Con la circolare numero 9/E del 24 aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti pervenuti in occasione di incontri con rappresentanti del settore sportivo dilettantistico, in ordine alla corretta applicazione delle agevolazioni ai fini IRES ed IVA riservate dalla L. numero 398/1991.
Cosa succede a chi non tiene il modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997? La prima delle questioni sottoposte all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate ha riguardato l’eventuale mancata annotazione, entro il 15 del mese, dell’ammontare dei corrispettivi e proventi conseguiti nell’ambito dell’esercizio di attività commerciali svolte nel mese precedente nel modello previsto dal D.M. 11 febbraio 1997. Si è chiesto se tale inadempimento possa comportare la fuoriuscita dal regime di cui alla L. numero 398/1991, che prevede una tassazione di favore ai fini IRES tassazione del 3% dell’imponibile e particolari agevolazioni ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto. L’Agenzia fa sapere che l’inosservanza dell’obbligo di tenuta del modello suddetto non implica la decadenza dai benefici previsti, purché comunque l’ente sia in grado di fornire la documentazione utile ai fini della ricostruzione del reddito e dell’IVA. Naturalmente all’associazione inadempiente si renderà applicabile la sanzione prevista dall’articolo 9, comma 1, D.Lgs. numero 471/1997, che va da un minimo di € 1.032 ad un massimo di € 7.746. Quale le conseguenze in caso di mancata tenuta del rendiconto? Fra le agevolazioni previste dalla Legge numero 398/1991, si annovera anche l’esenzione dal reddito imponibile entro determinati limiti dei proventi - realizzati dagli enti sportivi dilettantistici nell’ambito di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali - realizzate attraverso raccolte pubbliche di fondi occasionalmente effettuate. Tali benefici sono fruibili a condizione che l’ente rediga, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito rendiconto nel quale siano contenute entrate e uscite relative alle singole manifestazioni. La domanda rivolta all’Agenzia delle Entrate concerneva il fatto che la mancata redazione del rendiconto potesse condurre a ritenere decaduti i benefici. La risposta, anche in questo caso, ha fatto prevalere la sostanza sulla forma. Se dall’impianto contabile è possibile ottenere le medesime informazioni contenute nel rendiconto, i proventi ottenuti saranno esenti, altrimenti verranno tassati alla stregua degli altri applicando il coefficiente di redditività del 3% . Democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati. Nessuna agevolazione spetta alle associazioni sportive dilettantistiche che non posseggano clausole statutarie che consentano lo svolgimento democratico delle attività del sodalizio. L’ultima richiesta esaminata dall’Agenzia ha riguardato la circostanza che alcune violazioni formali, consistenti, ad esempio, in irregolarità nelle convocazioni dell’assemblea, potessero comportare la disapplicazione dei benefici fiscali di cui alla L.398/1991. La risposta si conferma improntata al tenore delle precedenti. Pur riconoscendo il valore fondamentale della democraticità dell’ente, la circolare numero 9/E/2013 precisa che «l’adozione di forme di convocazione dell’assemblea diverse da quelle tradizionali omissis o l’occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea o degli associati nel libro soci non costituiscono, singolarmente considerati, elementi il cui riscontro comporti necessariamente la decadenza dai benefici recati dalla legge numero 398/1991 qualora, sulla base di una valutazione globale della operatività dell’associazione, risultino posti in essere comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità».
TP_FISCO_13Circ9E