Fino a 8mila euro niente ipoteca

L’ipoteca non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera la misura fissata dal Legislatore.

Il caso. Un contribuente impugnava un provvedimento di iscrizione ipotecaria, emesso da parte dell’Agente della riscossione a seguito del mancato pagamento di cartelle per un importo di circa euro 6.000. Riformando la pronuncia di prime cure, la Commissione Tributaria Regionale disponeva la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria secondo il Giudice del gravame, l’Agente della riscossione aveva agito in violazione degli articolo 76 e 77, d.p.r. numero 602 del 1973, dal momento che l’iscrizione era stata posta in essere per un debito di importo inferiore a euro 8.000. Nella sentenza numero 16348 del 2012, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell’Amministrazione finanziaria. L’evoluzione normativa in tema di espropriazione immobiliare. L’articolo 76, d.p.r. numero 602/1973 condiziona la possibilità di procedere ad espropriazione immobiliare al fatto che l’importo complessivo del credito superi una certa misura. Nel 2005, il limite è stato portato da lire 3.000.000 a euro 8.000 articolo 3, comma 40, lett. b bis , d.l. numero 203/2005 . Nel 2011, il Legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina articolo 7, comma 2, lett. gg undecies , d.l. numero 70 del 2011 , spezzando il limite come segue - euro 20.000, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell’unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale ex articolo 10, comma 3 bis , Tuir - euro 8.000, negli altri casi. Nel 2012, il limite è stato riunificato a euro 20.000 articolo 3, comma 5, lett. c , numero 1 , d.l. numero 16 del 2012 . L’iscrizione ipotecaria è illegittima se il debito è inferiore a euro 8.000. La Suprema Corte ritiene che, nel caso di specie, l’iscrizione ipotecaria fosse illegittima perché il debito del contribuente non superava il limite di euro 8.000. In motivazione, la Corte di Cassazione si limita a richiamare quanto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Cass., SSUU civ., numero 4077/2010, in CED Cass. , Rv. 611629 secondo la giurisprudenza di legittimità, l’ipoteca, «rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest’ultima stabiliti» dall’articolo 76, d.p.r. numero 602/1973. Poiché alla fattispecie concreta risulta ratione temporis applicabile la disciplina del 2005, l’Agente della riscossione non avrebbe potuto procedere ad iscrizione ipotecaria perché il debito non superava euro 8.000.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 13 marzo 26 settembre 2012, numero 16348 Presidente Adamo – Relatore Schirò Svolgimento del processo Con ricorso rispettivamente notificato e depositato il 5 e il 10 dicembre 2007 S.P. proponeva appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli del 27 novembre 2007, con la quale era stato rigettato il ricorso da lui proposto avverso un provvedimento di iscrizione ipotecaria effettuata da Gest Line s.p.a. ora Equitalia Polis s.p.a. su di un immobile di sua proprietà per mancato pagamento di cartelle esattoriali riguardanti tributi vari, per un importo complessivo di 6.080.60. L'appellante denunciava errata applicazione dell'articolo 50, commi 2 e 3, del d.p.r. 1973/602 e deduceva che, decorso il termine annuale dalla data di notifica della cartella di pagamento senza che fosse stato dato impulso ali espropriazione forzata, il molo, pur costituendo titolo esecutivo per procedere all'espropriazione, perdeva temporaneamente la sua capacità e idoneità ad essere fatto valere come tale, essendo invece richiesta la preventiva notifica dell'avviso per far riacquistare al titolo l'efficacia esecutiva sospesa ope legis . La Commissione tributaria regionale di Napoli, con sentenza del 2 ottobre 2009, accoglieva l'appello e disponeva per l'effetto la cancellazione, a cura e spese del concessionario della riscossione, delle iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile del contribuente per cui era causa. A fondamento della decisione, i giudici di appello così motivavano a i primi giudici avevano omesso di pronunciarsi sulla dedotta violazione dell'articolo 50, commi 2 e 3, del d.p.r. 1973/602, pervenendo ad una frettolosa e immotivata decisione b il concessionario aveva violato anche gli articolo 76 e 77 del d.p.r. 1973/602, che prevedono il ricorso alla misura cautelare dell'iscrizione ipotecaria solo quando l'importo della debitoria iscritta a ruolo superi euro 8.000,00, circostanza non rilevata dai primi giudici. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Equitalia Polis s.p.a. sulla base di due motivi. S.P. resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente deduce che all'iscrizione ipotecaria e al fermo amministrativo, costituenti misure cautelari del credito tributario, non si applica quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, del d.P.R. 1973/602, in quanto il vincolo previsto da tale norma riguarda esclusivamente la esperibilità della espropriazione vera e propria. Con il secondo motivo si deduce che la iscrizione ipotecaria non rientra tra gli atti esecutivi, ma costituisce soltanto un mezzo di tutela del credito, e non può pertanto essere soggetta al limite previsto dall'articolo 76 del d.P.R. 1973/602. Per ragioni di priorità logica va prima esaminato il secondo motivo di ricorso, che è privo di fondamento e va rigettato alla stregua del principio enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza numero 4077 del 22 febbraio 2010, secondo la quale, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dall'articolo 77 del d.P.R numero 602 del 1973, rappresentando un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest'ultima stabiliti dall’articolo 76 del medesimo d.P.R., come da ultimo modificato dall'articolo 3 del d.l. numero 203 del 2005, convertito in legge numero 248 del 2005, e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro. Poiché nel caso di specie è paci ileo in atti che il debito del contribuente ammonta a euro 6.080,60, la relativa iscrizione ipotecaria non poteva essere effettuata. Le considerazioni che precedono comportano l'assorbimento del primo motivo di ricorso, atteso che la questione dell'efficacia esecutiva del ruolo, decorso un anno dalla data di notifica della cartella di pagamento, resta superata dalla rilevata illegittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata dal concessionario. Le spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese processuali, che si liquidano in euro 1.100,00 di cui euro 1.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.