Vittoria definitiva per un automobilista destinatario di ben due verbali per eccesso di velocità. Fatale al Comune l’omessa indicazione da parte della Polizia municipale degli estremi del decreto prefettizio che autorizzava l’impiego dell’autovelox.
Verbale nullo – per la gioia dell’automobilista – se non sono indicati almeno gli estremi del decreto prefettizio che autorizza l’uso dell’ autovelox sullo specifico tratto di strada Corte di Cassazione, sentenza numero 10918/21, sez. II Civile, depositata il 26 aprile . Fatale all’ automobilista è l’andatura tenuta lungo una strada della provincia sarda. A inchiodarlo è il dato registrato in due distinte occasioni dall’apparecchio elettronico per il rilevamento della velocità utilizzato dalla Polizia municipale. Consequenziale la doppia multa, che, però, viene ritenuta illegittima dal Giudice di Pace. Per l’automobilista la soddisfazione dura pochissimo. In Tribunale, difatti, vince il Comune riprendono quindi sostanza i due verbali «elevati dalla Polizia municipale per eccesso di velocità rilevato, a mezzo di dispositivo elettronico, lungo una strada provinciale». In particolare, i Giudici di secondo grado ritengono illogico parlare di «violazione del diritto di difesa» dell’automobilista a fronte della «mancata indicazione, nei verbali di contestazione, degli estremi del decreto prefettizio di individuazione della strada – su cui era stata rilevata l’infrazione – tra quelle nelle quali è consentita l’installazione di dispositivi per il rilevamento automatico della velocità». Inoltre, i Giudici sottolineano che «l’automobilista non ha dimostrato di essere stato pregiudicato nell’esercizio del diritto di difesa né ha contestato che la strada lungo la quale erano state rilevate le infrazioni non avesse le caratteristiche richieste dalla legge ai fini della installazione dei dispositivi di rilevamento automatico della velocità». Col ricorso in Cassazione il legale dell’automobilista prova nuovamente a mettere in discussione la validità dei verbali redatti dalla Polizia municipale, ponendo in evidenza, soprattutto, «la mancata indicazione del decreto prefettizio che aveva consentito il rilevamento automatico della velocità e la contestazione differita della violazione». Questa osservazione è ritenuta convincente dai Giudici di terzo grado, i quali sanciscono, in sostanza, «l’ invalidità dei verbali ». I magistrati precisano che «il verbale con cui è effettuata la contestazione differita del superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox deve indicare gli estremi del decreto prefettizio. La mancanza di tale indicazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa» dell’automobilista e «non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione», anche perché «soltanto l’indicazione degli estremi del decreto nel verbale rende possibile al destinatario della contestazione l’accesso alla documentazione amministrativa e la predisposizione della difesa». Per completare il quadro, infine, viene richiamato un ulteriore paletto fissato dal Codice della strada , che « esige l’ indicazione nel verbale di contestazione dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata», e quindi, «ove ciò accada in quanto l’infrazione sia stata accertata a mezzo di apparecchiatura di rilevamento della velocità», la legittimità dell’accertamento e con esso dell’esercizio del potere sanzionatorio «si rinviene proprio nel decreto prefettizio». Valutati gli elementi a disposizione, infine, i Giudici della Cassazione sanciscono la vittoria definitiva dell’ automobilista , annullando i verbali e condannando il Comune a sborsare oltre 2mila euro per le spese processuali.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 28 ottobre 2020 – 26 aprile 2021, numero 10918 Presidente Gorjan – Relatore Picaroni Fatti di causa 1. Con sentenza pubblicata e notificata il 2 marzo 2017, il Tribunale di Oristano ha accolto l’appello proposto dal Comune di Arborea avverso la sentenza del Giudice di pace di Terralba numero 3 del 2013, e, per l’effetto, ha rigettato l’opposizione proposta da M.M. avverso i verbali nnumero omissis e omissis elevati dalla Polizia municipale del predetto Comune Arborea per violazione dell’articolo 142 C.d.S., comma 8, eccesso di velocità rilevato a mezzo di dispositivo elettronico lungo la strada provinciale numero . 2. Il Tribunale ha ritenuto che non integrasse violazione del diritto di difesa la mancata indicazione, nei verbali di contestazione, degli estremi del decreto prefettizio di individuazione della strada su cui era stata rilevata l’infrazione tra quelle nelle quali era consentita l’installazione di dispositivi per il rilevamento automatico della velocità, e che non fosse sindacabile la scelta della PA di includere determinate strade o tratti di strade, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. numero 121 del 2002, articolo 4, conv. con modif. dalla L. numero 168 del 2002. Nella specie, ha osservato il Tribunale, il M. non aveva dimostrato di essere stato pregiudicato nell’esercizio del diritto di difesa nè aveva contestato che la strada lungo la quale erano state rilevate le infrazioni non avesse le caratteristiche richieste dalla legge ai fini della installazione dei dispositivi di rilevamento automatico della velocità. 