Illecito lo chèque postdatato ma consegnato prima della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni

Legittima l’ingiunzione emessa dal Prefetto nei confronti dell’uomo colpevole, in sostanza, di avere violato lo stop impostogli dalla banca. Ciò che conta è il momento in cui l’assegno viene presentato all’incasso.

Revocata dalla banca l’autorizzazione ad emettere assegni. Illecito però anche lo chèque emesso precedentemente ma postdatato e quindi portato all’incasso successivamente all’azione dell’istituto di credito Cassazione, ordinanza n. 6198/21, sez. II Civile, depositata il 5 marzo . All’origine della querelle giudiziaria c’è l’ingiunzione emessa dal Prefetto nei confronti di un uomo, reo di avere emesso un assegno dopo che la banca trattaria gli aveva revocato l’autorizzazione . Sia in primo che in secondo grado l’opposizione proposta dall’uomo viene respinta. In particolare, i Giudici del Tribunale pongono in evidenza che lo chèque in questione fu emesso con data ideologicamente falsa , sicché l’emittente aveva assunto il rischio che il titolo venisse presentato all’incasso in momento successivo alla revoca della facoltà di emettere assegni . Inoltre, viene anche precisato che l’intervenuto successivo pagamento del dovuto ovvero che il titolo era stato presentato fuori termine per il protesto sono dati di fatto non rilevanti ai fini del concretizzarsi dell’illecito . Per giustificare la propria condotta l’uomo si sofferma su un dato di fatto acclarato l’assegno – ancorché con data falsa – fu consegnato al prenditore il 14 giugno, mentre la revoca dell’autorizzazione fu comunicata appena il 28 giugno, quando cioè l’emissione dell’assegno, intesa come consegna ad altri del titolo, s’era già realizzata . Di conseguenza, l’uomo ritiene illogico catalogare la sua azione come condotta tipica descritta ex art. 1 l. n. 386/1990, che punisce l’emissione di assegno dopo la revoca, posto che l’emissione era intervenuta prima del provvedimento adottato dalla banca. L’obiezione difensiva non convince però i giudici della Cassazione, i quali ribattono ricordando che la normativa sull’assegno bancario prevede che il titolo per esser valido mezzo di pagamento e titolo esecutivo debba esser emesso completo dei dati richiesti dalla disciplina speciale che lo regola, tra i quali figura la data di emissione . In caso, invece, di dazione al prenditore di assegno con data falsa, poiché postdatato, sulla scorta di un patto tra le parti che l’incasso avverrà a partire dalla data figurante sul titolo , è ben vero che si è ripetutamente affermata la nullità del patto e l’immediata esigibilità dell’assegno , ma ciò, chiariscono i magistrati, non esclude che, in caso di rispetto del patto – ancorché nullo –, l’assegno, quale mezzo di pagamento e titolo esecutivo, risulta inter partes emesso il giorno indicato . Ciò comporta che nell’emettere il titolo con data ideologicamente falsa l’emittente si assume il rischio che il titolo sia presentato all’incasso – conformemente alla data riportata – in momento successivo alla revoca dell’autorizzazione della banca trattaria ed anche scorsi i dieci giorni previsti dall’articolo 9 della legge 386 del 1990 . Correttamente, quindi, concludono dalla Cassazione, si è ritenuto che l’emissione illecita dell’assegno, sanzionata ex articolo 1 della legge 386 del 1990, non si configura al momento della materiale consegna al prenditore del modulo incompleto, bensì al momento in cui esso viene presentato all’incasso portante tutti gli elementi essenziali prescritti dalla normativa a sua disciplina per essere valido mezzo di pagamento e titolo esecutivo .