770/2013: in G.U. la proroga dei termini

Pubblicato in G.U. 29 luglio 2013, n. 176, il DPCM emanato il 24 luglio scorso con cui è stata disposta la proroga al 20 settembre del termine ultimo di presentazione - per l’anno 2013 - dei modelli dichiarativi 770 Ordinario e 770 Semplificato.

Approda in G.U. 29 luglio 2013, n. 176, il Decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 24 luglio 2013 con cui è stata prorogata la scadenza del termine ultimo di presentazione dei modelli 770 Ordinario e Semplificato. 770 prorogato al 20 settembre. Il termine di presentazione delle dichiarazioni da parte dei sostituti d’imposta – esclusivamente in via telematica - slitta dal 31 luglio al 20 settembre prossimo. Il differimento dei termini è arrivato a seguito della richiesta di una proroga della scadenza da parte delle varie categorie professionali, considerati i numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti. La risposta del Governo non si è fatta attendere nei giorni scorsi, considerato che un differimento del termine per l’invio telematico dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770 non comporta in effetti alcun onere erariale. La funzione di tale dichiarazione, infatti, è solo riepilogativa e, quindi, alla presentazione della stessa non sono connessi obblighi di versamento delle imposte. fonte www.fiscopiu.it

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2013 G.U. 29 luglio 2013, n. 176 Differimento, per l'anno 2013, dei termini per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta - modelli 770/2013. 13A06472 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere modificati, al fine di tener conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento recante le modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto n. 322 del 1998, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta, il quale fissa al 31 luglio il termine di presentazione della dichiarazione Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 gennaio 2013 pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 17 gennaio 2013, con i quali sono stati approvati i modelli 770/2013 Semplificato e 770/2013 Ordinario Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta Considerato che un differimento di termini per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770 non comporta alcun onere erariale, atteso che la funzione di tale dichiarazione e' soltanto riepilogativa e, pertanto, alla presentazione della stessa non sono connessi obblighi di versamento delle imposte Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Decreta Art. 1 Termini per la presentazione in via telematica relativa all'anno 2012 della dichiarazione modello 770/2013 1. La dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, relativa all'anno 2012, e' presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 20 settembre 2013. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.