Sono state depositate oggi le risposte del Consiglio di Stato ai quesiti del 26 giugno del Ministro della Salute aventi ad oggetto le Disposizioni Anticipate di Trattamento in materia di biotestamento.
L’intervento del Consiglio di Stato in materia. Con le Disposizioni Anticipate di Trattamento, introdotte dalla l. numero 219/2017, ogni individuo, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, può decidere “ora per allora” riguardo ad eventuali trattamenti sanitari che potrebbero riguardarlo e sui quali in futuro non sarà nella piena capacità per prestare consenso. Per fare ciò è prevista la redazione di un atto specificatamente previsto con cui manifestare la propria volontà. In particolare il Consiglio di Stato ha precisato che la banca dati nazionale, su richiesta dell’interessato, deve contenere copia delle DAT compresa l’indicazione del fiduciario il registro nazionale è aperto a tutti coloro che non sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale le DAT non hanno vincolo di contenuto, ossia l’interessato può scegliere se limitarle ad una particolare malattia, se nominare o meno il fiduciario ecc., con l’impegno del Ministero della Salute di mettere a disposizione un apposito modulo per facilitare il cittadino a rendere le DAT è inoltre necessario che vi sia la certezza sulla corretta formazione della volontà del dichiarante, dato che esse servono a orientare l’attività medica infine possono accedere alle DAT il medico e il fiduciario, fino a quando è in carica. Attraverso tale parere – si legge nel comunicato di oggi - «il Consiglio di Stato contribuisce all’effettiva attuazione del testamento biologico».