La testimonianza de relato ex parte nel processo civile, senza il supporto di altri elementi e considerata di per sé sola, non ha valore probatorio e la sua rilevanza processuale è sostanzialmente nulla.
In questo senso si è pronunciato il Tribunale di Reggio Emilia, sez. Civile, con la sentenza numero 1135/12 del 14 giugno. Il fatto. Nel corso di una controversia avente ad oggetto un contratto d’opera, del quale l’attrice chiedeva la risoluzione per vizi nell’esecuzione, venivano in rilievo in fase istruttoria, dato che il convenuto eccepiva la decadenza per mancata denuncia dei vizi, alcune problematiche legate all’esame dei testi. Decadenza sìIl giudice respinge la domanda attorea e giudica fondata l’eccezione di decadenza proposta dal convenuto, dato che dal giudizio non è emersa la prova della tempestiva denuncia dei vizi ex articolo 2226 c.c teste male informato no. In concreto, dall’istruttoria testimoniale risulta una dichiarazione di un teste che affermava di aver appreso della circostanza per cui è causa dall’attrice stessa. Il giudice, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, osserva come la testimonianza de relato ex parte, se considerata da sola e non supportata da altri elementi, non ha valore probatorio e nemmeno indiziario, ma anzi deve considerarsi sostanzialmente nulla.
Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 14 giugno 2012, numero 1135 Giudice Gianluigi Morlini Fatto La presente controversia tare origine da un contratto d’opera stipulato dal committente B.L. con L.S. in relazione alla fornitura e posa in opera di due portoni e due banchi di lavoro in ferro, al prezzo complessivo di euro 4.000 oltre IVA. L’attrice B. deduce la presenza di vizi nell’esecuzione delle opere, vizi che assume riconosciuti dalla controparte, e domanda quindi la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, in via riconvenzionale instando per la riduzione del prezzo. Il convenuto Lipari eccepisce la decadenza per la mancata denuncia dei vizi, deducendo di non averne mai riconosciuto l’esistenza, ed in via riconvenzionale domanda il pagamento della fornitura. La causa è istruita con l’esame dei testi indotti dalle parti. Diritto a La domanda attorea non può essere accolta, essendo fondata l’eccezione di decadenza tempestivamente sollevata da parte convenuta in comparsa di risposta. Invero, per un verso parte attrice non ha provato, ed in realtà nemmeno offerto di provare o quantomeno dedotto, l’esistenza di una tempestiva denuncia dei vizi ex articolo 2226 c.c. Per altro verso, la stessa attrice non è riuscita a provare l’avvenuto riconoscimento dei vizi ad opera di controparte, ciò che avrebbe reso non necessaria la denuncia, atteso che il capitolo di prova numero 7 ritualmente dedotto sul punto, non ha ricevuto conferma all’esito dell’istruttoria testimoniale infatti, i testi B. al I. e B. F. hanno riferito di nulla sapere in proposito, mentre il teste G. M. ha riferito di aver appreso la circostanza dalla stessa parte attrice. Ciò detto, deve osservarsi che la testimonianza del G., in quanto de relato ex parte, se considerata di per sé sola e senza il conforto di altri elementi, non ha valore probatorio, nemmeno indiziario, e la sua rilevanza processuale, in tal caso, “è sostanzialmente nulla” in questi termini, per la giurisprudenza di Cassazione cfr. Cass. numero 8358/2007, Cass. numero 10297/1998, Cass. numero 43/1998, Cass. numero 9702/1996, Cass. numero 1095/1990, Cass. numero 1492/1987, Cass. numero 7062/1986, Cass. numero 3755/1985 . L’accoglimento dell’eccezione di decadenza comporta l’assorbimento della questione relativa alla sussistenza dei vizi, circostanza comunque recisamente negata dal Lipari. b Detto del rigetto della domanda attorea, va invece accolta la domanda riconvenzionale del convenuto. Sul punto, basta osservare che è la stessa parte attrice ad avere dichiarato come siano stati eseguiti lavori al prezzo concordato di euro 4.000 oltre IVA cfr. pag. 1 citazione , e pertanto l’attrice stessa deve essere condannata al pagamento di tale somma di denaro, oltre interessi moratori al tasso legale dalla domanda, radicata con il deposito della comparsa di risposta in data 24/10/2007, al saldo. c Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall’articolo 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo, sono quindi poste a carico della soccombente parte attrice ed a favore della vittoriosa parte convenuta. Si dà atto che il presente fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice, trasferito al Tribunale di Reggio Emilia il 11/4/2012, all’udienza del 14/6/2012, ed in tale udienza è stato deciso con sentenza contestuale ex articolo 281 sexies c.p.c. P.Q.M. il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa - rigetta la domanda attorea - in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna B.L. a pagare a L.S. euro 4.000, oltre IVA ed oltre interessi legali dal 24/10/007 al saldo - condanna B.L. a rifondere a L.S. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 1.500 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA ed articolo 14 TP.