L’Agenzia delle dogane risponde anche per i periodi anteriori al 2001

La legittimazione passiva dell’Agenzia delle dogane sussiste anche per il periodo antecedente al transito del personale sul proprio ruolo in questo caso non si verte in una ipotesi di cessione vera e propria di attività o servizi pubblici economicamente valutabili, per la quale troverebbe applicazione la norma di cui all’art. 2112 c.c., bensì di un semplice riordino, soppressione e fusione di ministeri.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 21809, depositata il 24 settembre 2013. La riorganizzazione dei Ministeri passa dalle Agenzie. Dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell’art. 1 del d.m. 28/12/2000, sono divenute esecutive” le agenzie fiscali istituite con il d.lgs. n. 300/1999, e cioè le Agenzie delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio, aventi personalità di diritto pubblico e dotate di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Come è noto, tali Agenzie – che possono avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato – gestiscono le funzioni già esercitate dai vari dipartimenti ed uffici del Ministero delle Finanze, ora confluito nel Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale rimangono le sole funzioni statali” elencate nell’art. 56 del d.lgs. n. 300/1999. Trasferimento di funzioni dal Ministero all’Agenzia successione a titolo particolare, non universale. Orbene, già in precedenza le Sezioni Unite hanno riconosciuto l’ammissibilità del ricorso, nell’ambito di un contenzioso tributario, sia da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia dell’Agenzia delle entrate ciò in quanto il trasferimento dei rapporti inerenti le entrate tributarie all’Agenzia delle entrate, in assenza di diverse previsioni legislative, non costituisce un’ipotesi di successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c., quanto una successione a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., essendo l’Agenzia delle entrate destinataria del trasferimento di posizioni attive e passive specificamente determinate. In questo modo, le Sezioni Unite hanno inteso aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la successione nel processo di cui all’art. 110 c.p.c. è circoscritta all’ipotesi del venir meno della parte per morte o altra causa”, con subingresso nel rapporto sostanziale di un successore a titolo universale. Nella fattispecie presa in considerazione, le Sezioni Unite avevano escluso la sussistenza di una siffatta successione, in quanto il Ministero delle Finanze, pur essendo confluito nel Ministero dell’Economia e delle Finanze, è rimasto in vita e mantiene le funzioni anche in materia di entrate ex art. 56, d.lgs. n. 300/1999 , mentre l’Agenzia delle entrate è destinataria di un trasferimento” di rapporti e di attribuzioni, vale a dire di una vicenda traslativa di posizioni attive e passive specificamente determinate, ma non subentra nell’universalità dei rapporti facenti capo ad un soggetto non più esistente. Differenze retributive relative ai periodi precedenti al 1° gennaio 2001? La domanda va proposta all’Agenzia delle dogane. Applicando tali principi, la decisione in esame ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell’Agenzia delle dogane per il periodo antecedente al transito del personale sul suo ruolo sulla base del rilievo che non si trattava di una cessione vera e propria di attività o servizi pubblici economicamente valutabili, per la quale avrebbe potuto trovare applicazione la norma di cui all’art. 2112 c.c., bensì di un semplice riordino, soppressione e fusione di ministeri. Nella fattispecie, infatti, si verte in una ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c Conseguentemente, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di condanna dell’Agenzia delle dogane al pagamento delle differenze retributive connesse all’espletamento di mansioni superiori da parte del pubblico dipendente, la medesima convenuta è titolare della legittimazione passiva anche in relazione al debito retributivo maturato nei confronti del lavoratore antecedentemente al 1° gennaio 2001, data della sua operatività nella prosecuzione, senza soluzione di continuità, nel rapporto controverso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 22 maggio - 24 settembre 2013, n. 21809 Presidente Roselli – Relatore Berrino Svolgimento del processo Con sentenza del 28/4/08 il giudice del lavoro del Tribunale di Trani accolse la domanda proposta nei confronti della Agenzia delle Dogane da C.F. , addetto alla ricevitoria del lotto dal 24/12/63 e transitato dall'1/1/78 nel ruolo unico del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Dirette, ove