Se non c'è lo scontro, il concorso di colpa va provato

Se in un sinistro stradale non vi è collisione tra i mezzi coinvolti, non si applica la presunzione di corresponsabilità.

La presunzione di corresponsabilità prevista in materia di circolazione di veicoli articolo 2054, comma 2 c.c. è applicabile soltanto in ipotesi di scontro tra veicoli, non anche quando sia mancata la collisione tra gli stessi.Il caso. Un autobus viaggia a velocità sostenuta su una strada statale sdrucciolevole e particolarmente impervia. Incrocia, in un tratto piuttosto stretto, uno scuolabus proveniente in direzione di marcia opposta. Per evitare l'impatto finisce nel canale laterale. Invano invoca davanti al Tribunale di Piacenza la presunzione di corresponsabilità.Si applica il 2054 solo se c'è lo scontro. Il giudice monocratico del Tribunale richiama l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità che ha precisato che la presunzione di corresponsabilità prevista dall'articolo 2054 comma 2 c.c. è applicabile soltanto in ipotesi di scontro tra veicoli e non quando sia mancata la collisione fisica tra gli stessi.Il principio non può essere superato invocando quella parte di giurisprudenza che ritiene la norma applicabile estensivamente all'ipotesi di sinistro in cui manchi una collisione diretta tra veicoli e quando sia necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, solo laddove nel sinistro stradale tale concorso sia stato accertato in concreto, e sia quindi già stato positivamente determinato il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro.Nel caso di specie oggetto della materia del contendere è proprio l'accertamento dell'eventuale responsabilità, e quindi del contributo causale, dello scuolabus, non coinvolto in nessuno scontro.Onere probatorio. Spetta pertanto all'autista provare che l'occupazione del bordo stradale oltre il limite asfaltato, è stata una manovra di emergenza resa necessaria per evitare lo scontro con lo scuolabus.

