett. e , cod. proc. amm., successive alla conclusione del presente giudizio, in quanto la nomina di un Commissario ad acta “elimina in radice la possibilità che si realizzi l’ipotesi della violazione o inosservanza successiva al provvedimento del Giudice amministrativo, richiamando la Sentenza della III Sezione del TAR Veneto numero 369 del 27.3.2015. In data 30.1.2017 il ricorrente ha depositato il Decreto di nomina del Commissario dell’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia del 10.8.2015, che aveva rilasciato il mandato all’avv. Vito Carella, avente la durata di 1 anno, e lo Statuto dell’Ente. Nella Camera di Consiglio dell’8.2.2017 il difensore dell’Ente resistente ha chiesto al Collegio di non tener conto dei predetti documenti, in quanto depositati tardivamente indi il ricorso in esame è passato in decisione. Innanzitutto, va accolta l’istanza dell’Ente resistente, svolta nella Camera di Consiglio dell’8.2.2017, in quanto ai sensi del combinato disposto di cui agli articolo 73, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm. i suddetti documenti avrebbero dovuto essere presentati entro il 18.1.2017, mentre sono stati depositato il 30.1.2017. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per l’inesistenza della notifica, effettuata ai sensi dell’articolo 3 bis L. numero 53/1994 esclusivamente in forma telematica, attesocché, ai sensi dell’articolo 44, comma 4, cod. proc. amm., l’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia ha, in ogni caso, sanato l’eventuale nullità della notifica, non potendo la predetta tipologia di notificazione essere considerata inesistente, come non condivisibilmente affermato dalla III Sezione del Consiglio di Stato con la richiamata Sentenza numero 189 del 20.1.2016, in quanto è inesistente soltanto la notifica che non ha alcuna attinenza e/o collegamento con la parte destinataria e/o con il luogo dove è stata eseguita sul punto cfr. TAR Basilicata Sent. numero 637 del 21.6.2016 . Invece, risulta fondata l’altra eccezione di inammissibilità, relativa alla notifica del ricorso con il formato di firma digitale CAdES, anzicchè con quello PAdES, prescritto dagli articolo 6, comma 5, e 12, comma 6, dell’Allegato al D.P.C.M. numero 40 del 16.2.2016. Al riguardo, va rilevato che l’articolo 21, comma 1, del predetto D.P.C.M. numero 40 del 16.2.2016 statuisce che le sue disposizioni “si applicano a partire dal 1° luglio 2016, data di introduzione del processo amministrativo telematico”. L’Allegato al tale D.P.C.M. numero 40 del 16.2.2016 stabilisce agli articolo 6, comma 5, e 12, comma 6, l’obbligo del formato di firma digitale PAdES, il quale si caratterizza per l’applicazione PDF, che consente la lettura immediata dei documenti digitali. Mentre il ricorrente ha notificato il ricorso in epigrafe con il formato di firma digitale CAdES, come evincibile dalla citazione “pdf.p7m”, indicata nella ricevuta di sottoscrizione in calce alla relata di notifica telematica del ricorso, la cui applicazione consente la lettura del documento digitale, soltanto accedendo tramite il programma CAdES. Pertanto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso in esame, in quanto dall’1.7.2016 il ricorso dinanzi al Giudice Amministrativo può essere notificato esclusivamente in via telematica soltanto con il formato di firma digitale PAdES, per cui deve ritenersi non nulla, ma inesistente una notifica con un altro formato di firma digitale e perciò non sanabile ai sensi dell’articolo 44, comma 4, cod. proc. amm. con la costituzione in giudizio della controparte, in quanto deve ritenersi che una relata di notifica con altro formato di firma digitale diverso da quello, prescritto dagli articolo 6, comma 5, e 12, comma 6, dell’Allegato al D.P.C.M. numero 40 del 16.2.2016, equivale ad una notifica priva di sottoscrizione. Parimenti, va accolta l’eccezione di inammissibilità, relativa alla mancata allegazione da parte del ricorrente della certificazione ex articolo 124 disp. att. c.p.c., attestante il passaggio in giudicato del Decreto Ingiuntivo numero 472 del 18.11.2013, attesocché la presentazione di tale certificato, prescritta dall’articolo 114, comma 2, cod. proc. amm., risulta necessaria per i ricorsi di ottemperanza per l’esecuzione delle Sentenze e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, che, diversamente, dalle Sentenze del Giudice Amministrativo, possono essere proposti soltanto se su di essi si è formato il giudicato, in quanto il passaggio in giudicato non può essere dimostrato in altro modo. A quanto sopra consegue l’inammissibilità del ricorso in esame. Spese compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.