Nel calcolo della pena non tutte le aggravanti sono uguali

Nella determinazione della pena da applicare per il reato di rapina aggravata, operando il giudizio di bilanciamento tra circostanze, le attenuanti generiche non possono essere ritenute prevalenti sull’aggravante di cui all’articolo 628, comma 3, numero 3 bis, c.p Qualora, però, tale aggravante venga esclusa, la pena deve essere determinata di nuovo riducendola in proporzione all’esclusione.

Sussiste l’aggravante del travisamento del rapinatore anche quando questi abbia agito indossando un cappellino con visiera. Questi i principi di diritto enucleati dalla Cassazione penale, con la sentenza numero 26599/12 della Seconda sezione. Il caso. La Corte d’Appello di Firenze, confermando la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Pistoia, condannava un uomo per il delitto di rapina aggravata. Il condannato proponeva ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. Con il primo lamentava violazione di legge nel calcolo della pena applicata la Corte territoriale non aveva ritenuto sussistente l’aggravante di cui all’articolo 628, comma 3, numero 3 bis, c.p. e, al contempo, non avrebbe provveduto a determinare nuovamente la pena sulla base del nuovo bilanciamento tra circostanze il GIP, infatti, aveva considerato le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti. Con il secondo lamentava l’applicazione delle aggravanti del travisamento del volto e dell’azione condotta da più persone riunite, dato che l’azione criminosa aveva visto la partecipazione dell’imputato con indosso un cappellino. La pena è da ricalcolareLa Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e annulla con rinvio sul punto la sentenza impugnata. Gli Ermellini rilevano, invero, che la Corte d’Appello ha sì riconosciuto l’errore del GIP nel non tenere in considerazione il disposto dell’articolo 628, ultimo comma, c.p., ma non ha provveduto a rideterminare la pena di conseguenza. Perciò la quantità di pena inflitta deve essere ricalcolata con esclusione dell’aumento derivante dall’applicazione dell’aggravante esclusa. ma il travisamento rimane. Al contrario, la Suprema Corte ritiene correttamente applicata l’aggravante del travisamento. Secondo costante giurisprudenza, in effetti, anche una alterazione pur lieve dell’aspetto esteriore della persona - conseguita con qualsiasi mezzo - ma comunque idonea a rendere difficoltoso il riconoscimento dell’agente integra l’aggravante di cui all’articolo 628, comma 3, numero 1, c.p

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 giugno – 9 luglio 2012, numero 26599 Presidente Fiandanese – Relatore Di Marzio Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente confermato la sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Pistoia in data 16.6.2010 di condanna di V.R. per il delitto di rapina aggravata. 2. Avverso detta pronunzia ricorre l'imputato sollevando due motivi. Il primo, sulla violazione di legge in relazione agli articolo 69, 628, u.c., cod. penumero 125 comma 3 597 comma 4, 125 comma 3 cod. proc. penumero avendo la Corte di appello da un lato ritenuto non sussistente l'aggravante di cui all'articolo 628, comma 3, numero 3 bis, cod. penumero , e dall'altro non provveduto alla rideterminazione della pena inflitta e ciò sull'erroneo convincimento che, avendo il GIP operato un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, di fatto l'aggravante esclusa non aveva influito sul computo della pena invece l'articolo 628 u.c. cod. penumero , stabilendo che nel giudizio sulle circostanze le attenuanti generiche non possono mai essere stabilite come prevalenti sulla citata aggravante, avrebbe determinato che il calcolo della pena, comprensivo del giudizio sulle circostanze, fosse stato avviato dal GIP stabilendo una pena base già in considerazione, anche, della suddetta aggravante. Dal che la necessità di procedere a una riduzione della pena in proporzione alla esclusione, operata in appello, della aggravante in parola. Nel secondo motivo si contesta violazione di legge in relazione agli articolo 99, 628, comma 1, cod. penumero 125 comma 3 cod. proc. penumero avendo la Corte di appello ritenute integrate le aggravanti del travisamento del volto e dell'azione condotta da più persone riunite benché i rapinatori indossassero semplici cappellini inidonei al travisamento e sul posto non fosse presente una pluralità di soggetti agenti. Considerato in diritto 1. Il ricorso è parzialmente fondato. Sul primo motivo deve rilevarsi che nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata la Corte di appello, in premessa, rileva l'errore commesso dal GIP nel giudicare prevalenti le circostanze attenuanti generiche in rapporto all'aggravante di cui all'articolo 628, comma 3, numero 3 bis, cod. penumero nonostante il disposto dell'articolo 628, u.c., cod. penumero contrariamente al GIP ritiene poi non integrata detta aggravante nel caso di specie nella conclusione considera immutato il trattamento sanzionatorio in quanto nella commisurazione della pena il GIP non avrebbe tenuto conto dell'aggravante di cui all'articolo 628, comma 3, numero 3 bis, cod. penumero . Tuttavia, come si legge a p. 16 della sentenza di primo grado, la pena base è stata determinata anche con riguardo all'aggravante esclusa dalla Corte di appello. Conseguentemente, la pena doveva essere rideterminata con esclusione dell'aumento corrispondentemente apportato. Il secondo motivo è invece infondato, attesa la corretta applicazione fatta dalla Corte territoriale della giurisprudenza di legittimità che in primo luogo ritiene integrata l'aggravante del travisamento già per una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa. Cass., sez. II, 27.4.11, numero 18858 e che ritiene integrata l'aggravante delle più persone riunite per la simultanea presenza, nel luogo della rapina, di almeno due persone Cass., sez. unumero , 29.3.12, numero 21837 . Nel caso di specie, e con riguardo alla prima aggravante, è stata rilevata l'utilizzazione da parte dell'imputato di un cappellino con visiera, giudicato idoneo al travisamento con valutazione di fatto scevra da vizi logici e non ulteriormente valutabile, come tale, in questa sede di legittimità. Con riguardo alla seconda aggravante, è stata acclarata la presenza sul luogo del fatto di due rapinatori. 2. Ne consegue, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze e il rigetto del ricorso per i restanti motivi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso.