RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V P.N. C. GERMANIA 11 GIUGNO 2020, RIC. 74440/17 TUTELA DELLA PRIVACY E LOTTA ALLA CRIMINALITÀ – DATI BIOMETRICI - TATUAGGI – LICEITÀ DELLA RACCOLTA. Lecito raccogliere i dati biometrici di un recidivo per tutelare la pubblica sicurezza. Il ricorrente fu processato perché sospettato di avere commesso il reato di ricettazione. Visti i suoi precedenti penali la polizia ordinò la raccolta e la conservazione dei suoi dati biometrici, anche dopo che il processo a suo carico fu archiviato: impronte delle dita e dei palmi delle mani, foto del viso, della figura intera, dei tatuaggi, descrizione dettagliata della sua persona etc. Vani i ricorsi per chiederne la cancellazione. Nessuna violazione dell’art.8 Cedu: è un pregiudicato che ha commesso diversi reati nell’arco di 13-20 anni, sì che è logico attendersi che possa compierne altri in futuro. Le forze di polizia hanno adottato tutte le misure atte a conservare, archiviare e trattare tali dati, la cui raccolta non è stata invasiva come eventuali prelievi per il DNA. Questi dati non sono accessibili a terzi, ma solo alle autorità preposte previa richiesta e sono finalizzati alla lotta al crimine ed a facilitare eventuali future indagini di polizia. Quindi se da un lato la raccolta di qualsiasi dato biometrico e delle immagini (ivi compresa la sua dettagliata descrizione) dell’interessato possono costituire un’interferenza nei suoi diritti, dall’altro sono legittimati dalle suddette finalità di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, di prevenire e reprimere crimini etc. L’interessato può chiedere la cancellazione dei suoi dati non più necessari e lo stesso possono farlo le autorità in sede di revisione. La prassi interna inoltre su queste tematiche è accessibile e prevedibile, sì che è stato rispettato il principio della certezza del diritto. Sul tema: MK c. Francia e Peruzzo e Martens c. Germania del 18/4 e 4/6/13. La violazione dell’art.8 è stata, invece, riscontrata nelle analoghe Boljevic c. Serbia del 16/6/20 sul diniego di riaprire un’azione di riconoscimento di paternità definita nel 1970 per effettuare l’esame del DNA, allora non disponibile e Draskovic c. Montenegro del 9/6/20 sulla mancata riesumazione e traslazione delle spoglie del marito della ricorrente dal Montenero alla Bosnia Erzegovina per l’opposizione di un nipote. SEZ. V CASTELLANI C. FRANCIA 30 APRILE 2020, RIC. 43207/16 DIVIETO DI TORTURA E TRATTAMENTI INUMANI - USO DELLA FORZA DA PARTE DELLA POLIZIA. Quando l’uso della forza da parte della polizia è legittimo e quando è un trattamento degradante? Il ricorrente subì un’irruzione, la mattina molto presto, da parte delle forze speciali della polizia: era stato arrestato davanti alla famiglia (aveva una figlia piccola all’epoca dei fatti) perché chiamato in causa in un giudizio penale per subornazione di testimoni e minacce di morte, in cui furono condannati i membri di una famiglia, con cui asseritamente avrebbe avuto rapporti di amicizia. Nel trambusto e vista l’ora, svegliato di soprassalto, aveva preso a sprangate un poliziotto scambiato per un ladro, ma dopo che gli agenti si erano qualificati non aveva opposto alcuna resistenza: durante l’arresto ed il trasporto in caserma subì diverse lesioni per le percosse ricevute. Vani i ricorsi per essere indennizzato. In generale l’uso della forza da parte della polizia durante le sue operazioni è lecito se strettamente necessario e proporzionato alle circostanze, sì che prima di agire deve attentamente pianificare i suoi interventi: valutare se ci sono effettive prove di colpevolezza, pericolosità della persona da arrestare, se è solo od in compagnia di terzi estranei alle indagini, se c’è il rischio che sia una minaccia per l’incolumità degli agenti o terzi, che possa fuggire o sopprimere/inquinare le prove. Nella fattispecie invece era stata minata la dignità del ricorrente e provocato un forte stato d’ansia anche ai familiari svegliati di soprassalto da un nutrito gruppo di poliziotti armati, in assetto antisommossa e protetti da scudi. La violenza esercitata sul ricorrente, che non aveva opposto resistenza, non era giustificata e proporzionata: i mezzi impiegati non erano strettamente necessari per permettere il suo interrogatorio e l’uso della violenza era stata eccessiva stante la sua condotta remissiva. Inoltre l’intera operazione non era stata debitamente pianificata ed eseguita: violato l’articolo 3 Cedu. Sul tema: Bouyid v. Belgium [GC] del 2015, Giuliani e Gaggio c. Italia [GC] del 2011 e Kucera v. Slovacchia del 17/7/07.