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 11 gennaio – 5 marzo 2021, n. 6198 Presidente/Relatore Gorjan Fatti di causa G.N. D. propose opposizione, avanti il Giudice di Pace di Sulmona, avverso l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Prefetto di L'Aquila per l'emissione di assegna bancario dopo che la banca trattarla aveva revocato l'autorizzazione ad emettere assegni. Il primo Giudice ebbe a rigettare l'opposizione ed il D. interpose gravame che fu trattato dal Tribunale di Sulmona. Il Giudice adito rigettò l'impugnazione osservando come l'assegno in questione fu emesso con data ideologicamente falsa sicché l'emittente aveva assunto il rischio che il titolo venisse presentato all'incasso in momento successivo alla revoca della facoltà di emettere assegni da parte della Banca trattarla. Inoltre il Giudice d'appello rilevava come l'intervenuto successivo pagamento del dovuto ovvero che il titolo era stato presentato fuori termine per il protesto erano dati di fatto non rilevanti ai fini del concretizzarsi dell'illecito. Avverso la sentenza resa dal Tribunale il D. ha proposto ricorso per cassazione fondato su unico motivo. Il Ministero degli Interni è rimasto intimato. Ragioni della decisione Il ricorso proposto dal D. s'appalesa infondato e va rigettato. In limine deve rilevare la Corte come la notifica del ricorso al Ministero degli Interni sia nulla in quanto effettuata presso l'Avvocatura dello Stato di L'Aquila anziché, come dovuto, presso l'Avvocatura Generale di Roma - Cass. SU n. 608/15 -. Tuttavia non appare necessario disporre la nuova notificazione del ricorso, a sanatoria della nullità rilevata, in ossequio al canone del giusto processo in tempi ragionevoli, poiché il ricorso comunque va rigettato. Con l'unico articolato mezzo d'impugnazione il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione della norma portata nell'art 1 legge 386/90 poiché il Giudice abruzzese non ha considerato che in causa era dato fattuale incontestato che l'assegno - ancorché con data falsa - fu consegnato al prenditore il 14 giugno, mentre la revoca dell'autorizzazione fu comunicata appena il 28 del medesimo mese di giugno, quando cioè l'emissione dell'assegno, intesa come consegna ad altri del titolo, s'era già realizzata. Di conseguenza osservava il D. non concorreva la condotta tipica descritta ex art 1 legge 386/1990, che appunto punisce l'emissione di assegno dopo la revoca, posto che nella specie detta emissione era intervenuta prima. L'argomentazione critica esposta dal D. non supera la corretta ricostruzione logico-giuridica operata dal Tribunale di Sulmona fondata sullo specifico insegnamento di questa Suprema Corte al riguardo - Cass. sez. 2 n. 14322/07 -, cui questo Collegio intende dar continuità. Il Tribunale ha posto in evidenza come la normativa sull'assegno bancario preveda che il titolo per esser valido mezzo di pagamento e titolo esecutivo debba esser emesso completo dei dati richiesti dalla disciplina speciale che lo regola, tra i quali figura la data di emissione. In caso di dazione al prenditore di assegno con data falsa, poiché postdatato, sulla scorta di un patto tra le parti che l'incasso avverrà a partire dalla data figurante sul titolo, è ben vero che costante insegnamento di questo Supremo Collegio - richiamato dal ricorrente nel ricorso - afferma la nullità del patto e l'immediata esigibilità dell'assegno, ma ciò non esclude che in caso di rispetto del patto - ancorché nullo - l'assegno, quale mezzo di pagamento e titolo esecutivo, risulta inter partes emesso il giorno indicato sullo stesso - Cass. pen. sez. 5 n. 2908/99 -. Di conseguenza nell'emettere il titolo con data ideologicamente falsa l'emittente si assume il rischio che il titolo sia presentato all'incasso - conformemente alla data riportata sullo stesso - in momento successivo alla revoca dell'autorizzazione della banca trattarla ed anche scorsi i dieci giorni previsti dall' art 9 legge 386/1990. Quindi rettamente il Giudice abruzzese ha ritenuto che l'emissione illecita dell'assegno, sanzionata ex art 1 legge dianzi citata, non si configura al momento della materiale consegna al prenditore del modulo-assegno incompleto, bensì al momento in cui lo stesso viene presentato all'incasso portante tutti gli elementi essenziali prescritti dalla normativa a sua disciplina per essere valido mezzo di pagamento e titolo esecutivo. Al rigetto del ricorso non segue statuizione sulle spese di lite di questo giudizio di legittimità in difetto di costituzione della parte resistente. Concorrono in capo al ricorrente le ragioni processuali per l'ulteriore pagamento del contributo unificato. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'art 13 comma 1 bis D.P.R. 115/02.