Tribunale di Piacenza, sentenza 27 ottobre 2010 20 gennaio 2011, numero 48Giudice MorliniFatto e diritto rilevato che, promuovendo la presente controversia, l'attore espone che il 9/3/2001, alle ore 16,30, un autobus di sua proprietà percorreva la S.S. 588 da V. con direzione C. che in un punto particolarmente stretto, incrociando uno scuolabus condotto dal G. e di proprietà del Comune di C., proveniente dall'opposta direzione di marcia, per evitare il contatto tra i veicoli si spostava sulla sua destra che a seguito del cedimento della banchina, l'autobus ai adagiava sul fianco destro nel canale sottostante al lato della strada. Sulla base di tale narrativa e riconosciuto un rilievo colposo anche con riferimento alla condotta del proprio autista, deduce un concorso di colpa dell'ANAS, per avere omesso la manutenzione della banchina e non avere comunque segnalato che la stessa era sdrucciolevole e del G. , per avere costretto l'autobus ad una manovra di emergenza finalizzata ad evitare lo scontro, altrimenti inevitabile in ragione della posizione dello scuolabus non sulla propria destra e di un eccesso di velocità dello scuolabus stesso. In ogni caso, invoca l'applicazione della presunzione di corresponsabilità di cui all'articolo 2043 c.c.Resistono l'ANAS, G. ed il Comune di C La causa è istruita con una CTU affidata al P.I. Franchi ritenuto che, manifestamente infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa ANAS, in ragione del dedotto decorso del biennio previsto dall'articolo 2947 comma 2 c.comma tra il sinistro e la notifica della citazione.Sul punto, basta osservare che, così come evidenziato dalla difesa dell'attore, la prescrizione è stata ritualmente interrotta con le raccomandate di cui agli allegati 13 e 14 del fascicolo attoreo ritenuto poi che, ugualmente del tutto infondata è l'eccezione, sempre sollevata dalla difesa ANAS, di difetto di legittimazione passiva, posto che la legittimazione deriva dal fatto che, ex lege, l'ANAS era all'epoca proprietaria della strada statale ritenuto inoltre che, non accoglibile è pure l'eccezione sollevata dalla difesa ANAS in ordine alla nullità della causa petendi. Invero, pur dovendosi dare atto che la citazione attorea è abbastanza carente ed approssimativa nell'indicazione delle norme giuridiche di riferimento, pare al Giudice che non possa dubitarsi del fatto che l'azione svolta nei confronti dell'ANAS sia quella generale fondata sulla responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 c.c., essendo dedotta la colpa dell'ANAS stessa per l'omessa manutenzione della banchina e l'omessa apposizione di adeguata segnaletica, e non essendo invece mai stata invocata la responsabilità custodiale ex articolo 2051 c.c. considerato che, venendo al merito, la domanda attorea è infondata, e va pertanto rigettata, a ciò dovendosi giungere sulla base di alcune conclusioni raggiunte dalla CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato alle osservazioni delle difese, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.Invero, con riferimento alla posizione dell'ANAS, si osserva, quanto alla prima censura mossa, che non può certo parlarsi di omessa manutenzione della banchina, per l'assorbente rilievo che nessuna banchina era presente nel luogo in cui l'autobus è uscito di strada id est pacificamente il chilometro 6, non già il chilometro 3+900, come per mero errore materiale indicato dai Carabinieri nel rapporto cfr. pag. 6 e 25 perizia , essendo unicamente presente un manto erboso immediatamente degradante e pertanto certamente non percorribile pag. 8, 26 perizia . D'altro canto, l'assenza della banchina e la presenza di un mero manto erboso, non può certo essere considerata un'insidia o trabocchetto, atteso che è palesemente e visivamente accertabile dall'autista . quindi la situazione presente non invitava, anzi escludeva, l'occupazione del bordo oltre il limite asfaltato pag. 12 perizia , proprio perché l'assenza di banchina è puntualmente accertabile pag. 26 perizia .Quanto poi alla seconda censura rivolta all'ANAS, relativa all'omessa segnalazione della pericolosità della strada, trattasi di rilievo infondato in fatto, posto che esiste in realtà una segnaletica, presente sin dal 1994, che indica sia la strettoia , sia la strada sdrucciolevole cfr. pag. 7, 8, 10, 26 perizia . osservato che, con riferimento alla posizione dello scuolabus condotto dal G. e di proprietà del Comune, va innanzitutto disattesa l'impostazione giuridica della difesa di parte attrice, che ritiene applicabile la presunzione di corresponsabilità di cui all'articolo 2054 comma 2 c.comma Invero, essendo pacifico che non vi è stata collisione diretta tra i mezzi, non può essere applicata la presunzione di cui trattasi.La giurisprudenza di legittimità del tutto maggioritaria, che questo Giudice condivide ed al cui insegnamento intende conformarsi, ha infatti spiegato che la presunzione di corresponsabilità prevista dall'articolo 2054 comma 2 c.comma è applicabile soltanto in ipotesi di scontro tra veicoli e non quando sia mancata la collisione tra gli stessi, posto che l'estensione del concetto di 'scontro' a tutte le ipotesi in cui si verifica un nesso eziologico tra le reciproche manovre e l'evento lesivo, contrasta sia con l'inequivoca lettera della legge -dato che l'espressione 'scontro' indica soltanto la collisione fisica sia con la sistematica e la ratio della fattispecie Cass. numero 12370/2006, Cass. numero 12750/2001, Cass. numero 10026/1998, Cass. numero 10110/1997, Cass. numero 9051/1995, Cass. numero 3814/1979 per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Roma 20/3/2006 . Né tale principio può essere superato riferendosi a quella parte di giurisprudenza che ritiene la norma in parola estensivamente applicabile all'ipotesi di sinistro in cui manchi una collisione diretta tra veicoli e quando sia necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, laddove però nel sinistro stradale tale concorso sia stato accertato in concreto, e sia quindi stato positivamente acclarato il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro Cass. numero 10751/2002 e Cass. numero 3131/1996 . Nel caso che qui occupa, infatti, oggetto di causa è proprio l'accertamento dell'eventuale responsabilità, e quindi del contributo causale, del veicolo condotto dal G. codificati dall'articolo 2697 c.c., spetta interamente all'attore dar prova di quanto dedotto, e cioè che l'occupazione del bordo stradale oltre il limite asfaltato, è stata una manovra di emergenza resa necessaria per evitare lo scontro con lo scuola scuolabus, asseritamente circolante in violazione delle norme di circolazione in quanto in eccesso di velocità e sul lato sinistro della strada osservato quindi che, gli unici dati certi relativi al comportamento dei due veicoli, depongono tutti univocamente in senso sfavorevole all'attore. Infatti, può dirsi che l'autobus attoreo viaggiava ad una velocità sicuramente non al di sotto di 68-70 chilometri orari pag. 13 e 16 perizia , quindi certamente superiore a quella consentita e dovuta in relazione allo stato dei luoghi, senza nemmeno operare alcuna decelerazione prima dell'occupazione del bordo stradale non asfaltato cfr. pag. 14 perizia l'autobus è stato sanzionato per la violazione dell'articolo 141 comma 2-11, non essendo stato in grado di compiere in condizioni di sicurezza la manovra richiesta C.d.S. cfr. all. 1 del fascicolo attoreo perdippiù, l'assoluta mancanza di alberi o siepi nel tratto di strada interessato dal sinistro, rendeva possibile l'avvistamento dello scuolabus da parte dell'autobus, e viceversa, con largo anticipo cfr. pag. 11 perizia e da una distanza non inferiore a 120-130 metri cfr. pag. 14 perizia , ciò che avrebbe dovuto suggerire al conducente dell'autobus di accostarsi sulla sua destra ed attendere il transito dello scuolabus fermo od a velocità particolarmente moderata. Non vi è invece prova alcuna di quanto dedotto da parte attrice in ordine all'eccesso di velocità del G. ed alla sua guida sulla parte sinistra della carreggiata, con la conseguenza che nessun profilo colposo nella guida dello stesso è stato provato dall'attore, a ciò tenuto in ragione del riparto probatorio previsto dall'articolo 2697 c.c. evidenziato che, in ragione di tutto quanto sopra, la domanda risarcitoria attorea va rigettata. Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'articolo 91 c.p.comma in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo in assenza di nota, sono quindi poste a carico della soccombente parte attrice ed a favore delle vittoriose due parti convenute. Per gli stessi principi in tema di soccombenza, anche le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con il separato decreto di cui a dispositivo, sono definitivamente poste a carico di parte attrice.Si dà atto che il presente fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice all'udienza del 27/10/2010, ed in tale udienza è stato deciso con sentenza contestuale ex articolo 281 sexies c.p.c.P.Q.M.il Tribunale di Piacenza in composizione monocraticadefinitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa rigetta la domanda condanna R. T. s.r.l. a rifondere a Comune di C. e G. M., in via solidale nei rapporti esterni ed in via parziaria nei rapporti interni, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA ed articolo 14 TP condanna R. T. s.r.l. a rifondere a ANAS le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA ed articolo 14 TP pone definitivamente a carico di R. T. s.r.l. le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto 7/10/2005.