aveva prestato servizio fino al 31/10/04, dichiarò che solo ai fini retributivi il medesimo aveva svolto dal 1/7/98 alla cessazione dal servizio le superiori mansioni corrispondenti alla ex VII^ qualifica funzionale attualmente C1 - F1 del ceni di comparto ed accertò il diritto del ricorrente alla percezione delle relative differenze retributive da liquidarsi in separato giudizio. La Corte d'appello di Bari - sezione lavoro, investita dal gravame dell'Agenzia delle Dogane, con sentenza del 24/11 - 24/12/09 ha accolto parzialmente lo stesso in quanto ha riconosciuto il diritto del lavoratore solo a decorrere dal momento in cui l'appellante era da ritenere legittimata passivamente alla erogazione delle suddette differenze retributive e, per l'effetto, ha limitato il relativo diritto del C. alla loro fruizione a decorrere dal 1 gennaio del 2001. Secondo la Corte territoriale il difetto di legittimazione dell'Agenzia delle Dogane per il periodo antecedente al transito del personale nel suo ruolo discendeva dal fatto che non si era in presenza di una ipotesi di cessione vera e propria di attività o servizi pubblici economicamente valutabili, per la quale avrebbe potuto trovare applicazione la norma di cui all'art. 2112 c.c., a sua volta richiamata dall'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, bensì di semplice riordino, soppressione e fusione di Ministeri in attuazione della delega disposta con l'art. 11 della legge 15/3/97, n. 59, modificato dall'art. 1 della legge 16/6/98, n. 191 e dall'art. 9 della legge 8/3/99, n. 50, per cui valeva il principio fissato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con la sentenza n. 343 del 14/9/2000 resa nella causa C-343/98 in base al quale non costituiva un trasferimento di impresa la riorganizzazione di strutture della pubblica amministrazione o il trasferimento di funzioni amministrative tra pubbliche amministrazioni. Per la cassazione parziale di tale sentenza propone ricorso il C. , il quale affida l'impugnazione a tre motivi di censura. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane. Il ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c Motivi della decisione 1. Col primo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del D.lgs. n. 300 del 30/7/1999 e dell'art. 20 del D.P.R. n. 107 del 26/3/2011, il ricorrente contesta la decisione della Corte d'appello per la quale solo in caso di trasferimento sarebbe applicabile la disciplina di cui all'art. 2112 cod. civ. e non anche nel caso di riorganizzazione amministrativa. Sostiene invece il ricorrente che in quest'ultimo caso, escluso dalle Direttive Europee dalle ipotesi di trasferimento, il rapporto di lavoro è destinato a continuare nella struttura riorganizzata senza soluzione di continuità, per cui si rende anche inutile la prevista procedura di consultazione delle rappresentanze sindacali, atteso che la posizione del dipendente non subisce alcuna modifica, né sotto l'aspetto delle funzioni, né sotto quello economico. 2. Col secondo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del D.lgs n. 165 del 30/3/2001, il ricorrente contesta la decisione della Corte territoriale,di non ritenere applicabile tale norma al caso di specie per l'affermata insussistenza della ipotesi del trasferimento d'impresa. Invero, il ricorrente parte dal presupposto che l'istituzione delle Agenzie Fiscali non ha rappresentato un trasferimento di impresa nel senso indicato dalla normativa Europea Direttive n. 77/187/CEE e n. 98/50/CE fatta propria dal Governo Italiano, in quanto il rapporto dei dipendenti è transitato nelle suddette Agenzie senza soluzione di continuità. Da ciò il ricorrente trae la conclusione che, in assenza di una specifica disposizione in deroga, la norma di cui all'art. 31 del citato decreto legislativo deve ritenersi conforme alla normativa Europea e, quindi, non può che essere applicata al caso di specie. 3. Col terzo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione delle Direttive n. 77/187/CEE del 14/2/1997 e n. 98/50/CE del 29/6/1998, in relazione all'art. 2112 cod. civ., nonché per insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente contesta la parte della decisione in cui si è esclusa l'applicabilità dell'art. 2112 cod. civ. per l'inosservanza delle procedure di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge n. 428/1990. Sostiene, infatti, il C. che la ratio della norma comunitaria, acquisita dal Governo Italiano col D.P.R. n. 18/2001, è proprio quella di garantire una maggiore tutela dei dipendenti nel caso di trasferimento di imprese, per cui in caso di riorganizzazione di un ente pubblico, che non può qualificarsi