2.1. Il Tribunale ha quindi esaminato gli ulteriori motivi di opposizione, che il giudice di primo grado aveva ritenuto assorbiti nel rilievo della invalidità dei verbali, e li ha rigettati. 3. M.M. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di sei motivi, ai quali resiste il Comune di Arborea con controricorso. 3.1. Il ricorso, già fissato per la decisione nell’adunanza camerale ex articolo 380-bis c.p.c., su proposta di improcedibilità, è stato rimesso alla pubblica udienza. Il ricorrente ha depositato memoria e documentazione concernente la notifica della sentenza d’appello. Ragioni della decisione 1. Come rilevato nell’ordinanza interlocutoria Cass. numero 30568 del 26/11/2018 , la questione della procedibilità del ricorso ex articolo 369 c.p.c., numero 2, è superata dal rilievo che la notifica del ricorso è avvenuta nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Ciò consente di escludere la formazione del giudicato, e quindi soddisfa pienamente la ratio sottesa alla sanzione della improcedibilità cfr. Cass. 10/07/2013, numero 17066 . 2. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’articolo 2 C.d.S., D.L. numero 121 del 2002, articolo 4, conv. con modif. dalla L. numero 168 del 2002, articolo 200 C.d.S., D.P.R. numero 495 del 1992, articolo 383 e si denuncia il difetto di motivazione dei verbali di contestazione avuto riguardo alla mancata indicazione del decreto prefettizio che aveva consentito il rilevamento automatico della velocità e la contestazione differita della violazione. 3. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli articolo 2, 12 C.d.S., D.P.R. numero 495 del 1992, articolo 345, in relazione alla L. numero 168 del 2002, nonché omesso esame di un documento decisivo. 4. Con il terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli articolo 11 e 12 C.d.S., D.P.R. numero 495 del 1992, articolo 345, in relazione alla L. numero 168 del 2002, nonché omesso esame di un documento decisivo. 5. Con il quarto motivo è denunciata violazione dell’articolo 97 Cost., nonché omesso esame di un documento decisivo. 6. Con il quinto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli articolo 11, 12 C.d.S., articolo 200 C.d.S., comma 3, articolo 201 C.d.S., comma 3, D.P.R. numero 495 del 1992, articolo 345, articolo 148 e 149 c.p.c., articolo 2669 e 2700 c.c., nonché omesso esame di un documento decisivo. 7. Con il sesto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione della L. numero 689 del 1981, articolo 4, nonché omesso esame di un documento decisivo. 8. Il primo motivo di ricorso, con il quale si ripropone la questione della invalidità dei verbali di accertamento per difetto di motivazione, è fondato e il suo accoglimento rende superfluo l’esame delle ulteriori doglianze. 8.1. In tema di sindacato del giudice ordinario sul provvedimento con cui il prefetto individua strade o tratti di strada nei quali è autorizzato l’uso di strumenti di rilevazione automatica della velocità, questa Corte afferma, con orientamento consolidato a partire da Cass. 06/04/2011, numero 7872 , che il provvedimento prefettizio può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione contenuta nell’articolo 2 C.d.S Si tratta, dunque, di provvedimento connotato in parte qua da discrezionalità vincolata, che deve essere disapplicato dal giudice ordinario se non conforme a legge. 8.2. Sempre secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il verbale con cui è effettuata la contestazione differita del superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox deve indicare gli estremi del decreto prefettizio. La mancanza di tale indicazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione ex plurimis, Cass. 04/10/2018, numero 24214 Cass. 20/12/2016, numero 26441 Cass. 13/01/2015, numero 331 Cass. 30/01/2008, numero 2243 . Soltanto l’indicazione degli estremi del decreto nel verbale rende possibile al destinatario della contestazione l’accesso alla documentazione amministrativa e la predisposizione della difesa. Il rilievo si salda alla previsione contenuta nell’articolo 201 C.d.S., che esige l’indicazione nel verbale di contestazione dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata, e quindi, ove ciò accada in quanto l’infrazione sia stata accertata a mezzo di apparecchiatura di rilevamento della velocità, la legittimità dell’accertamento e con esso dell’esercizio del potere sanzionatorio si rinviene proprio nel decreto prefettizio. 8.4. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non si versa in ipotesi di violazione soltanto formale, rispetto alla quale la parte opponente sarebbe onerata di provare il pregiudizio concreto al diritto di difesa. 9. All’accoglimento del primo motivo di ricorso, che assorbe i rimanenti, segue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel merito, di annullamento dei verbali oggetto dell’opposizione. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla i verbali oggetto di opposizione e condanna il Comune di Arborea al pagamento delle spese di lite dei giudizi di merito, che liquida in misura di Euro 580,00 per il primo grado e di Euro 864,00 per il secondo grado, nonché delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 850,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.