Il difetto di legittimazione può essere sanato in ogni stato e grado del processo

Se il giudizio è proposto da amministratore di società privo di poteri, il vizio riguarda la capacità processuale in quanto relativo al difetto di legittimazione e può essere sanato in ogni stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva.

Con tali assunti, contenuti nella sentenza n. 20108 del 2 settembre 2013, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a ribadire l’indirizzo giurisprudenziale esistente in tema di vizi di rappresentanza, assistenza ed autorizzazione a stare in giudizio, in rapporto all’art. 182 c.p.c., nel testo ante riforma del 2009. La fattispecie. Il caso da cui trae origine la pronuncia riguardava tre decreti ingiuntivi emessi dal Presidente del Tribunale di Milano nei confronti di una società, a seguito del mancato pagamento del corrispettivo dovuto ad una azienda locale, per i servizi di lavanderia. A seguito dell’interposta opposizione, i decreti erano stati revocati dal Tribunale e parzialmente limitata la condanna ma, all’esito dell’appello formulato dalla lavanderia, la Corte meneghina aveva dichiarato il difetto di legittimazione ad causam , per mancanza di valida ed efficace delibera consiliare autorizzativa del Presidente della società intimata. Invero, la Corte di appello aveva dichiarato inammissibili le opposizioni proposte avverso i decreti ingiuntivi, con assorbimento di ogni altra questione, stante il verificarsi della situazione prevista dall’art. 182 c.p.c. ed atteso che non integravano idonea ratifica consiliare le delibere contenute in atti. Avverso la sentenza di appello è stato interposto gravame dall’ingiunta, che ha denunciato alla Suprema Corte quattro gravi vizi della suddetta pronuncia con i primi due motivi ha lamentato l’errata interpretazione degli atti consiliari e della normativa applicabile, mentre con i restanti due ha evidenziato la violazione di legge in relazione agli artt. 75 e 182 c.p.c., nonché il vizio di motivazione. Difetto di legittimazione processuale? I giudici della legittimità hanno condiviso le doglianze sollevate con il terzo e quarto motivo, ritenendo le censure decisive ed assorbenti. A tal uopo, dopo aver premesso che in materia di legittimazione processuale l’assenza di eventuale autorizzazione a stare in giudizio costituisce vizio che può essere sanato in ogni stato e grado del processo, hanno chiarito che qualora il giudizio venga promosso da amministratore di società a responsabilità limitata privo dei poteri rappresentativi, il vizio che ne consegue non riguarda né la legittimazione ad agire, né lo jus postulandi . Trattandosi, piuttosto, di difetto di legittimazione processuale, esso può essere sanato in qualsiasi momento con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, poiché l’esclusione disciplinata dall’art. 182 c.p.c. nel testo ante riforma del 2009 per le decadenze già verificatesi, non riguarda le preclusioni che si esauriscono nel processo. Ciò, anche alla luce della nuova formulazione del citato articolo, così come introdotta dal legislatore del 2009, con la legge n. 69. Vieppiù, hanno aggiunto gli Ermellini, il giudice ha sempre il dovere – in ogni stato e grado del giudizio - di concedere alle parti un termine per la produzione del documento mancante, al fine di sanare il difetto di rappresentanza, assistenza o di autorizzazione a stare in giudizio, qualora esse non vi procedano autonomamente. Da quanto sopra ne è derivato l’accoglimento del ricorso, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la decisione nel merito della vicenda.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 16 aprile – 2 settembre 2013, n. 20108 Presidente Triola – Relatore D’Ascola Svolgimento del processo 1 La controversia è relativa a tre decreti ingiuntivi emessi dal presidente del tribunale di Milano nei confronti della Azienda di Servizi alla Persona Istituti Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio di seguito ASP , su istanza della società Lavafin, oggi Noltex Srl in liquidazione, per importi simili a 2 miliardi e quattrocento milioni di lire, corrispettivo di servizi di lavanderia. Il tribunale di Milano con sentenza del gennaio 2004 revocava i decreti ingiuntivi e limitava la condanna della ASP al pagamento di circa 600 milioni di lire, oltre accessori. L'impugnazione proposta dalla Noltex veniva accolto dalla corte d'appello di Milano il 15 marzo 2007. La Corte di appello, in accoglimento delle primo motivo di impugnazione, dichiarava il difetto di legittimazione ad causam , per difetto di valida ed efficace delibera consiliare autorizzativa, del presidente dell'azienda Pio albergo Trivulzio, quale organo rappresentativo dell'azienda stessa. Conseguentemente dichiarava l'inammissibilità delle opposizioni proposte avverso i decreti ingiuntivi e delle domande riconvenzionali formulate nei relativi giudizi. Risultava assorbita ogni altra questione, ivi compresa l'impugnazione incidentale proposta dalla parte appellata. Con atto notificato il 24 maggio 2007 ASP ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. Noltex srl ha resistito con controricorso. Sono state depositate memorie. Motivi della decisione 2 La Corte di appello ha accolto la prima censura mossa da Noltex alla sentenza del tribunale, relativa alla mancanza di autorizzazione a stare in giudizio da parte del Presidente dell'ASP, non essendo stata menzionata alcuna sua autorizzazione con delibera consiliare, essendosi così verificata la situazione prevista dall'art. 182 c.p.c. . A tal fine ha ritenuto che non avevano contenuto di ratifica consiliare le delibere 4.11.98 e 18.11.98 quella del 13 gennaio 1999 che deliberò sulla ordinanza presidenziale 51/98 quella del Consiglio del 31.3.1999 quella del 9 giugno 1999, né le successive di luglio e settembre 1999. Ha poi specificamente analizzato la delibera 9 dicembre 1998 di ratifica dell'ordinanza presidenziale 44/98, ritenendo che essa non concernesse il mandato professionale all'avvocato, poiché non conteneva alcun riferimento ai decreti ingiuntivi e ai susseguenti giudizi di opposizione . 3 Il ricorso, oltre a contestare, con il primo e secondo motivo, la interpretazione degli atti consiliari e la normativa applicabile, propone al terzo e quarto motivo una censura che è decisiva e assorbente. Il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli articoli 75 e 182 c.p.comma nonché vizio di motivazione. Parte ricorrente, dopo aver correttamente premesso cfr Cass 21811/06 che in materia di legittimazione processuale la mancanza di eventuale autorizzazione attiene ad un difetto - di legittimazione processuale - che può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, ha portato l'attenzione sulla delibera 19 ottobre 2004 docomma 1 in appello, prodotta ulteriormente nel fascicolo predisposto per l'odierno ricorso . Con essa il Consiglio, dopo avere espressamente richiamato le vicende del contenzioso de quo , aveva deliberato la nomina del legale per la costituzione in giudizio di appello, circostanza, secondo il ricorso, corredato da puntuale quesito, non adeguatamente valutata. Il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli articoli 75 c.p.comma e 1399 c.comma e vizio di motivazione. La difesa dell'ASP si sofferma in generale sul contenuto dell'atto di ratifica, necessariamente diverso da quello delibera autorizzativa surrogato porta poi l'attenzione sulla specifica delibera di costituzione dell'Asp in appello e sulla volontà, manifestata anche con riferimento a questo grado di giudizio , di resistere alle iniziative Noltex. 4 Le censure sono fondate. Da tempo la giurisprudenza ha ritenuto che qualora il giudizio venga promosso da amministratore di società a responsabilità limitata privo di poteri rappresentativi, il vizio che ne consegue non concerne né la legittimazione ad agire né lo jus postulandi ma esclusivamente la capacità processuale in quanto relativo ad un difetto di legittimazione processuale. Tale vizio può essere sanato in ogni stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti per effetto della spontanea costituzione del soggetto dotato dell'effettiva rappresentanza dell'ente stesso. L'esclusione dell'effetto sanante stabilito dall'art. 182 cod. procomma civ. per le decadenze già verificatesi non riguarda le preclusioni che si esauriscono nel processo si vedano Cass. 15304/07 rv 600422 e i precedenti ivi citati . Tale principio, applicabile pienamente alla fattispecie, ha trovato definitiva conferma, in sede di composizione dei contrasti apparsi in giurisprudenza, grazie a Cass SU 9417/10. 4.1 Le S.U. hanno dato continuità all'indirizzo secondo il quale il vizio di rappresentanza, assistenza o di autorizzazione può essere sanato in ogni stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva, non riguardando l'esclusione dell'effetto sanante stabilito per le decadenze verificatesi dall'art. 182 cod. procomma civ. nel testo anteriore alle modifiche apportate all'art. 182, secondo comma, dalla riforma del 2009 le preclusioni che si esauriscono nel processo nonché all'indirizzo secondo il quale il giudice ha il dovere di concedere alle parti un termine per la produzione del documento mancante, al fine di sanare il difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione a stare in giudizio Cass. n. 8435/06 . Mette conto chiarire che con tale decisione le Sezioni Unite non si sono limitate a risolvere in senso liberale le incertezze interpretative che erano sorte quanto alle quattro questioni esaminate a se il potere giudiziale di regolarizzazione della rappresentanza o assistenza o autorizzazione delle parti, previsto dall'art. 182 c.p.c., comma 2, possa essere esercitato solo durante la fase istruttoria ovvero anche nella fase decisoria e quindi anche nei gradi di giudizio successivi al primo. b se il giudice abbia solo la facoltà o invece il dovere di esercitare tale potere. c se la conseguente regolarizzazione abbia effetti ex tunc o ex nunc d se il limite delle decadenze già maturate, imposto dall'art. 182 c.p.c., comma 2, sia riferibile alle sole decadenze relative al rapporto sostanziale ovvero anche a quelle verificatesi nel processo. Hanno anche chiarito che l’incertezza interpretativa risulta superata per il futuro, perché la L. n. 69 del 2009 ha modificato l'art. 182 c.p.c., e hanno precisato che ha trovato conferma legislativa la tesi dell'obbligatorietà in ogni fase e grado del giudizio e dell'efficacia retroattiva dell'intervento del giudice. E questa soluzione normativa, che recepisce un orientamento anche dottrinale già affermatosi, non può non valere anche come criterio interpretativo del testo precedente . Hanno anche aggiunto, il che torna utile nella odierna specie, che la sanatoria deve essere promossa dal giudice, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa. 5 Venendo quindi al caso in esame, è da desumere da questi principi che la delibera del 2004 al pari di quella relativa al successivo giudizio di cassazione , compulsabile dalla Corte come tutti gli atti quando sia oggetto di esame un vizio processuale specificamente denunciato, il cui contenuto era inequivocabilmente espressivo della volontà del Consiglio di insistere in ogni iniziativa giudiziaria intrapresa nelle cause riunite qui pervenute, abbia già validamente ratificato l'operato del Presidente dell'ente. Non vi è quindi necessità che il giudice di merito provveda, come sarebbe stato suo dovere, a fissare un termine ulteriore per la regolarizzazione. Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Milano per lo svolgimento del giudizio di appello. La Corte territoriale in sede di rinvio liquiderà le spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.