Inammissibile la proposizione dell’impugnazione in Cassazione a mezzo posta elettronica

Le forme di modalità di presentazione dell’impugnazione indicate negli articolo 582 e 583 c.p.p. hanno il carattere della tassatività, pertanto è inammissibile il ricorso presentato con inoltro dell’atto mediante posta elettronica, senza l’osservanza delle norme richiamate.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza numero 25641/18 depositata il 6 giugno, pronunciandosi sul ricorso avverso l’ordinanza della Corte d’Appello che rigettava l’istanza di ricusazione del giudice. L’impugnazione e la sua formalità. La Suprema Corte dichiarando inammissibile il ricorso, ribadisce quanto disposto dagli articolo 582 e 583 c.p.p., i quali in materia di presentazione dell’impugnazione stabiliscono con carattere tassativo, che essa deve essere presentata «personalmente ovvero a mezzo incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ovvero anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace nel luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all’estero». Si aggiunge poi che, in alternativa alla presentazione personale, è ammessa anche la proposizione a mezzo telegramma o posta raccomandata indirizzati alla cancelleria del giudice competente, non essendo invece ammessa la proposizione del ricorso a mezzo di posta elettronica, come avvenuto nel caso di specie. Dunque, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, ordinanza 22 marzo – 6 giugno 2018, numero 25641 Presidente Rosi – Relatore Di Stasi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 06.11.2017, la Corte di appello di Trieste ha rigettato l’istanza di ricusazione proposta da Z.A. nel procedimento numero 895/16. 2. Avverso l’ordinanza, è stato proposto ricorso per cassazione da parte di Z.A. . 3. È stata applicata la procedura senza formalità di cui all’ articolo 610 comma 5 bis cod.proc.penumero Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Gli articolo 582 e 583 cod.proc.penumero prevedono che l’impugnazione sia presentata personalmente ovvero a mezzo incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ovvero anche limitatamente alle parti private ed ai loro difensori nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all’estero . In alternativa alla presentazione personale dell’atto è riconosciuta la proposizione dell’impugnazione a mezzo telegramma o raccomandata indirizzati alla cancelleria del giudice a quo. Le forme di spedizione dell’atto di impugnazione hanno carattere di tassatività, come tale non suscettibile di equipollente Sez. 1, numero 16356 del 20.03.2015, Rv 263321 e numero 16776 del 04.04.2006, Rv 234250 . 3. Nella specie l’impugnazione è stata proposta con inoltro dell’atto medesimo a mezzo di posta elettronica e senza l’osservanza, quindi, delle forme stabilite per la presentazione del ricorso richieste dagli articolo 582 e 583 cod.proc.penumero . 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’articolo 616 cod. proc. penumero , non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sent. numero 186 del 13.6.2000 , alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.