E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale dell’8 gennaio 2014, il decreto legislativo numero 154 del 28 dicembre 2013, recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, che modifica la normativa precedente, in attuazione dell’ampia delega prevista dall’articolo 2 L. numero 219/2012 Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali .
Basta discriminazioni tra figli. Il Decreto Legislativo, provvedimento ampio e articolato, composto da ben 108 articoli, cancella dall’ordinamento italiano ogni residua discriminazione tra nati all’interno e all’esterno del matrimonio e adegua tutte le norme vigenti in materia di filiazione ai principi previsti dalla legge 219/2012, che ha equiparato lo status e diritti di tutti i figli, siano essi nati in costanza di matrimonio o fuori di esso, prevedendo l’unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio. «Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico». Come noto, i principi previsti dalla legge 219/2012 hanno modificato la forma giuridica della filiazione, applicando il principio per il quale «tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico». In questo modo, ha disposto la sostituzione, poi effettuata formalmente dal d.lgs. numero 154/2013, pubblicato ieri, nel codice civile e negli altri testi di legge, delle parole « figli legittimi » e « figli naturali» , cancellando le locuzioni « legittimi » e « naturali » e disponendo che sia ripotato esclusivamente « figli» , con tutte le conseguenze previste dal d.lgs. e dalle norme che esso ha riformato. Come riportano le note all’articolo 1 del d.lgs. 154, «resta salvo l'utilizzo delle denominazioni di ‘ figli nati nel matrimonio ’ o di ‘ figli nati fuori del matrimonio ’ quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative». Modificati i 4 codici e alcune leggi speciali. Sono stati modificati, in attuazione del principio dell’uguaglianza tra i figli, molti articoli del codice civile, ma anche del codice penale, di procedura penale e del codice di procedura civile, nonché di alcune leggi speciali, con sostanziali novità in materia, tra cui ad esempio l’adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio. Il d.lgs. numero 154/2013 entrerà in vigore, come previsto dall’articolo 108, il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e quindi esattamente il 7 febbraio 2014.
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