L'inizio della procedura di mobilità sospende l'obbligo di assunzione del personale disabile.
Con la sentenza numero 10731/11, depositata il 16 maggio, la Corte di Cassazione ha precisato che gli obblighi di assunzione di personale disabile, previsti dalla normativa sull'avviamento L. numero 68/99 , sono sospesi nei confronti delle imprese poste in mobilità, per la durata della procedura e a decorrere dalla scadenza di sei mesi dall'ultimo licenziamento.La fattispecie. Una società proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, con la quale veniva condannata ad assumere una dipendente disabile, in quanto destinataria di un provvedimento di avviamento obbligatorio. Sosteneva, invece, di essere stata esonerata dal rispetto degli obblighi occupazionali, a seguito di una procedura di mobilità, ma l'appello veniva rigettato in Appello.La mobilità sospende l'obbligo di assumere. Secondo la Corte di Cassazione, il ricorso proposto dall'azienda è fondato. I giudici di merito, infatti, confermando la condanna per la società non hanno dato rilievo alla sospensione dell'obbligo derivante dalle norme sulla mobilità.In particolare, l'avviamento della dipendente era intervenuto durante la procedura di mobilità e, quindi, mentre era sospeso l'obbligo di assunzione, dovendo esso calcolarsi a decorrere dalla scadenza di sei mesi in precedenza un anno dall'ultimo licenziamento.Precedenza all'assunzione del lavoratore espulso dal ciclo produttivo. Le norme sulle assunzioni obbligatorie prevedono che, quando la procedura di mobilità si conclude con almeno cinque licenziamenti, gli obblighi di assunzione di personale disabile sono sospesi finché permane il diritto di precedenza all'assunzione per i lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo, previsto dall'articolo 8, L. numero 223/91.Alla luce di queste considerazioni, il Collegio ritiene che il provvedimento di avviamento è stato illegittimamente adottato durante il periodo di sospensione dell'obbligo di assunzione. Per questo, il ricorso viene accolto.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 marzo - 16 maggio 2011, numero 10731Presidente Roselli - Relatore BalestrieriSvolgimento del processoLa s.p.a., destinataria del provvedimento di avviamento obbligatorio al lavoro di dell'11 dicembre 2000, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 14 febbraio 2003, con cui era stata accolta la domanda di quest'ultima, diretta al riconoscimento dell'obbligo della società alla sua assunzione, con conseguente condanna al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate.Lamentava in particolare che il Tribunale aveva ritenuto legittimo l'atto di avviamento, senza adeguatamente considerare il provvedimento 5 ottobre 2001 numero 2897 della Provincia di Roma con cui la società veniva esonerata dal rispetto degli obblighi occupazionali previsti dalla legge numero 68 del 1999 a seguito di procedura di mobilità attivata dall'azienda in data 5 novembre 1999 presso l'U.R.L.M.O. de L'Aquila .Costituitasi la la Corte, con sentenza del 5 novembre 2007, respingeva il gravame.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria.La restava intimata.Motivi della decisione1. Deve pregiudizialmente osservarsi che la notifica del presente ricorso per cassazione non risulta avvenuta nel termine annuale per impugnare di cui all'articolo 46 coma 17 della L. numero 69 del 2009, ratione temporis inapplicabile alla fattispecie .Più in particolare risulta che le notifiche effettuate in data 5 novembre 2008 non sono andate a buon fine, per trasferimento del procuratore costituito. Considerato tuttavia che la ricorrente ha successivamente provveduto alla rituale notifica presso quest'ultimo in data 1° dicembre 2008, deve applicarsi il principio per cui la notificazione del ricorso per cassazione eseguita in luoghi diversi da quelli prescritti non determina l'inesistenza della stessa, ma la sua semplice nullità, alla quale si può porre rimedio con la rinnovazione prevista dall'articolo 291 come avvenuto ella specie , oppure in esecuzione di apposito provvedimento del giudice in tal senso, senza che rilevi che alla rinnovazione si provveda posteriormente alla scadenza del termine per impugnare nello stesso senso, Cass. sez. unumero 22 luglio 2002 numero 10096 e Cass. 14 maggio 2004 numero 9242 .2 -Venendo pertanto al merito si osserva.Con primo motivo la ricorrente denuncia la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli 7 e 9 della L.numero 68 del 1999, avendo escluso nel caso di specie la sospensione dell'obbligo d' assunzione derivante dalle norme citate.Lamentava in particolare la ricorrente che col provvedimento 5 ottobre 2001 della Provincia di Roma, la società era stata esonerata dal rispetto degli obblighi occupazionali previsti dalla legge numero 68 del 1999, a seguito di procedura di mobilità attivata dall'azienda in data 5 novembre 1999 presso l'u.r.l.m.o. de L'Aquila che i lavoratori avviati, tra cui la erano pertanto stati erroneamente reinseriti nel programma di avviamento, a differenza di quanto ritenuto dalla corte di merito.Che l'avviamento della risultava in effetti intervenuto durante la sospensione dell'obbligo di assunzione derivante dalla procedura di mobilita, ai sensi del 5° comma dell'comma 1 dell'articolo 9.3. - Il motivo è fondato ed assorbe l'intero ricorso.Il provvedimento 5 ottobre 2001 della Provincia di Roma, proveniente dalla stessa autorità che aveva emesso l'atto di avviamento sempre il servizio collocamento disabili della Provincia di Roma , per il suo contenuto dichiarativo dell'esenzione dell'obbligo di assunzione da parte della società e della conseguente erroneità, ab origine, dell'avviamento della deve intendersi avere efficacia retroattiva.L'articolo 6 d.lgs numero 297 del 2002 .Deve quindi ritenersi che, a differenza di quanto stabilito nella prima parte della norma in esame, in caso di procedura di mobilità disciplinata dagli 24 della legge 23 luglio 1991, numero 223, non sussiste alcun limite territoriale, non essendovi alcun riferimento all'ambito provinciale.La richiesta di assunzione di personale da parte del datore di lavoro deve essere poi effettuata articolo 3, comma 5. della L. numero 68 del 1999, sicché il provvedimento di avviamento venne effettivamente illegittimamente adottato durante il periodo di sospensione dell'obbligo di assunzione.4. -Il ricorso deve pertanto accogliersi, la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel mento direttamente da questa Corte con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo. Le alterne vicende del giudizio giustificano la compensazione delle spese.P.Q.M.Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda di cui al ricorso introduttivo.Compensa le spese dell'intero giudizio.