trasferimento di impresa o di azienda, i dipendenti finirebbero per ricevere, seguendo i principi affermati dalla Corte d'appello barese, una tutela minore e sarebbero penalizzati di fatto che il datore di lavoro ha omesso di procedere alle consultazioni sindacali. Il ricorso è fondato nei termini appresso specificati. Invero, atteso che la domanda è successiva al 1 gennaio 2001, occorre considerare che a partire da tale data, ai sensi dell'art. 1 del d.m. 28.12.2000, sono esecutive le agenzie fiscali istituite con il d.lgs. 30.7.1999 n. 300, e cioè le Agenzie delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio, che hanno personalità di diritto pubblico, godono di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria art. 61 , sono rappresentate dai rispettivi direttori art. 68 , e possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato art. 72 . In effetti, tali Agenzie gestiscono le funzioni già esercitate dai vari dipartimenti ed uffici del Ministero delle Finanze, ora confluito nel Ministero dell'economia e delle finanze, al quale rimangono le sole funzioni statali elencate nell'art. 56 del decreto legislativo n. 300/99. Orbene, le lezioni unite di questa Corte Sent. N. 6633 del 29/4/2003 , nel riconoscere in un caso l'ammissibilità del ricorso, nell'ambito di un contenzioso tributario, sia da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze che dell'Agenzia delle Entrate al momento dell'”esecutività” delle predette Agenzie fiscali, hanno espressamente chiarito che ciò è possibile in quanto il trasferimento dei rapporti inerenti le entrate tributarie all'Agenzia delle entrate ove non assegnati ad altre agenzie, enti od organi , in assenza di diverse previsioni legislative, non costituisce una ipotesi di successione nel processo ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., quanto una successione a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 dello stesso codice, essendo l'Agenzia delle entrate destinataria del trasferimento di posizioni attive e passive specificamente determinate. Con tale affermazione le Sezioni unite di questa Corte hanno inteso aderire alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, alla stregua della lettera dell'art. 110 cit., la successione nel processo è circoscritta all'ipotesi del venir meno della parte per morte o per altra causa , con subingresso nel rapporto sostanziale di un successore a titolo universale. Nella citata sentenza le Sezioni unite hanno rilevato l'insussistenza, in quel caso, di una siffatta successione, in quanto il Ministero delle finanze, pur essendo confluito nel Ministero dell'economia e delle finanze, è rimasto in vita e mantiene le funzioni anche in materia di entrate art. 56 d.lgs. n. 300 del 1999, cit. , mentre l'Agenzia delle entrate è destinataria di un trasferimento di rapporti e di attribuzioni, vale a dire di una vicenda traslativa di posizioni attive e passive specificamente determinate, ma non subentra nella universalità dei rapporti facenti capo ad un soggetto non più esistente. Calando tali principi nella fattispecie, se ne ricava che è errata la decisione della Corte territoriale di ritenere sussistente il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane per il periodo antecedente al transito del personale nel suo ruolo sulla base del rilievo che non si era in presenza di una ipotesi di cessione vera e propria di attività o servizi pubblici economicamente valutabili, per la quale avrebbe potuto trovare applicazione la norma di cui all'art. 2112 c.c., richiamata dall'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, bensì di semplice riordino, soppressione e fusione di ministeri. Infatti, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, va chiarito che l'ipotesi in esame è riconducibile al diverso fenomeno di successione a titolo, particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., sicché nel giudizio, avente ad oggetto la richiesta di condanna dell'Agenzia delle Dogane al pagamento delle differenze retributive connesse all'espletamento di mansioni superiori da parte del pubblico dipendente, la medesima convenuta è titolare della legittimazione passiva anche in relazione al debito retributivo maturato nei confronti del lavoratore antecedentemente al 1 gennaio 2001, data della sua operatività nella prosecuzione, senza soluzione di continuità, del rapporto controverso. Pertanto, il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio del procedimento alla Corte d'appello di Bari che, in diversa composizione, si atterrà al principio sopra espresso e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, casa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione.