Ai sensi del Regolamento CE 261/2004 spetta il risarcimento dei danni per ritardo del volo anche nel caso in cui i passeggeri siano titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici, come ad esempio nel caso di un pacchetto all inclusive proposto da un tour operator con una particolare scontistica per i minori.
Sulla vicenda si è pronunciato il Tribunale di Busto Arsizio con la sentenza numero 549/21, depositata il 9 aprile. I genitori di due minori avevano chiesto ad una compagnia aerea il risarcimento dei danni patiti, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli di 4 e 9 anni , per il ritardo subito dal volo su cui si era imbarcata la famiglia, partita da Verona e atterrato a Cagliari con 3 ore e 54 minuti di ritardo. Veniva contestata anche la mancata informazione ed assistenza ai passeggeri. Il giudice di pace aveva parzialmente accolto le domande attoree condannando la società convenuta al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta dalla famiglia che ha dunque proposto appello. In particolare, i danneggiati lamentano l’affermazione del giudice di pace secondo cui, ai sensi del Regolamento CE 261/2004, i minori non vantavano alcun diritto di risarcimento in quanto viaggiatori non paganti. Chiedevano quindi la dichiarazione di nullità della sentenza di prime cure in quanto i minori all’epoca rientravano nella fascia di età che paga il volo e che comunque il diritto alla compensazione è legato al disagio patito dal passeggero quale conseguenza dell’inadempimento del vettore. Secondo il Tribunale l’applicazione del Regolamento CE 261/2004 da parte del giudice di pace risulta erronea. La sentenza richiama l’articolo 3.3. il quale, pur escludendo nella prima parte la sua applicazione ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o a una tariffa ridotta, chiarisce poi che «tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici». Tale ultima ipotesi è quella riscontrabile nel caso di specie, avendo la famiglia acquistato un pacchetto turistico all inclusive con un tuor operator che ha applicato una particolare scontistica alla famiglia. Di conseguenza, il Tribunale esclude ogni dubbio sull’applicabilità dell’articolo 7 del Regolamento citato e sul diritto al risarcimento del danno anche per i minori. In altre parole, «la compensazione in questione è volta a indennizzare i passeggeri dei gravi disagi e fastidi cfr. cons. 2 del Regolamento patiti a causa del ritardo, sicché non rileva che il costo del pacchetto turistico non sia stato sostenuto da essi stessi con proprie risorse». Per questi motivi, il Tribunale accoglie l’appello e riforma la sentenza di prime cure condannando la società a corrispondere agli appellanti, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui minori, la somma di 500 euro.
Tribunale di Busto Arsizio, sez. III Civile, sentenza 7- 9 aprile 2021, numero 549 Giudice Capotorti Motivi della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui minori e , avevano convenuto in giudizio la società s.p.a. dinnanzi al Giudice di Pace di Busto Arsizio, esponendo di aver acquistato un biglietto aereo per il volo NO5948 operante la tratta Verona - Cagliari il 29.6.2018, giunto a destinazione con un ritardo di 3 ore e 54 minuti. Aveva chiesto, pertanto, di accertare la responsabilità della società convenuta per il ritardo del volo, nonché per la mancata informazione ed assistenza ai passeggeri e, per l'effetto, condannarla a corrispondere loro la somma complessiva di Euro 1.000,00, prevista a titolo di compensazione pecuniaria ex articolo 6, lett. a , Regolamento CE numero 261/2004, oltre agli ulteriori danni patiti, da liquidarsi anche in via equitativa, comunque entro l'importo di Euro 1.032,00. Nel costituirsi in giudizio aveva offerto di definire la controversia con il versamento della somma di Euro 250,00, oltre alle spese di lite nel merito aveva dedotto che il ritardo del volo era avvenuto per un evento esterno imprevedibile ed eccezionale, ad essa non imputabile che del ritardo era stata fornita notizia ai tour operator, e che, comunque, aveva fornito assistenza a tutti i passeggeri giunti in aeroporto che in ogni caso, la compensazione non era dovuta ai minori ed , in quanto era documentalmente provato che gli stessi avevano viaggiato a tutolo gratuito. Aveva chiesto, pertanto, in caso di mancata accettazione della proposta conciliativa, il rigetto delle domande attoree o, in subordine, la riduzione della misura della compensazione in applicazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità. Con sentenza numero 139/2019, depositata in data 13.2.2019, il Giudice di Pace di Busto Arsizio ha parzialmente accolto le domande attoree, condannando la convenuta al pagamento della minore somma di Euro 500,00, e condannando gli attori al pagamento delle spese di lite cui avevano dato causa rifiutando la proposta conciliativa. Con l'atto di citazione in appello, gli appellanti hanno dedotto che il Giudice di Pace non aveva fatto corretta applicazione del Regolamento CE numero 261/2004 laddove aveva ritenuto palese che i minori non potessero vantare alcun diritto perché non paganti, senza peraltro motivare sul punto. Ed invero, non solo i minori, che, all'epoca, avevano nove e quattro anni, rientravano nella fascia di età che paga il trasporto aereo, ma il diritto alla compensazione era comunque legato al disagio patito dal passeggero in conseguenza dell'inadempimento del vettore. Il fatto, poi, che la famiglia avesse acquistato un pacchetto turistico all inclusive, non poteva condurre a ritenere che non fosse stato pagato il prezzo del trasporto. Secondo parte appellante la pronuncia del giudice di cure era, poi, del tutto erronea in punto di spese, laddove li aveva condannati alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta maturate successivamente al rifiuto dell'offerta transattiva da quest'ultima proposta, ritenendolo ingiustificato, tenuto conto che il Giudice di Pace stesso aveva condannato la convenuta al pagamento di una somma pari al doppio di quella proposta. Hanno chiesto, pertanto, di dichiarare la nullità della sentenza impugnata, con rimessione della causa al giudice di primo grado, o, in subordine, di riformarla, condannando la compagnia al pagamento della compensazione pecuniaria anche in favore degli attori e , nella misura di Euro 250,00 ciascuno, con vittoria di spese di lite anche del primo grado di giudizio. Nel costituirsi in giudizio, ha domandato il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, evidenziando che non era configurabile alcuna nullità della sentenza e ribadendo le difese ed eccezioni già svolte in primo grado, tra cui l'inapplicabilità del Regolamento ai due minori, che avevano viaggiato gratuitamente. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente articolo 132 c.p.c., si fa rinvio gli atti delle parti al verbale di causa. Si chiarisce, innanzitutto, che, ai sensi dell'articolo 354, comma 1, c.p.c., i casi di rimessione al primo giudice sono tassativi e costituiscono una deroga alla regola secondo cui il giudice d'appello è tenuto a decide le questioni nel merito, con sostituzione della sentenza di appello a quella di primo grado poiché le censure mosse dagli appellanti non rientrano nei casi indicati di cui agli articolo 353 e 354 c.p.c., a prescindere dalla fondatezza o meno dei motivi di appello, la causa non può essere rimessa al Giudice di Pace, dovendosi semmai riformare la pronuncia di prime cure. Ciò posto, l'appello merita accoglimento per i motivi di seguito esposti. Al riguardo si osserva che il Giudice di Pace, nel ritenere che il Regolamento CE numero 261/2004 non si applicasse ai due minori, in quanto non paganti, ha erroneamente ricostruito la disciplina applicabile al caso in esame. Sul punto basti osservare che l'articolo 3, 3, del Regolamento, sebbene nella prima parte escluda, in effetti, la sua applicazione ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile direttamente o indirettamente, al pubblico , è molto chiaro nel prevedere che Tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici . Ebbene, l'ultima ipotesi è esattamente quella che viene in rilievo nel caso di specie, essendo pacifico tra le parti, oltre che documentale, che gli odierni appellanti avessero acquistato un pacchetto turistico con un tour operator ed essendo evidente che è sussumibile in questa seconda parte della previsione normativa anche la scontistica praticata dai tour operator ai loro clienti, come avvenuto nel caso di specie cfr. docomma 2, fascicolo di primo grado di parte appellata, da cui si evince, comunque, che sono state unicamente apportate due riduzione bambino rispetto al prezzo pieno di 959,00 moltiplicato per quattro, che tutti i membri della famiglia hanno pagato le tasse e gli oneri aeroportuali e che è stato versato anche un adeguamento costo trasporto aereo , sicché non può in alcun modo concludersi che i minori abbiano viaggiato gratuitamente . Chiarito, dunque, che il Regolamento ed il suo articolo 7, che riconosce il diritto alla compensazione pecuniaria, risulta invocabile anche dai due minori e , e che la compensazione in questione è volta a indennizzare i passeggeri dei gravi disagi e fastidi cfr. cons. 2 del Regolamento patiti a causa del ritardo, sicché non rileva che il costo del pacchetto turistico non sia stato sostenuto da essi stessi con proprie risorse, deve essere riconosciuto come dovuto anche a e l'importo di Euro 250,00 per ciascuno, per un totale di Euro 500,00. Il Giudice di Pace, infatti, ha già accertato la sussistenza del ritardo superiore alle tre ore, nonché la mancata prova liberatoria, che era onere dell'odierna appellata fornire, in ordine all'esimente da quest'ultima allegata, ossia l'imprevisto fermo dell'aeromobile per un'indagine ispettiva presso lo scalo di Cancun circostanza che, peraltro, già in sé considerata, non può ritenersi valida esimente . Sul punto si precisa che tali statuizioni non sono state oggetto di appello incidentale tempestivo, volto ad ottenere una riforma del capo della sentenza del Giudice di Pace che ha parzialmente accolto le domande degli attori sul presupposto del ritardo imputabile. Ed invero, anche a voler qualificare la domanda svolta da in via subordinata come appello incidentale, lo stesso risulta inammissibile, in quanto proposto tardivamente l'appellata, infatti, si è costituita solo all'udienza di prima comparizione, mentre l'appello incidentale avrebbe dovuto essere proposto, al più tardi, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, venti giorni prima di tale udienza. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, stante l'integrale accoglimento delle pretese degli appellanti, in forza del principio della soccombenza ed in riforma della sentenza appellata, l'appellata deve essere condannata alla rifusione delle spese sostenute dagli appellanti nel primo grado di giudizio e in appello. Sul punto si precisa che, anche a prescindere dall'accoglimento del motivo di appello avente ad oggetto il diritto dei minori di ottenere la compensazione pecuniaria, il capo della sentenza impugnata che aveva condannato gli odierni appellanti al pagamento delle spese avrebbe comunque dovuto essere riformato, non avendo fatto il giudice di prime cure corretta applicazione dell'articolo 91 c.p.c. ed invero la norma in questione presuppone che il giudice accolga la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa , ipotesi che non ricorreva nel caso in esame, visto che la pronuncia impugnata ha condannato la convenuta al pagamento di una somma pari al doppio di quella offerta. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. numero 55 del 2014, guardando al valore dell'accolto, per il primo grado con riduzione al 30% dei compensi per la fase di studio e introduttiva, tenuto conto dell'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto, e con esclusione dei compensi dovuti per la fase istruttoria e per la fase decisionale, e per il presente grado con riduzione al 30% dei compensi per la fase di studio e introduttiva, tenuto conto dell'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto, con riduzione al 50% dei compensi per la fase decisionale, essendo stata depositata solo la comparsa conclusionale, nonché con esclusione dei compensi dovuti per la fase istruttoria. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando in appello nella causa numero 5071/2019, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede 1 accoglie l'appello proposto da e , in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui minori e e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza numero 139/2019, depositata in data 13.2.2019 dal Giudice di Pace di Busto Arsizio, condanna s.p.a. a corrispondere a e , quali esercenti la potestà genitoriale sui minori e , la somma di Euro 500,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della notifica dell'atto di citazione di primo grado al saldo 2 condanna l'appellata al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in Euro 70,00 per esborsi ed Euro 91,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e, quanto al presente giudizio, in Euro 91,50 per esborsi ed Euro 270,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.